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Gruppo II                            /267.99.11

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio.

   
   
                                                            Assessorato regionale
                                                             agricoltura e foreste
                                                             P A L E R M O

                                    e, p.c.     Direzione regionale del
                                                             personale e dei SS.GG.
                                                             S E D E

   
   1.            Con la nota suindicata codesto Assessorato riferisce che un proprio dipendente "è stato sospeso dal servizio a decorrere dal 12.12.1989 ai sensi dell'art.91 del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3 a seguito della custodia cautelare emessa nei confronti dello stesso per i delitti di cui all'art.81 - 2° comma C.P. e agli artt. 26, 28, 71 e 72 della legge 22.12.1975, n.685", il procedimento relativo ai quali si è concluso con la sentenza di patteggiamento n.126/90 del 6 febbraio 1990, ex art. 444 C.P.P. mentre il dipendente in parola solo in data 15 luglio 1997 ha presentato richiesta di riammissione in servizio. A seguito di ciò codesta Amministrazione ha predisposto uno schema di provvedimento di cessazione della sospensione cautelare obbligatoria e di riammissione in servizio del predetto dipendente, schema che ha trasmesso, con lettera n.461 del 14 gennaio 1998, alla Direzione regionale del personale e ss.gg.; ma quest'ultima lo ha restituito non firmato, una prima volta, con nota n. 31027 del 16 giugno 1998 "perchè privo della necessaria motivazione", una seconda volta, con nota n.39410 del 14 settembre 1998, per lo stesso motivo e, una terza volta, con nota n.71/Ris del 28 aprile 1999, con invito a "valutare l'interesse pubblico alla riammissione in servizio che nel caso che ci occupa, risulta tutelato dall'art.85, T.U. e dell'art.15 della legge 55/90, e successive modifiche ed integrazioni".
                 Codesto Assessorato riferisce inoltre che contestualmente alla trasmissione alla Direzione del personale dello schema di provvedimento di riammissione in servizio (il primo), è stata avviata (nota 23 gennaio 1998, n.45) l'azione disciplinare nei confronti del dipendente de quo con la contestazione degli addebiti ed il successivo deferimento alla commissione di disciplina per il conseguente procedimento, che, a tutt'oggi, per le motivazioni risultanti nella nota che si riscontra, non è stato ancora concluso.
                 Tutto ciò premesso, codesto Assessorato chiede il parere dello Scrivente "al fine di pervenire alla soluzione della problematica prospettata, osservando, in primo luogo, "che l'art.9 comma 2° della legge 7 febbraio 199O, n.19, prevede che quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e pertanto il dipendente deve essere riammesso in servizio; in secondo luogo "che la sospensione dal servizio prevista dalla legge 16/92 che ha modificato la legge 55/90, nella fattispecie che ci occupa, non possa in ogni caso protrarsi per un periodo di tempo (10 anni) di gran lunga superiore a quello previsto dalla predetta legge 19/90" e, infine, "che le motivazioni poste per la riammissione in servizio del dipendente in oggetto riguardano sia il fatto che non si ravvedono, atteso il tempo trascorso, ulteriori esigenze di natura cautelare connesse alla natura del reato, che al fine di evitare il protrarsi di un esborso di denaro pubblico a titolo di  assegno alimentare e quindi senza una corrispettiva prestazione lavorativa".
   
