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Gruppo VI                            /235.99.11

OGGETTO: Applicabilità o meno ai componenti del Comitato di gestione del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Palermo dell'art. 289 T.U.L.C.P. 4.2.1915, n. 148.

   
   
                                          Assessorato regionale dei
                                           beni culturali ed ambientali
                                           e della pubblica istruzione
                                           - Direzione pubblica
                                           istruzione
                                           P A L E R M O

                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità o meno di applicare per analogia ai componenti dei Comitati di gestione dei Centri regionali di servizio culturale per non vedenti di Palermo l'art. 289 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, che prevede come causa di decadenza dei componenti della Giunta municipale o provinciale il mancato intervento a tre sedute consecutive del consesso, senza giustificato motivo.
                 Il problema si pone in relazione al disposto dell'apposito regolamento approvato dal Comitato in oggetto ai sensi dell'art. 2 della l.r. 4 dicembre 1978, n. 52, il quale nel disciplinare la validità delle proprie deliberazioni, all'art. 6, dispone, tra l'altro, espressamente, che "Qualora i componenti del Comitato, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive il Comitato dovrà segnalare la circostanza all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della P.I.".
                 Con riferimento a tale disposizione, il Presidente del Comitato di gestione del Centro di servizio culturale per non vedenti di Palermo ha comunicato con note del 24.4.99 e del 3.6.99, a codesto Assessorato i nominativi dei componenti assenti ingiustificati a tre sedute consecutive.
                 In relazione a quanto sopra codesta Amministrazione, al fine di evitare la paralisi dell'attività del Centro determinata dalla impossibilità di adottare valide determinazioni, chiede di conoscere se, per analogia, possa applicarsi l'art. 289, 2° comma, del T.U.L.P.C. 4.2.1915, n. 148, laddove si prevede come causa di decadenza il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo e, in caso positivo, quale organo dovrà accertare e dichiarare tale decadenza.
   
                 2. Sul quesito prospettato si osserva che l'art. 289 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, al secondo comma, prevede che "Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso senza giustificato motivo, decade dalla carica".
                 Ora, sembra allo scrivente che, ove si guardi al contesto normativo in cui la riferita disposizione è inserita e alla chiara formulazione in ordine ai soggetti destinatari della medesima, risulta difficile procedere nella fattispecie ad una applicazione analogica di tale norma(analogia legis), attesa la diversità dei soggetti destinatari della medesima, nonchè la diversità della materia disciplinata.
                 Può essere utile ricordare in proposito non solo che l'interpretazione analogica di una norma è possibile solo quando dal rapporto tra due fattispecie emerge un giudizio di similitudine fra le stesse o di analogia fra le "materie", ma anche, e soprattutto, che l'analogia è ammissibile soltanto ove ne ricorra il necessario presupposto, e cioè che la fattispecie non sia contemplata e regolata da alcuna disposizione, e tale presupposto non sembra ricorrere con riguardo alla questione in esame.
                 La normativa riguardante i Centri regionali di servizio culturale per non vedenti, infatti, contiene disposizioni al riguardo che rinviano ad apposite norme regolamentari, completando in tal modo il quadro normativo di riferimento. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 4.12.78, n. 52, così come integrato dall'art. 4 della l.r. 23 maggio 1991, n. 33, i suddetti Centri sono gestiti da un Comitato composto da un dirigente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, che lo presiede, da tre membri in rappresentanza delle associazioni dei non vedenti legalmente riconosciute, da tre membri designati dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un docente universitario di oculistica, da tre esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana e, infine, da quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi.
                 Il successivo art. 2 della medesima l.r. n. 52/78 prevede inoltre che l'attività di ciascun Centro è regolata da apposito regolamento approvato dal Comitato di gestione del centro stesso.
                 Dunque, la norma regionale attribuisce una potestà regolamentare al Comitato di gestione al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività del Centro. Tale potestà è stata esercitata dal Comitato in oggetto che ha approvato il Regolamento del Centro di servizio culturale per non vedenti di Palermo, nel quale tra l'altro si prevedono (art. 4) i casi di cessazione e sostituzione dei componenti del Comitato. La richiamata disposizione espressamente prescrive che i tre membri in rappresentanza delle associazioni dei non vedenti, i tre membri designati dagli organi regionali delle organizzazioni sindacali ed i tre esperti eletti dall'Assemblea regionale siciliana, cessano dall'ufficio, tra l'altro, "per sostituzione disposta dagli organismi che li hanno eletti o designati".
               Tale disposizione va altresì posta in relazione con la previsione contenuta nell'ultimo comma del successivo art. 6 del medesimo regolamento, laddove, nel regolare la validità delle deliberazioni del comitato di gestione, si prescrive tra l'altro che "qualora i componenti del Comitato, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive il Comitato dovrà segnalare la circostanza all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
                 Tale segnalazione non avrebbe alcun senso se non con riferimento alla possibilità di sostituzione di cui all'art. 4, laddove l'Amministrazione, nell'ambito della potestà discrezionale che le compete in materia, ritenga la sostituzione stessa necessaria al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organismo in questione.
                 In tal senso codesta Amministrazione, valutato il comportamento tenuto dai suindicati membri del Comitato e alla stregua della salvaguardia del superiore interesse pubblico al regolare funzionamento dello stesso, ben potrà, ove ritenga che ne ricorrano gli estremi, invitare gli organismi rappresentati a procedere alla sostituzione di quei membri che, appunto, per le loro ripetute assenze, hanno non solo paralizzato l'attività del Centro, ma anche alterato la portata della propria funzione rappresentativa nell'ambito del Comitato stesso.
                 Tale potestà dell'Amministrazione è, d'altra parte, conforme all'esigenza del periodico rinnovamento degli organismi in parola, tendente al fine di evitare il cristallizzarsi di posizioni e di interessi individuali (che potrebbero in astratto anche tendere volutamente a paralizzare l'attività dei detti organismi), nonchè conforme allo scopo di conseguire un costante adeguamento dell'azione amministrativa al variare delle situazioni oggettive.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
       
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                 Si ricorda infine che, in conformità della circolare presidenziale dell'8.9.98, n.16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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