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GRUPPO: III                        /246.11.99

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Procedura selettiva per la copertura di posti vacanti in organico.
   


                                                           Assessorato industria
                                                           PALERMO
   

       
1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente un quesito formulato dal Consorzio A.S.I. di XXXX il quale rischiando una grave empasse amministrativa e, dunque, operativa a causa della vacanza in organico creatasi, a seguito di pensionamenti, nella qualifica apicale di dirigente superiore del settore tecnico al quale sono assegnati compiti specifici ed indispensabili per il funzionamento ed il corretto assetto del consorzio medesimo, chiede un pronunciamento in ordine alla possibilità di potere procedere all'indizione di una procedura concorsuale riservata a solo personale interno anche in deroga al blocco dei consorzi prorogato fino al 31 dicembre 1999 dall'art.41 della l.r. 10/99.
   
   2.            In ordine a quanto richiesto, e specificatamente per quanto concerne l'eventualità ipotizzata dal Consorzio A.S.I. di XXXX di procedere all'indizione di una procedura selettiva riservata a solo personale interno si osserva quanto segue: in primo luogo giova evidenziare la perentorietà del blocco di cui all'art.41 l.r. 10/99 che fa divieto "all'Amministrazione regionale ed agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di contributi o trasferimenti di parte corrente a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione di indire concorsi interni o concorsi per  l'assunzione di nuovo personale".
                 Ciò premesso riguardo poi la ricorribilità al concorso interno prefigurata dal Consorzio sulla base della deroga contemplata al comma 12 dell'art.6 della legge "c.d. Bassanini" recepita dalla Regione siciliana con l'art.2, comma 3 della l.r. 23/98, in primo luogo si evidenzia come detto comma 12 non sembra applicabile ai Consorzi A.S.I. essendo norma essenzialmente indirizzata agli "Enti Locali" tra i quali, com'è noto, non rientrano i consorzi in argomento; una conferma di quanto sopra asserito è data dalla circostanza che allorchè il legislatore ha voluto estendere la portata di tale norma ha menzionato espressamente gli enti nei confronti dei quali l'efficacia della stessa poteva operare.
                 In secondo luogo si osserva come, notoriamente, in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni la regola fondamentale è stata individuata, per conforme orientamento della dottrina e giurisprudenza nonchè dal medesimo art.36 del d.lgs. 29/93, nell'accesso tramite pubblico concorso da svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità d'espletamento; anche il legislatore regionale peraltro si è uniformato a quanto statuito a livello nazionale in ultimo con l'art.3 della l.r. 12/91. Ad ulteriore conferma appare particolarmente significativa la Circolare 29 gennaio 1999, n.2 (pubblicata in G.U.R.S. 13.2.99 n.7), emanata dall'Assessorato degli enti locali per esplicitare gli effetti della l.r. 23/98 che, come detto, dà attuazione nella Regione Siciliana a talune norme della l.127/97 (Bassanini), che proprio in merito al comma 12 dell'art.6 osserva come tale norma si configuri specifica e non trovi riporti nel d.lgs. 29/93 e successive modifiche. Per quanto concerne la pregressa disciplina regionale nella materia, il C.G.A., con parere 12/98, emesso nell'adunanza del 24 febbraio 1998, ha concordato con l'Assessorato regionale degli enti locali "nel ritenere che in assenza di disposizioni regionali che riconoscono la possibilità di indire concorsi riservati al personale interno, debbano applicarsi le norme generali e specificatamente le norme di principio in materia di accesso ai posti della P.A. che individuano nel pubblico concorso la forma naturale di inserimento nella P.A.".
                 In conclusione alla luce di quanto sopra riportato, lo scrivente non ritiene possibile nella fattispecie l'indizione di una procedura selettiva, anche se riservata a personale interno, per la copertura del posto vacante nell'organico del consorzio A.S.I. di XXXX, essendo tale soluzione esclusa dal vigente blocco delle procedure concorsuali di cui al citato art.41 l.r. 10/99, al quale, peraltro, non è prevista la possibilità di apportare deroghe.
                 Piuttosto, considerata la condizione di obiettiva emergenza che inevitabilmente il Consorzio medesimo dovrebbe sopportare col protrarsi nel tempo di tale vacanza, in alternativa si suggerisce l'eventualità di operare il tentativo di sopperire alla stessa tramite il ricorso alla mobilità, come peraltro consentito dall'ultimo comma dell'art.31 della l.r. 6/97.
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             Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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