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Gruppo IV                            /278.99.11

OGGETTO: Incarichi di collaudo. Situazione di incompatibilità. L.R. 21/85. Art.9, co. 2 e 36, lett. f). Quesito.

   
   
                                                Assessorato regionale
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                                                 P A L E R M O

   
   1.            Con la nota che si riscontra vien chiesto se l'incompatibilità di cui al comma 2 dell'art.9 della l.r. n.21/85 e succ. modif. e integr. (che sancisce il divieto di conferimento di incarico di componente di Commissione di collaudo a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalti di ll.pp. affidati alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico) sussista o meno nel caso di estensione di appalto previsto dalla lett. f dell'art.36 della l.r. 21/85.
   
   2.            L'art.9 della l.r. n.21 del 1985 e succ. modif. e integr. prevede limiti e divieti per il conferimento di incarichi tra i quali anche quello di componente di commissione di collaudo che qui rileva. In particolare il primo comma pone un limite nel conferimento di nuovi incarichi per chi nei due anni precedenti la data del nuovo conferimento abbia ricevuto uno o più incarichi "per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi lordi contrattuali iniziali, cumulati, eccedono i 75 miliardi di lire, esclusa I.V.A.". Il secondo comma, che particolarmente rileva nella presente fattispecie, pone il divieto di conferire incarichi di collaudo (anche di collaudo statico e di componente di commissione di collaudo) - non vengono invece presi in considerazione gli altri incarichi indicati nel precedente comma - "a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalti di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico".
                 I superiori limiti e divieti operano anche quando si intende conferire l'incarico di collaudazione a funzionari dell'ente appaltante (art. 9 comma 3).
                 Infine il successivo comma 5 prevede il divieto di conferimento di incarichi retribuiti fra cui anche quello di collaudatore per i componenti di uffici ed organi competenti ad esprimere pareri tecnici o di dare autorizzazioni su opere nelle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte.
                 Come si evince dalla lettura delle suindicate disposizioni contenute nei primi due commi dell'art.9 occorre avere riguardo, tanto per il raggiungimento dell'importo previsto nel primo comma che per il divieto di cui al secondo comma, a "contratti di appalti" nel senso che nel primo caso i relativi importi lordi iniziali cumulati, nel biennio antecedente la data del conferimento del nuovo collaudo, non devono eccedere i 75 miliardi, nel secondo caso il nuovo collaudo non deve concernere un altro "contratto" "affidato" alla "stessa impresa" con la quale si ha in corso il precedente incarico di collaudo.
                 La ipotesi "contrattuale" cui la norma surriferita àncora il divieto di cui si è detto si configura anche nel caso contemplato dalla lett. f dell'art.36 della l.r. n.21 del 1985 ("nuovi" lavori relativi a lotti successivi a quelli inizialmente aggiudicati). Invero nella fattispecie si è in presenza di un "nuovo contratto" ancorchè stipulato tra le medesime parti, e agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, salvo che per il prezzo, il quale è determinato secondo le previsioni contenute nell'ultimo comma del succitato art.36.
                 Giova ricordare in proposito che proprio la considerazione del vulnus alla regola della gara pubblica insita in detta figura di trattativa privata ha costituito la ragione dell'abrogazione di quest'ultima per effetto dell'art.40 della l.r. n.10 del 1993. Il che conferma l'autonomia giuridico ed economica dell'appalto concernente lavori relativi a lotti successivi a quelli inizialmente aggiudicati.
                 Pertanto l'affidamento alla stessa impresa, affidataria del primo lotto dei lavori, ex art.36, lett. f), costituisce motivo di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di collaudatore del lotto successivo da parte di chi abbia in corso il medesimo incarico per il lotto precedente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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