Repubblica Italiana
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Gruppo    VIII                        /257.99.11

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi (Ass.to Reg.le Lavoro) - Recupero di somme a carico del creditore pignorante o del titolare del beneficio di finanziamento da parte dell'Amministrazione - Richiesta di parere.

   
   
   
            Assessorato regionale del
                                           lavoro, della previdenza sociale,
                                           della formazione professionale
                                           e dell'emigrazione
                                           Gruppo V/FP
                                           P A L E R M O

   
                 1.- Con nota 28 luglio 1999, n. 6393, codesto Assessorato ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di recupero di una maggiore somma versata dall'Amministrazione - in veste di terzo pignorato - in esecuzione a due ordinanze di assegnazione somme, emesse dal Pretore di XXXX, a favore della YYYY (YYYY s.r.l.).
                 Con nota interlocutoria 18 agosto 1999, n. 16400, questo Ufficio ha richiesto a codesto Assessorato l'invio degli atti, erroneamente non allegati alla nota cui si risponde.
                 Dall'esame degli atti trasmessi con assessoriale 21 settembre 1999, n. 7007, si rileva che in data 5/3/1996 è stata notificata a codesta Amministrazione, nella qualità di terzo pignorato, l'ordinanza di assegnazione della somma di L. 27.824.250 (oltre spese di registrazione), emessa    dal Pretore di XXXX in favore della YYYY per crediti vantati nei confronti dell'Associazione QQQQ la quale, titolare di corsi di formazione professionale cofinanziati dal F.d.R. e dal F.S.E., risultava creditrice di codesto Assessorato per l'annualità 1992/1993.
                 Il 27/3/1996 la YYYY ha notificato all'Assessorato regionale Lavoro l'atto di precetto per la somma di L. 29.483.373, oltre gli interessi legali ed eventuali successive spese.
                 Con decreto assessoriale 29/3/1996, n. 165/96/VI, a copertura della somma di L. 27.824.250, sono stati emessi due mandati di pagamento trasmessi alla Ragioneria Centrale Lavoro l'11/4/1996 e accreditati su c/c bancario della YYYY il successivo 14 maggio.
                 Nelle more dell'accredito di cui sopra, la YYYY ha proceduto a notificare un secondo atto di pignoramento citando detto Assessorato e la Banca KKKK a comparire all'udienza del 9/5/1996 innanzi al Pretore di XXXX il quale, con ordinanza in pari data, assegnava al creditore pignorante la nuova somma di L. 34.050.153.
                 La Banca KKKK, in esecuzione della seconda ordinanza, ha accreditato alla YYYY la somma di L. 34.660.153 in data 13/6/1996.
                 In seguito al doppio pagamento effettuato per il medesimo credito, codesto Assessorato, con nota 29 aprile 1999, n. 3657, ha diffidato la YYYY a restituire la somma di L. 34.050.153 maggiorata degli interessi legali a far data dal 13 giugno 1996, poichè il secondo pagamento era privo di causa.
                 In riscontro alla succitata nota assessoriale, l'Avv. JJJJ, con nota 18/5/99, per conto della YYYY, ha comunicato che la stessa avrebbe provveduto a restituire l'importo di L. 27.821.750 anzichè quello di L.34.050.153, per il fatto che alla data dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Pretore di XXXX il 9/5/96, a definizione del pignoramento presso terzi, il credito di L.27.824.250 era rimasto insoddisfatto.
               Con nota 3 giugno 1999 la società YYYY ha trasmesso la copia della quietanza di pagamento di L. 27.824.750.
   
                 2.- Codesto Assessorato richiede conclusivamente l'avviso di questo Ufficio in ordine alla legittimità della richiesta di restituzione alla YYYY della maggior somma di L. 6.225.903 - pari alla differenza tra i due accrediti fatti alla Società - e parimenti chiede di conoscere se - dovendo emettere dei mandati di pagamento a favore dell'Associazione QQQQ - può procedere a trattenere, in via cautelativa, la predetta differenza al debitore esecutato in attesa che la YYYY restituisca "il maggior percepito".
   
                 3.- Con riferimento al primo dei quesiti posti, deve rilevarsi che l'ordinanza di assegnazione al creditore pignorante del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, comporta una "cessio pro solvendo" in favore dell'assegnatario e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, che verrà ad estinguersi solo con la riscossione dello stesso.
                 A buon ragione quindi la YYYY s.r.l. ha intrapreso la seconda procedura esecutiva (in virtù della prima ordinanza di assegnazione di L. 27.824.250), culminata nella seconda ordinanza di assegnazione di L. 34.050.153 emessa il 9.5.96, ancora prima che le venisse accreditata (14.5.96) la somma relativa alla prima ordinanza.
                 Il provvedimento di assegnazione, infatti, ha efficacia di titolo esecutivo verso il terzo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione (imposta di registro, spesa di copia e di notificazione...) ancorchè nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 5.2.1968, n. 394).
                 Codesto Assessorato non potrà quindi richiedere alla YYYY la maggior somma corrisposta a seguito del ritardo nell'adempimento della prima assegnazione ed anzi sarebbe opportuno che, per il futuro, non appena le venga notificata un'ordinanza di assegnazione, prenda diretti contatti con il legale del creditore esecutante, comunicando di avere tempestivamente iniziata la procedura volta all'esecuzione dell'ordinanza (comprensiva anche delle suindicate spese accessorie) ed invitandolo nel contempo a soprassedere dal compimento di ulteriori atti che comporterebbero conseguenti oneri per l'Amministrazione esecutata.
                 Codesto Assessorato potrebbe invece richiedere alla YYYY la corresponsione degli interessi corrispettivi sulla somma di L. 27.821.750 (di cui la suddetta società ha avuto comunque la disponibilità) al saggio legale in vigore dalla data in cui la Banca KKKK ha pagato l'importo della seconda ordinanza di assegnazione (13.6.1996) alla data in cui detta società ha restituito la predetta somma alla Cassa regionale (26.5.99).
                 Tali interessi (corrispettivi), che si producono di diritto ex art. 1282 cod. civ., si fondano sulla presunzione di produttività del denaro e dalla utilità che il debitore trae dall'uso normale del denaro stesso, e rappresentano una applicazione particolare del divieto di arricchimento ingiusto.
                 Alla luce della risposta fornita al primo quesito, appare evidente che nessuna trattenuta potrà essere operata nei confronti dell'Associazione QQQQ per la suddetta differenza di somme che l'Amministrazione ha dovuto corrispondere per il ritardo nell'adempimento della prima ordinanza di assegnazione, alla data della cui emissione si è verificata - come già detto - la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato.
   
                 Si ricorda che in conformità della circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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