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OGGETTO: Concorso pubblico a 357 posti di allievo guardia forestale. Applicabilità art. 21, c.3, l.r. 41/1985.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Agricoltura e Foreste
                                                           Direzione Foreste
                                                           P A L E R M O
   
                               e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           personale e dei SS.GG.
                                                           S E D E
   

                 1. Si fa riferimento alla nota n. 21350 del 2 agosto s., con cui codesto Assessorato - allarmato dalla pletora di domande di partecipazione (43.000) al concorso in oggetto - "ritiene che si possa applicare la disposizione di cui all'art. 21, terzo comma, della l.R. 29 ottobre 1985, n. 41, così come integrata dall'art. 4 della l.r. 30 aprile 1991, n. 12", per abbattere il numero dei candidati alle vere e proprie prove concorsuali, e chiede sul punto l'avviso dello Scrivente "anche in ordine agli adempimenti (modifica del bando ovvero sua integrazione)" da "porre in essere qualora vi sia assenso in ordine alla prospettata soluzione".
                 Il punto di vista di codesta Direzione si fonda sul "combinato disposto di cui all'art. 72 della l.r. 16/96 - laddove viene disciplinato  l'accesso ad una qualifica del IV livello in deroga alle disposizioni vigenti, stabilendo per l'accesso alla stessa una disciplina concorsuale pressocchè identica ad un concorso per l'accesso alle qualifiche di livello superiore, regolamentate dall'art. 3 della l.r. 12/91, per le quali trova applicazione l'art. 4 della medesima - unitamente alla disposizione di cui agli artt. 7 e 18 del bando de quo".
   
                 2. L'Ufficio non ritiene di potere condividere le conclusioni cui si perviene nella richiesta di parere sopra sintetizzata.
                 La previsione dell'art. 72, co. 1, della l.r. 6 aprile 1996, n. 16, secondo cui all'assunzione delle guardie forestali, si provvede, "anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami...", non dà luogo di per sé ad un "combinato disposto" con l'art. 4, co. 1, della l.r. 30 aprile 1991, n. 12 - recante la disciplina "a regime" per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale - il quale prevede l'applicazione delle disposizioni sui quiz selettivi o preliminari di cui all'art. 21, l.r. 41/1985 "ai concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare più di duecento candidati e semprecchè il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire" (condizioni entrambe largamente verificatesi nella fattispecie). Com'è noto il combinato-disposto tra due o più disposizioni si verifica quando la norma da applicare ad una data fattispecie sia la risultante della combinazione tra due o più disposizioni di legge, l'una delle quali dal contenuto necessariamente carente quanto alla disciplina relativa alla fattispecie considerata; in caso contrario infatti mancherebbe il presupposto dell'integrazione di una  disposizione con il contenuto dell'altra o delle altre. Ma è proprio tale estremo a mancare nel caso in esame; il citato art. 72 della l.r. n. 16/1996, infatti, al comma 4, stabilisce testualmente: "Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi". Quindi non sembra residuare alcuno spazio per una operazione combinatoria tra l'art. 72 l.r. 16/1996 e l'art. 4 l.r. 12/1991, in quanto il primo non versa in rapporto di complementarietà con il secondo, ma di alternatività, trattandosi, rispettivamente, di lex generalis e lex specialis, quest'ultima, peraltro, posteriore alla prima.
                 Del resto il contenuto del più volte citato art. 72, co. 4, l.r. 16/1996 è riportato fedelmente nel bando di concorso (art. 5, u.c.), lex specialis della procedura concorsuale a cui bisogna far capo per stabilire quale sia la normativa applicabile al procedimento di specie (tra le tante, C.S., Sez. V 8 ottobre 1992, n. 966).
                 Onde il generico rinvio dell'art. 7 del D.A. 13 novembre 1998 - in tema di "svolgimento del concorso" - alle "norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili" non può riferirsi all'art. 4, co. 1, l.r. 12/1991 cit., dato che, come precisato dall'art. 18 del predetto decreto, solo per "quant'altro non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni vigenti in materia".
                 La conformità a legge del bando di cui trattasi esclude l'ipotesi di una modifica dello stesso al fine di consentire la soluzione (di indubbia economicità) prospettata da codesto Assessorato, la cui praticabilità è subordinata piuttosto, per le considerazioni sopra svolte, ed una iniziativa legislativa ad hoc.
   
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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