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Gruppo XV                                      237.99.11

OGGETTO: Istituto nazionale del dramma antico (INDA). Trasformazione in fondazione. Contributo regionale ex l.r. 21/1994. Modalità di erogazione.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO


1. Con nota 8 luglio 1999, prot. 4591/Gr. XI - BC, codesto Assessorato, rappresentando che con D. l.vo 29 gennaio 1998, n. 20, l'Istituto in oggetto è stato trasformato in Fondazione di diritto privato, ha chiesto allo Scrivente, in buona sostanza, se, in dipendenza di tale trasformazione -stante che il d.l.vo citato ha disposto che i bilanci di esercizio vanno trasmessi per l'approvazione all'Autorità governativa competente in materia di spettacolo ed al Ministero del Tesoro, per l'approvazione-, trovi applicazione la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 21 che, nel disciplinare l'erogazione del contributo, richiede la presentazione, tra l'altro, dei bilanci preventivi e consuntivi "approvati dagli organi statutari".

Chiede, inoltre, codesto Assessorato "chiarimenti" sulle modalità di erogazione del contributo regionale in ordine alla considerazione dell'Istituto -stante la sua trasformazione in fondazione- nel settore pubblico regionale allargato, come ritenuto, per analoghe fattispecie, dallo Scrivente nel precedente parere reso con nota prot. 23877 del 19/12/1998, onde ritenere esteso anche all'Istituto in oggetto il sistema della Tesoreria unica regionale.

Codesto Assessorato non ha espresso il proprio orientamento sulla fattispecie sottoposta.


2. Sulla problematica sottoposta si osserva quanto segue.

L'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 21, ai soli fini dell'erogazione del contributo previsto dalla legge stessa richiede che i bilanci preventivi e quelli consuntivi siano approvati dagli organi statutari dell'ente.

La trasformazione dell'Istituto nazionale del dramma antico da ente pubblico in fondazione di diritto privato non fa venir meno la presenza di organi statutari deputati all'approvazione dei documenti contabili.

La circostanza, poi, che le disposizioni statali che hanno disposto la trasformazione dell'Ente in fondazione di diritto privato, richiedano la redazione dei bilanci secondo le disposizioni civilistiche di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, non interferisce con le previsioni regionali che richiedono soltanto la predisposizione e presentazione dei detti documenti contabili approvati.

Né, infine, la circostanza che i bilanci, a termini del quarto comma dell'art. 8 del d. l.vo n. 20/1998, vadano trasmessi all'Autorità di governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del Tesoro per l'approvazione, può determinare la necessità di attendere tale approvazione per poter provvedere all'erogazione del contributo regionale ex. l.r. 21/1994, dal momento che l'esercizio del potere governativo in che consiste tale approvazione pare esercitato in funzione di vigilanza e tutela, sia a termini degli articoli 25 e seguenti del codice civile, sia ex art. 9 del medesimo d. l.vo 20/1998.

In altri termini, stante la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 21/1994, non sarebbe legittimo ritardare l'erogazione delle annualità di contributo regionale in parola in attesa dell'approvazione dei bilanci da parte dell'autorità statale di vigilanza e controllo.

Ciò, tuttavia, non esime codesto Assessorato sia dal verificare, anche a posteriori, che l'autorità statale di vigilanza e tutela abbia riscontrato la regolarità dei bilanci; sia, in ogni caso, vigilare sull'impiego del contributo regionale erogato, anche in presenza dell'approvazione di bilanci da parte dello Stato.


3. Infine, in relazione al quesito relativo all'attrazione dell'Istituto in parola nel sistema della tesoreria unica regionale di cui all'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, non sembrano sussistere motivi per non ritenere applicabili, nella fattispecie, le conclusioni cui lo Scrivente è pervenuto con il parere reso con propria nota n. 23877/279-324.98.11 del 19 dicembre 1998.

Ancorchè trasformato in fondazione, infatti, l'ente -pur sottoposto alla vigilanza statale, stante l'ambito di operatività ultraregionale- non può che considerarsi strumentale anche alle funzioni e compiti propri della Regione stessa (talchè a suo favore è stato disposto il contributo in questione), e, in relazione alle risorse attribuitegli dal contributo regionale, resta collegato con la finanza regionale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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