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Gruppo     IV                      /241.99.11

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed ammodernamento dell'acquedotto esterno nel Comune di XXXX. Anticipazione sul prezzo contrattuale.

   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           LAVORI PUBBLICI
                                                                         PALERMO
   
                 1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se per i lavori in oggetto indicati, aggiudicati in data 15 luglio 1997, debba trovare applicazione il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 maggio 1997, n. 140, il cui art. 5, co. 1, vieta alle amministrazioni pubbliche di concedere in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di lavori, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del suddetto D.L.
                 Con l'allegata nota 26 aprile 1999, l'Ing. Capo dei lavori ha comunicato a codesta Amministrazione l'intendimento di non volere procedere al recupero dell'anticipazione concessa in quanto, essendo le offerte relative alla gara pervenute entro la data del 4.12.1996, ha ritenuto che "l'anticipazione è una condizione nota di partecipazione alla gara, fissata prima della gara e non più modificabile successivamente".
   
                 2. In ordine al suesposto quesito va osservato che l'art. 5, co. 1, del D.L. n. 79/97, convertito in l. n. 140/97, che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori pubblici, trova applicazione in Sicilia in virtù del rinvio alla legislazione statale operato dal legislatore regionale con l'art. 54, co. 13, della l.r. n. 10 del 1993 e succ. modif. e integrazioni.
                 Quest'ultimo, invero, sostituito prima dall'art. 9 della l.r. n. 4 del 1996 e poi dall'art. 2 della l.r. n. 22 del 1996, così recita: "L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni".
                 Con la norma succitata il legislatore regionale ha rinunciato a disciplinare autonomamente, come per il recente passato, l'istituto delle anticipazioni, rinviando a quanto stabilito dal legislatore statale con la legge quadro sui lavori pubblici. Trattasi di un rinvio c.d. formale o dinamico che implica, quindi, come è noto, l'adozione automatica delle eventuali future norme che l'ordinamento richiamato dovesse emanare e si distingue, appunto, dal rinvio c.d. recettizio o materiale per effetto del quale il fenomeno della recezione si esaurisce nell'inserimento delle sole norme richiamate, con esclusione dell'automatico adattamento delle future norme.
                 La rilevanza giuridica della natura del rinvio operato dal legislatore regionale con l'art. 2 della l.r. n. 22 del 1996 è di tutta evidenza: il testo originario dell'art. 26, co. 1, della legge 109/1994 poneva a carico delle amministrazioni aggiudicatrici l'onere di concedere ed erogare all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al dieci per cento dell'importo stesso (ridotto al cinque per cento in forza della previsione di cui all'art. 2, co. 91, della l. 23 dicembre 1996, n. 662), gradualmente recuperata in corso d'opera.
                 Successivamente, a seguito del divieto di concedere anticipazioni del prezzo di cui al già citato art. 5, co. 1, del D.L. 79/97, che ha implicitamente abrogato il predetto art. 26, co. 1 della L. 109/94, il legislatore statale con la c.d. Merloni Ter (415/98) ha riformulato il primo comma dell'art. 26, eliminando dal relativo ambito previsionale qualsiasi riferimento alle anticipazioni del prezzo sui contratti di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici in ossequio al divieto posto dall'art. 5, co. 1, del D.L. 79/97.
                 Conseguentemente, per effetto del rinvio dinamico all'art. 26, co. 1, della legge statale 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni contenuto nell'art. 2 della l.r. 22/96, anche in Sicilia, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 79/97 (29 marzo 1997), non è più consentita l'anticipazione del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori pubblici, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla suddetta data.
                 Orbene, poichè, nella fattispecie, i lavori sono stati aggiudicati il 15 luglio 1997 e quindi dopo l'entrata in vigore del D.L. 79/97, si appalesa di tutta evidenza che nessuna anticipazione poteva essere concessa per i lavori de quibus all'impresa appaltatrice.
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             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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