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Gruppo:  V                          /251.99.11

OGGETTO: Azienda autonoma turismo di XXXX. Scorrimento di graduatoria.

   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           turismo, comunicazioni
                                                           e trasporti
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota 2 giugno 1999, n. 1695, con la quale il direttore dell'Azienda in oggetto chiede genericamente il parere dell'Ufficio in ordine alla possibilità di utilizzare la graduatoria di un concorso pubblico ad un posto di dirigente amministrativo, già espletato, al fine di coprire lo stesso posto resosi vacante a seguito del decesso dell'originario vincitore.
                 Al riguardo codesto Assessorato si esprime in senso negativo, considerato che l'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 prevede la soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo.
   
                 2. La legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", pubblicata nella G.U.R.S. 30 aprile 1999, n. 20, nel primo comma dell'art. 24 così dispone: "Nel quadro del generale riordino del settore turistico, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, attiva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure necessarie per la soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo dell'Isola".
   Alla luce di tale indirizzo normativo non può non condividersi l'orientamento espresso da codesto Assessorato, sostanzialmente contrario all'assunzione di personale da parte di un ente destinato, come si è visto, alla soppressione; sia pure per la copertura di un posto resosi disponibile. Ciò, a prescindere da eventuali specifici problemi relativi alla concreta utilizzazione della graduatoria de qua, che il richiedente, del resto, come si è sopra accennato, non pone neppure.
                 A sostegno poi della conclusione testè enunciata è appena il caso di rilevare che appare ininfluente che nel citato art. 24 della l.r. n. 10/1999 non sia stato espressamente vietato alle aziende ivi contemplate di assumere personale nelle more della prevista soppressione (per la cui attuazione il legislatore ha tra l'altro indicato un breve arco temporale); atteso che una preclusione in tal senso discende direttamente dai canoni di buona amministrazione e di razionalità operativa ai quali, come è noto, deve conformarsi l'azione amministrativa.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne  comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

   

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