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Gruppo    II                          /264.99.11

OGGETTO: Applicazione benefici ex legge 336/70.

   
   
                                                           Assessorato regionale del turismo,
                                                           delle comunicazioni  e dei trasporti
                                                           PALERMO
   
                               e, p.c.              Direzione regionale dei
                                                           servizi di quiescenza, previ
                                                           denza ed assistenza per il
                                                           personale
                                                           S E D E
   
1.            Con la suindicata nota, codesto Assessorato ha esposto allo scrivente la seguente vicenda.
                 Un ex dipendente in pensione dall'11.11.1969 ha chiesto nel novembre dello scorso anno la riliquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita mediante applicazione dell'art.3 c. 2 della l.336 del 1970 che prevede la concessione agli ex combattenti invalidi di guerra di un aumento di servizio pari ad anni dieci. Tale beneficio, come si fa presente nella richiesta di parere, era stato già concesso all'interessato con D.A. n.2623 del 3.12.1970 unitamente ad altre agevolazioni. Ma, proprio per la parte relativa a detto abbuono il provvedimento è stato gravato da rilievo della Corte dei Conti in quanto il destinatario aveva presentato istanza di  dimissioni e risultava in quiescenza anteriormente alla pubblicazione della l.336 cit. Di conseguenza con D.A. n.276 del 3.5.1971 si è provveduto alla attribuzione dei soli benefici previsti dagli art.2 e 6 della suddetta legge.
                 A supporto della nuova domanda l'istante ha trasmesso, tra l'altro, copia della sentenza della Corte Costituzionale n.330 del 1992 che, a suo dire, estenderebbe il diritto all'abbuono richiesto a tutti i pubblici dipendenti cui si applicano benefici combattentistici.
                 Codesto Assessorato, al quale la Direzione regionale indirizza, previamente interpellata, ha rimesso la verifica dei presupposti per l'accoglimento della nuova istanza, ha chiesto allo scrivente di rendere parere sulla questione.
   
   2.            Non si rinvengono nuove ragioni per l'attribuzione dell'abbuono richiesto con l'istanza in esame in quanto il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.330 del 1992 appare a tal fine inconferente.
                 Con tale pronuncia infatti il Giudice delle leggi ha censurato la mancata previsione, tra le ipotesi nelle quali veniva stabilita la salvezza dei benefici spettanti agli ex combattenti, di quella della cessazione del rapporto per soppressione del posto o riduzione dell'organico. E ciò poichè ha rilevato un'irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti cessati anticipatamente dall'impiego, rispetto alla data dello scaglionamento prevista ai sensi della l.355 del 1974, per le cause involontarie elencate da detta legge (decesso, dispensa, ecc) e quelli cessati per la suddetta ipotesi per di più sostanzialmente analoga a quelle della aspettativa per riduzione di quadri propria dell'ordinamento militare ed invece espressamente fatta salva.
                 Deve perciò concludersi che la Consulta nel sancire, anche nel caso di anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico, la salvezza del diritto all'aumento di servizio senza discriminazione fra le varie categorie di dipendenti ha eliminato una causa di esclusione dal beneficio altrimenti spettante, senza però modificare le condizioni cui la normativa subordina la concessione dell'abbuono di servizio.
                 Ora sia per ragioni testuali che in considerazione del fine perseguito dalle leggi sull'esodo degli ex combattenti, quello cioè di sfoltire i ruoli eliminando gli esuberi, la giurisprudenza civile, amministrativa e contabile. (cfr. ex plurimis Cass., III 19 gennaio 1983, n.494; Cons. St. Sez. IV 28 gennaio 1977, n.55; Cons. St., sez. VI 28 aprile 1978, n.552; Cons. St., sez.VI 26 ottobre 1979, n.725; 7 novembre 1990, n.767; Corte dei Conti, III 2 febbraio 1979, n.42109 e Corte dei Conti, Sez. giur. Sardegna 11 ottobre 1991 n.611) ha sempre ritenuto che l'art.3 della l.336 del 1970 e succ. modif. e integr. potesse applicarsi solo al personale in attualità di servizio alla data di entrata in vigore della l.336 cit. e, del resto, la stessa Corte Costituzionale fa propria tale ricostruzione dell'istituto nei corpus della sentenza n.330 del 1992.
                 Di conseguenza poichè non ha chiesto il collocamento a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n.336 del 1970 l'istante non è destinatario del beneficio stabilito dall'art.3 della stessa e la relativa domanda non può essere accolta.
                 Poichè il presente parere riguarda materia attribuita alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza si ritiene che ogni decisione circa l'accesso sia rimessa alla suddetta Amministrazione.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale  dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che ne venga comunicata la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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