   2.            L'art.9, comma 2, seconda parte della legge 7 febbraio 1990, n.19, testualmente recita: "Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto".
                 Dal chiaro tenore letterale della disposizione sopra riportata sembra discendere la perdita di efficacia automatica della sospensione dal servizio del dipendente de quo decorsi cinque anni dall'allontanamento del medesimo, senza alcun margine di discrezionalità per la P.A. in ordine alla riammissione in servizio dell'impiegato sospeso, e senza un obbligo di motivazione sul pubblico interesse, resa superflua dalla "revoca di diritto" della sospensione stessa (cfr. C.g.a., S.g. 3 marzo 1999, n.63, relativa all'analoga fattispecie dell'inutile decorso del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del dipendente condannato penalmente con sentenza definitiva).
                 Il termine massimo di durata della sospensione cautelare obbligatoria è da ritenersi insuperabile, anche allorchè sussistano i presupposti prescritti dall'art.92, co. 2, T.U. 10 gennaio 1957, n.3 per la sospensione facoltativa; in tal caso infatti può procedersi al rinnovo della sospensione ad altro titolo, non alla prosecuzione di quella obbligatoria (cfr. C.S., sez. V, 4 novembre 1997, n.1231). Tanto meno sembra ammissibile il perdurare di fatto sine die della sospensione stessa.
                 Le considerazioni sopra svolte inducono quest'Ufficio a condividere il punto di vista di codesto Assessorato sulla ingiustificabilità delle remore frapposte alla riammissione in servizio dell'impiegato in discorso (anche se chiesta con inspiegabile ritardo dall'interessato).
                     Occorre tuttavia esaminare altresì, sulla scorta dell'ultimo rilievo formulato dalla Direzione regionale di questa Presidenza che legge per conoscenza, se la mancata riammissione in servizio del dipendente medesimo non trovi fondamento nell'art.15, co. 4 septies, della legge 19 marzo 1990, n.55 e succ. modif., il quale testualmente dispone: "Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti"
   O M I S S I S

Orbene, la lettera a) del comma 1 del citato art.15 contempla, tra l'altro, "coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva ..... per un delitto di cui all'art.73 del citato testo unico (approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, n.d.r.), concernente la produzione o il traffico di dette sostanze" (stupefacenti o psicotrope, n.d.r.).
                 L'art.71 ("produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope") della legge 22 dicembre 1975, n.685, di cui alla lett. a) dei capi d'imputazione della sentenza del tribunale di Catania n.126/90 sopra menzionata, come sostituito dall'art.14 l. 26 giugno 1990, n.162, è stato trasfuso per l'appunto nell'art.73 T.U. n.309/1990 cit. Onde il caso in esame sembra rientrare nella previsione del citato art.15, co. 4 septies, tenuto conto della equiparabilità, agli effetti di specie, della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna (cfr. C.S., Sez. IV 26 gennaio 1999, n.76; fattispecie in tema di procedimento disciplinare).
                 La predetta disposizione introdotta dall'art.2 l. 18 gennaio 1992, n.16, non fissa alcun termine di durata alla sospensione ivi prevista.
                 Senonchè la novella apportata dalla legge n.16 del 1992, secondo la giurisprudenza in materia, si limita ad inserire nell'ordinamento una nuova ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria del dipendente pubblico, che viene riferita non tanto al suo stato di detenzione o, più in generale,    alla emissione nei suoi confronti di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ma piuttosto all'incardinamento di procedimento penale per talune ipotesi di reato particolarmente rilevanti (T.A.R. Sicilia-Catania I, 1 aprile 1997, n.572). Onde l'art.9, co. 2, l. 19/1990, che limita in via generale a cinque anni la durata massima della sospensione cautelare dal servizio, rimane vigente pur dopo l'entrata in vigore della l. n. 16/1992 (T.A.R. Catania cit.; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II 12 novembre 1993, n.545; T.A.R. Lazio-Latina 1 febbraio 1993, n.545; C.S., Sez. I 21 aprile 1993, n.368).
                 Del resto la Corte costituzionale, con sentenza n.206 del 3 giugno 1999 ha scrutinato positivamente la norma in discorso sotto il profilo della proporzionalità della misura interpretandola nel senso della cessazione della stessa in caso sia di proscioglimento anche se non definitivo del dipendente sia di decorso del termine di cinque anni previsto dall'art.9 co.2, l. 19/1990.
                 Si ricorda tuttavia che l'irregolarità costituita dalla mancata riammissione in servizio del dipendente allo scadere dei cinque anni dalla sospensione cautelare resta priva di conseguenza qualora il procedimento disciplinare medio tempore (ritualmente) instaurato si concluda con l'irrogazione della destituzione, attesa l'efficacia retroattiva di tale sanzione (cfr. C.g.a., S. g. 4 luglio 1997, n.298).
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             Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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