OGGETTO: Autorizzazione permessi ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992, n. 104. Istanza di genitore lavoratore dipendente regionale in presenza di altro genitore non lavoratore.
Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici
P A L E R M O
e, p.c. Direzione Regionale
del Personale e dei
Servizi Generali
S E D E
1. Con la suindicata nota, estesa alla Direzione regionale in indirizzo, codesto Assessorato ha chiesto di conoscere se possa trovare accoglimento l'istanza in oggetto atteso che nel nucleo familiare del dipendente sono presenti più di tre figli minorenni, circostanza che ai sensi della circolare INPS n. 37 del 18 febbraio 1999 legittima il genitore lavoratore a fruire dei benefici di cui all'art. 33 della l. 104 del 1992 nonostante che l'altro coniuge non lavori.
2. Si ritiene che il dipendente cui fa riferimento codesto Assessorato possa fruire dei permessi mensili previsti dall'art. 33, c 3 della l. 104 del 1992.
Ciò, ovviamente, non perchè si applichino al personale regionale le circolari diramate dall'INPS, sibbene per l'intrinseca correttezza delle modalità che per l'applicazione della succitata norma l'INPS ha di recente elaborato.
Del resto la circolare è conforme alle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro al quale, in risposta a uno specifico quesito, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha reso il parere 370/96 del 23 ottobre 1996.
In tale occasione l'organo consultivo è giunto "in base all'interpretazione sistematica della norma ed in relazione alla ratio legis" a riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto di fruire dei permessi mensili per l'assistenza al figlio portatore di handicap in situazione di gravità nell'ipotesi in cui l'altro coniuge pur non lavoratore sia però impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare a causa di un motivo obiettivamente rilevante documentabile come tale.
Pertanto, in mancanza sia di apposite direttive diramate dall'Amministrazione regionale che di orientamenti manifestatisi al riguardo nell'ambito dell'impiego statale, poichè nella situazione familiare del dipendente padre di quattro figli minori sembra ragionevole ravvisare uno dei motivi obiettivamente rilevanti cui il Consiglio di Stato si riferisce nei termini suddescritti, si ritiene che l'istanza de qua sia accoglibile.
A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".