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Gruppo    V                          /282.11.99

OGGETTO: Art. 4 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 - Applicabilità ai medici titolari di rapporto convenzionale.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Sanità
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. La legge 27 dicembre 1985 n. 816, recante "Aspettative permessi ed indennità agli Amministratori locali", recepita in Sicilia con la legge regionale 24 giugno 1986 n. 31, all'art. 4 prevede tra l'altro che i "lavoratori dipendenti" che ricoprono cariche elettive nelle amministrazioni locali ivi menzionate possono benificiare di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.
                 Con la lettera in riferimento codesto Assessorato chiede se il citato art. 4 della legge n. 816/1985 sia applicabile ai medici titolari di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Al riguardo si esprime negativamente, atteso che i rapporti convenzionali di cui trattasi non sono assimilabili a quello di pubblico impiego e nulla prevedono in tal senso gli accordi collettivi nazionali di categoria che li disciplinano (D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484 per la medicina generale, continuità assistenziale e medicina dei servizi; D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500 per gli specialisti ambulatoriali).
                 Con la stessa lettera viene altresì chiesto "se siano state emanate ulteriori disposizioni legislative in materia, ai sensi delle quali sia consentito estendere l'istituto in parola anche ai medici titolari di rapporti convenzionali".
                 
                 2. L'orientamento espresso da codesto Assessorato sulla questione in esame appare sostanzialmente da condividere.
                 L'esclusione dei titolari di rapporto convenzionale (ex art. 48 della legge 27 dicembre 1978 n. 833 e art. 8 del D. leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e succ. modifiche) dal beneficio previsto dall'art. 4 della legge n. 816/1985 discende dal tenore letterale di quest'ultima norma, espressamente rivolta ai "lavoratori dipendenti".
                 Tale locuzione appare infatti ragionevolmente riferibile al lavoro subordinato, laddove, invece, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ravvisa nelle attività svolte dai medici "convenzionati" prestazioni libero-professionali con profili del tutto peculiari tipici dei cosiddetti rapporti di parasubordinazione (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), non equiparabili, tra l'altro, a posizioni di pubblico impiego.
                 Sulla predetta esclusione ha avuto modo di pronunciarsi la Corte Costituzionale che - chiamata in via incidentale a vagliare la legittimità del citato art. 4 della legge n. 816/1985, nonchè della l.r. n. 31/1986, nella parte in cui non riconoscono ai medici specialisti ambulatoriali con rapporto convenzionale il diritto a permessi retribuiti - ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, rilevando, in ragione della non omogeneità della situazione di riferimento, incongrua la comparazione tra medici legati da rapporto di lavoro subordinato e medici convenzionati, e quindi non sussistente l'ipotizzata violazione del principio di uguaglianza (Corte Cost. ordinanza 22 giugno 1990, n. 312).
                 A non diversa conclusione sembra doversi pervenire anche sulla base della più recente legislazione. La legge 3 agosto 1999 n. 265 recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", nel dettare al capo III norme per la "Disciplina dello status degli amministratori locali", non ha apportato all'istituto che qui interessa (permessi retribuiti) modifiche tali da far ritenere i benefici economici ad esso connessi estensibili anche ai titolari di rapporto convenzionale, considerato in particolare che l'art. 24 di quest'ultima legge continua a riferire i predetti benefici ai "lavoratori dipendenti".
   
                 3. La soluzione sopra accolta sembra altresì confermata dall'esame dei vigenti accordi collettivi nazionali di categoria menzionati da codesto Assessorato nella nota cui si risponde.
                 E' da osservare in proposito che le predette fonti normative, pur essendo in generale orientate a riconoscere agli interessati la facoltà di assentarsi per l'esercizio di una funzione pubblica elettiva, non prevedono tuttavia, per il tempo ad essa dedicato, il diritto alla conservazione del trattamento retributivo.
                 In particolare, nel D.P.R. n. 484/1996, mentre nessuna specifica previsione sul punto è rinvenibile nel testo del provvedimento, che regola il rapporto di lavoro autonomo continuativo e cordinato tra le aziende sanitarie ed i medici di medicina generale per lo svolgimento dei compiti ivi precisati (art. 1, D.P.R. n. 484/1996), nell'allegato "N" dello stesso D.P.R., recante la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo instaurati con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, l'art. 13, trattando delle assenze non retribuite, tra cui quelle per mandato elettorale (comma 3), al comma 7, prevede espressamente che "nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza" nel medesimo articolo disciplinati.
                 Nel D.P.R. n. 500/1996, riguardante la disciplina del rapporto di lavoro convenzionale autonomo, cordinato e continuativo con i medici specialisti ambulatoriali, il comma 3 dell'art. 24, rubricato "Assenze non retribuite - mandati elettorali" dispone testualmente: "In caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente".
                 Sebbene la generica formulazione di tale norma possa suscitare qualche perplessità, va però osservato che la lettura sistematica della stessa - per altro inclusa in un articolo le cui disposizioni si occupano di "assenze non retribuite" - sembra chiarirne la portata. Il successivo art. 30 del medesimo D.P.R. n. 500/1996, infatti, nel puntualizzare al comma 4 che "per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi dell'art. 20 e 26 commi 1 e 2 e 27, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'Azienda" implicitamente esclude, non menzionandole, che le assenze di cui al citato art. 24 possano essere annoverate tra quelle retribuibili.
                 Vertendo comunque il presente parere su questioni di rilevanza generale connesse all'interpretazione di norme statali e contrattuali che richiedono un'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di acquisire sull'intera problematica l'orientamento dei competenti organi statali.

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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di  ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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