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Gruppo XV                                        258.99.11

OGGETTO: Gestione rifiuti. Ordinanza ministeriale 31 maggio 1999, n. 2983, per fronteggiare situazione d'emergenza. Poteri attribuiti al Presidente della Regione in qualità di commissario delegato per la gestione dell'emergenza.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio del Commissario delegato ex Ordinanza 31/5/1999, n. 2983
PALERMO




1. Con nota prot. 156 del 2 agosto 1999 è stato richiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla portata delle attività ricomprendibili tra quelle previste dall'Ordinanza in oggetto.

La problematica è stata occasionata dalla nota n. 14185/ARS/DI/R del 30/7/1999 con cui il Ministero dell'Ambiente, in relazione ai primi interventi di bonifica d'interesse nazionale di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e rilevando che "l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 prevede che per le attività di individuazione, rilevazione e consulenza in merito alle aree che a qualsiasi titolo siano divenute discariche abusive il Commissario delegato - Presidente della Regione possa avvalersi dell'ANPA ed altri istituti pubblici", evidenzia l'opportunità che il Commissario delegato dia mandato all'ANPA di predisporre, congiuntamente alle Amministrazioni locali interessate, il piano di caratterizzazione delle aree di proprietà pubblica.

Rileva, in proposito, codesto Ufficio che l'ordinanza ministeriale in questione riguarda l'emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in quanto trova presupposto nel D.P.C.M. 22 gennaio 1999 che ha decretato lo stato di emergenza nel territorio della Regione in dipendenza della situazione di crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani. Di conseguenza l'art. 6 dell'ordinanza stessa, riguardante la sicurezza e bonifica delle aree "a qualsiasi titolo divenute discariche abusive e dei siti comunque inquinati per la presenza di amianto" andrebbe interpretato con stretto riferimento alla gestione dei rifiuti solidi urbani, e non già con riferimento ad altri interventi ambientali, quali quelli di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativa ad interventi di bonifica d'interesse nazionale di aree industriali e siti ad alto rischio ambientale.

Più in generale, con riferimento alla valenza dell'invito del Ministero per l'Ambiente di avvalersi dell'ANPA, ritiene codesto Ufficio che il Commissario delegato - Presidente della Regione in linea generale non risulta vincolato a conformarsi a direttive di autorità statali nell'esercizio dei poteri conferitigli, tranne che sia specificamente previsto.

Codesto Ufficio evidenzia la massima urgenza di acquisire il parere richiesto.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'ordinanza ministeriale 31 maggio 1999, n. 2983, per fronteggiare la situazione di emergenza nel sistema gestionale dei rifiuti urbani nella Regione siciliana, ha nominato il Presidente della Regione quale commissario delegato per provvedere sia alla predisposizione di un piano di interventi nel settore della gestione dei rifiuti sia per realizzare gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza stessa.

Tra le altre disposizioni, in particolare, l'art. 6, primo comma, dell'ordinanza attribuisce al commissario delegato il potere di disporre la messa in sicurezza e la bonifica: 1) di discariche autorizzate e non più attive, qualora si rilevino condizioni di inquinamento; 2) di aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive; 3) dei siti comunque inquinati per la presenza di amianto.

Per tali attività il secondo comma del medesimo art. 6 prevede che il commissario delegato possa avvalersi, per le attività di accertamento nonché per quelle di individuazione, rilevazione e consulenza, di strutture pubbliche tra le quali l'ANPA.


Ancorchè l'art. 6, primo comma, non specifichi che le discariche, e siti ivi riguardati concernano i rifiuti solidi urbani, tuttavia, anche se l'ordinanza in parola non limita le previsioni operative esclusivamente ai rifiuti urbani, quali definiti dall'art. 7 del d. l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, (dal momento che ha riguardo anche ad altre tipologie di rifiuti non classificati quali urbani, quali i rifiuti inerti e gli imballaggi) non può ritenersi che il provvedimento abbia voluto estendere i poteri del commissario delegato a tutte le tipologie di discarica, dal momento che si tratta di poteri e provvedimenti eccezionali, determinati dal verificarsi di uno stato di emergenza i cui poteri di ordinanza, a termini dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, devono ritenersi, al pari della dichiarazione dell'emergenza stessa, in "stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi".

Ne consegue che, come rileva codesto Ufficio, i riferimenti contenuti nell'art. 6 citato vanno interpretati restrittivamente con riguardo alle fattispecie che interessino comunque i rifiuti solidi urbani.

Ciò posto, va tuttavia rilevato che, con riferimento alla fattispecie qui in esame, nelle aree e siti di cui alla legge 426/1998 potrebbero coesistere discariche abusive di rifiuti pericolosi e/o speciali con discariche di rifiuti urbani o prevalentemente urbani, per le quali ultime può procedersi con i poteri conferiti con l'ordinanza 2983/1999.

E tuttavia, onde poter stabilire se certe discariche abusive appartengano a quest'ultima tipologia o meno, nell'incertezza occorrerebbe preliminarmente individuarne le relative caratteristiche.

In tale caso, l'avvalimento dell'ANPA o di altra struttura prevista dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza in questione sarebbe giustificato dalle necessità conoscitive preliminari all'eventuale utilizzazione dei poteri previsti al primo comma del medesimo articolo.

Probabilmente in tale ottica è stata evidenziata dal Ministero dell'Ambiente -con la nota 14185- (ferma la necessità di accertarne l'esatta portata con colloqui con il Ministero stesso) l'opportunità di avvalersi dell'ANPA per la caratterizzazione delle aree, dato che l'Agenzia potrebbe, contestualmente, individuare le caratteristiche delle varie discariche sul territorio.

Quanto alla natura dell'invito formulato dal Ministero dell'Ambiente, lo stesso -in mancanza di una previsione che assegni allo stesso un potere di direttiva- non può che ritenersi che un suggerimento avanzato nell'ambito e nello spirito di una fattiva collaborazione tra soggetti pubblici.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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