Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     III                      /271.11.99

OGGETTO: Consorzio A.S.I di XXXX - Trattamento giuridico-economico di ex dipendente consortile riammesso in servizio.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           INDUSTRIA
                                                                         PALERMO
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in merito ad una problematica sollevata dal Consorzio A.S.I. di XXXX il quale chiede di sapere quale trattamento giuridico-economico attribuire ad un dipendente riammesso in servizio dopo essere stato collocato a riposo a seguito di dimissioni volontarie. Il Consorzio in argomento, nell'accogliere la richiesta di riammissione in servizio formulata dal dipendente medesimo, ha attribuito il trattamento economico iniziale del liv. 8° previsto dalle attuali tabelle stipendiali per i dipendenti regionali, mentre l'interessato chiede il riconoscimento del trattamento giuridico-economico posseduto al momento del collocamento in pensione.
   
                 2. In ordine a quanto richiesto si ricorda, preliminarmente, come l'istituto della riammissione in servizio a seguito di dimissioni del dipendente abbia un carattere eccezionale in quanto comporta una deroga alla normale disciplina concorsuale prevista per la nomina al pubblico impiego cui dovrebbero assoggettarsi anche gli ex dipendenti.
                 In quanto tale, dunque, appare chiaro come il provvedimento di riassunzione in servizio non abbia carattere vincolato, ma , piuttosto, oltre ad essere subordinato all'attuale vacanza di un posto nell'organico, sia espressione di un'amplissima potestà discrezionale dell'Amministrazione la quale potrà valutare liberamente sull'opportunità e sull'effettivo interesse pubblico all'emissione del provvedimento; ciò, ovviamente, per via della specificità dell'istituto che consente il ripristino di un rapporto cessato, non a seguito di un atto autoritativo dell'Amministrazione medesima, ma per volontà dell'interessato sulla base di valutazioni e calcoli strettamente personali.
                 Sulla problematica posta all'attenzione dello scrivente Ufficio, non esiste una giurisprudenza concorde, e, tuttavia, sulla scorta dell'art. 132 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 che oltre a disciplinare le ipotesi e le condizioni di applicazione del provvedimento "de quo", prevede al terzo comma che "l'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dell'anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione", la preponderante giurisprudenza, lungi dal considerare l'avvenuta ricostituzione dell'originario rapporto di lavoro, ha invece ritenuto che la riammissione in servizio di un pubblico dipendente già dimissionario, presupponendo l'avvenuta estinzione del rapporto originario per una causa di cessazione sua propria, comporti, nella sua eccezionalità, la costituzione di un "nuovo e diverso rapporto, totalmente svincolato dal precedente nella sua fonte genetica e nel suo ulteriore sviluppo" (cfr. fra le tante Cons. Stato, VI sez. 398/85: TAR Campania 6 aprile 1995, n. 85; TAR Lombardia, 3 febbraio 1997, n. 86): un nuovo rapporto, dunque, cui la legge per ragioni di equità concede, eccezionalmente, di attribuire la qualifica posseduta al momento della cessazione del servizio, ma non l'anzianità acquisita decorrendo questa "dalla data del procedimento di riammissione", dunque, con decorrenza "ex novo". Per quanto invece concerne il trattamento economico spettante all'impiegato riammesso, in assenza di una specifica disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha in modo pressocchè uniforme concordato nel ritenere che al collocamento ex novo nella qualifica o grado deve necessariamente corrispondere il trattamento economico iniziale della qualifica o grado, con perdita, oltre che dell'anzianità di qualifica già posseduta, anche degli eventuali aumenti periodici già maturati, risultando ininfluente il divieto di reformatio in pejus sancito dalla normativa vigente (cfr. Cons. Stato, Ag.. 22 dicembre 1962, n. 1118; idem 22 dicembre 1966, n. 612; Corte Conti, Sez. contr. 11 dicembre 1980, n. 1119; TAR Toscana, 2 luglio 1996; TAR Friuli Venezia Giulia 9 dicembre 1996 n. 240; TAR Lazio 22 luglio 1994, n. 1416; TAR Puglia 5 giugno 1993, n. 214).
                 Pertanto, anche con riferimento al caso di specie, al momento, a parere dello scrivente, non sussistono rilevanti elementi di natura giuridica che consentano di mantenere l'anzianità di qualifica maturata in precedenza e gli eventuali aumenti periodici fruiti. Quanto ora sostenuto trova conferma indiretta dalla presenza nel nostro ordinamento di talune norme speciali che prevedono eccezioni in favore di altre categorie di dipendenti (ad es. l'art. 115 D.P.R. 417/74); dunque in conclusione il dipendente pubblico già volontariamente dimissionario, che ottenga la riammissione in servizio nell'amministrazione darà vita ad un nuovo rapporto totalmente svincolato dal precedente, perdendo tutti i benefici e aspettative ad esso connessi.
                 Nei termini il reso parere.
   *******

             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane