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Gruppo     V                          /266.99.11

OGGETTO: Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali. Competenze.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           enti locali
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. Dispone l'art. 28, primo comma, della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 che ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali - istituito dall'art. 26 della stessa legge - "le strutture socio-assistenziali residenziali o diurne" ivi precisate "sono soggette all'autorizzazione al funzionamento", rilasciata dall'Assessore regionale per gli enti locali con la procedura dettata nei successivi commi del citato art. 28.
                 Ai sensi, poi, dell'art. 10, primo comma della l.r. 7 agosto 1990 n. 27, è istituita "una commissione per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986, n. 22, e per il controllo e la gestione del medesimo".
                 Premesse tali norme codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'ufficio il quesito se la commissione di cui all'art. 10 l.r. n. 27/1990 "debba essere sentita anche per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento" delle strutture residenziali interessate "ovvero solo per l'iscrizione" delle medesime nel relativo albo regionale.
                 Al riguardo codesto Assessorato sembra orientato in senso positivo, tenuto conto della stretta correlazione tra i due provvedimenti (autorizzazione al funzionamento e iscrizione all'albo) nonchè del "maggiore rilievo" oggi assunto dall'autorizzazione al funzionamento, che abiliterebbe le strutture in questione a stipulare convenzioni con i comuni anche in assenza di iscrizione all'albo (cfr. art. 15 l.r. 8 gennaio 1996, n. 4, come modificato dall'art. 21 della l.r. 6 aprile 1996, n. 22).
   
                 2. Il quesito in esame - nei medesimi termini sopra illustrati - ha formato oggetto del parere reso da quest'Ufficio a codesto Assessorato con lettera 18 febbraio 1994, n. 2332/V; nel quale è stata esclusa la competenza della commissione de qua in tema di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali di cui all'art. 28 della l.r. n. 22/1986. E ciò atteso che tale autorizzazione e l'iscrizione delle stesse strutture nell'albo delle istituzioni assistenziali, benchè tra loro correlate, seguono procedure nettamente distinte, tra le quali l'art. 10 della l. r. n. 27/1990 non sembra aver introdotto alcun elemento comune.
                 Questa conclusione - ad avviso dello scrivente - è ancor oggi in sintonia con la vigente normativa in argomento, ivi compreso - in particolare - l'art. 15 della l.r. n. 4/1996, successivo al menzionato parere n. 2332/1996, e alla cui luce codesto Assessorato ha sostanzialmente chiesto il riesame della questione.
                 A tale proposito, infatti, va in primo luogo rilevato che la possibilità dei comuni di stipulare convenzioni con organismi solo autorizzati, derivante dal quarto e quinto comma dell'art. 15 della l.r. n. 4/1996, costituisce - in quel sistema - una eccezione, e comunque una deroga temporanea alla necessità, ai fini che qui interessano, della iscrizione dei predetti organismi nell'albo regionale di cui all'art. 26 della l.r. n. 22/1986.
                 In secondo luogo, da quest'ultima eccezione non potrebbe comunque inferirsi un ampliamento delle competenze della commissione di cui trattasi, atteso che nulla autorizza a trarre tale conseguenza dal citato art. 15 della l.r. n. 4/1996, che tace sul punto.
                 Per conseguenza, restando - come si è detto - ancora valide le considerazioni a suo tempo espresse dallo scrivente, si è dell'avviso che la Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali debba operare nel solo ambito delle attribuzioni ad essa conferite dall'art. 10 della l.r. n. 27/1990.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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