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Gruppo    IV                          /236.99.11

OGGETTO: L.R. 21/98 - Art.1 - Dichiarazione giurata. L. 191/98. Applicabilità in Sicilia - L. 109/94 e succ. modifiche (art.13 co.5). Riunioni temporanee d'impresa -Applicabilità in Sicilia- Quesiti.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Industria
                                                           PALERMO
   
1.            Con la nota cui si risponde vien chiesto se la dichiarazione giurata ai sensi della l.15/68 - tutt'oggi prevista dai vigenti bandi tipo emanati dall'Assessorato regionale Lavori Pubblici con decreto 21.7.97 - deve ritenersi superata dalle norme sull'autocertificazione introdotta dalla legge 191/98. Vien chiesto altresì l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità delle norme della legge Merloni Ter riguardanti le riunioni temporanee d'impresa laddove in particolare contrastano con i citati bandi tipo.
   
   2.            Il quadro normativo in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative è costituito prevalentemente dalle leggi n.15/68, 241/90, 127/97, 191/98 e dal D.P.R. 403/98 e si ispira ai principi del non aggravamento del procedimento, dell'autocertificazione, dell'acquisizione d'ufficio di atti e documenti in possesso della p.a. procedente o di altra p.a. e dell'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa p.a. procedente o altra p.a. è tenuta a certificare.
               La normativa suindicata trova applicazione in Sicilia anche per effetto del disposto dell'art.2 della l.r. n.23 del 1998, in generale nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni siciliane, ed, in particolare, per quel che rileva nella fattispecie, con riguardo agli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo la cui disciplina sulla documentazione di gara contenuta nell'art.1 della l.r. n.21 del 1998 è anteriore a quella risultante dalla richiamata l.r. n.23 del 1998 e pertanto deve considerarsi abrogata per incompatibilità con le disposizioni statali recepite dalla posteriore legge regionale 23/98.
                 A prescindere dal suindicato canone ermeneutico di cui all'art.15 delle preleggi, le disposizioni contenute nel citato art.1 della l.r. 21/98 si appalesano comunque contrastanti con i principi stabiliti dalla legislazione statale in una materia in cui il legislatore regionale non ha particolari competenze legislative. Si pensi, in particolare, alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'art.1, secondo cui "ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), e g) del comma 4".
                 Orbene detta disposizione si appalesa innanzitutto, a tacer d'altro, non chiara atteso che la l.15/68 non disciplina affatto le "dichiarazioni giurate" che sono, invece, previste dall'art.13 della l. n.584 del 1977 e sono quelle rese dall'interessato al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio.
                 La giurisprudenza invero ritiene che queste ultime non sono affatto identificabili con le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 15/68 (T.A.R.S. PA II, 3.3.90, n.78; TARS PA I, 9.10.93, n.940; TARS PA I,    
   8.6.95, n.524; TARS PA I, 25.9.97 n.1475).
                 Pertanto le dichiarazioni giurate di che trattasi vanno rese sotto forma di "dichiarazione sostitutiva" di atto di notorietà ai sensi della l.15/68 e successive modifiche (cfr. circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici 3 giugno 1999 n.5).
   
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                 Come già affermato nel parere dello scrivente 30.3.1999 n.6642, peraltro allegato alla nota n.2961 del 26.5.99 trasmessa a codesto Assessorato dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di XXXX che ha dato origine ai quesiti suesposti, la legge 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni trova applicazione in Sicilia, fra l'altro, ove disciplini materie che non sono di competenza del legislatore regionale o che comunque non possono avere che una disciplina unitaria in ambito nazionale, come ad es. le norme relative ai soggetti ammessi alle gare (artt.10, commi 1 e 1 bis, 11, 12 e 13).
                 E' di tutta evidenza pertanto che eventuali disposizioni contenute nei bandi tipo regionali contrastanti con le norme succitate della legge Merloni non possono trovare applicazione e conseguentemente i bandi di gara devono essere integrati e armonizzati con le nuove disposizioni introdotte dalla l.415/98 (c.d. Merloni Ter) e, tra le altre, quella, che maggiormente rileva nella fattispecie, in materia di riunione temporanea di imprese, contenuta nell'art.9, co.24, che ha sostituito il comma 5 dell'art.13 della l.109/94.
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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