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Gruppo IV                            /283.99.11

OGGETTO: Mancato affidamento di incarico direzione lavori a professionista progettista degli stessi.

   
   
                                        Assessorato Regionale Turismo
                                         Comunicazioni e Trasporti
                                         P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello scrivente sulla questione che qui di seguito si riassume concernente l'affidamento degli incarichi di direzione lavori relativi alla sistemazione dello specchio acqueo passeggiata a mare di M. e della darsena di S.
                 La prima delle due opere suindicate è stata finanziata ed appaltata all'impresa XXXX s.p.a.. Il contratto tuttavia è stato rescisso ed è stato affidato al progettista originario anche il progetto della perizia di completamento.
                 Per la seconda opera è stato affidato dall'Amministrazione comunale di S. l'incarico di progettazione e direzione lavori a liberi professionisti.
                 Entrambi i progetti sono stati inseriti nel programma di finanziamento porti turistici ed è stato conferito l'incarico di stazione appaltante all'Ufficio del Genio civile OO.MM. di YYYY che ha richiesto l'affidamento della direzione lavori.
                 Codesta Amministrazione, ritenuto opportuno procedere all'affidamento della direzione lavori al predetto Ufficio, chiede l'avviso dello scrivente circa l'obbligo di corrispondere il 25% per mancato affidamento di direzione lavori sia per quanto concerne il progetto della perizia di completamento di M. sia per quanto concerne il mancato affidamento della direzione lavori per la darsena di S.
   
   2.            Per quanto riguarda il quesito relativo alla sistemazione dello specchio acqueo di M. va pregiudizialmente osservato che il relativo disciplinare d'incarico della compilazione del progetto e della direzione lavori stipulato tra codesto Assessorato e il professionista e approvato con D.A. 123/8 del 15.3.1989, prevede all'art.7 che "nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni spetterà al Professionista l'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, con aggiunta del compenso per incarico parziale di cui all'art.18 della tariffa, purchè l'importo finale non superi le competenze spettanti per l'incarico totale".
                 Nella fattispecie, poichè il contratto dei lavori della passeggiata a mare di M. affidati all'Impresa XXXX S.p.A. è stato rescisso in danno con D.A. 23.9.1994, n.1067/XVI, in forza della sopracitata disposizione del disciplinare deve considerarsi risolto l'incarico di progettazione e direzione lavori nascente da quest'ultimo, di guisa che l'incarico di redazione della perizia di completamento dei lavori de quibus si configura come un nuovo incarico per il cui affidamento occorre la stipula di un apposito disciplinare.
                 Come si evince dalla nota che si riscontra e dagli atti alla stessa allegati, non sembra che quest'ultimo sia stato stipulato tra codesta Amministrazione e l'originario progettista e pertanto, a questi, in applicazione dei principi sull'arricchimento senza causa (art.2041 cod. civ.) va corrisposta, ove la prestazione sia stata effettivamente eseguita e sia riconosciuta utile dall'Amministrazione, la minor somma fra il costo sopportato dal professionista e il vantaggio conseguito dall'Amministrazione.
                 L'arricchimento conseguito da quest'ultima va determinato facendo riferimento alle spese che avrebbe dovuto sopportare per la progettazione; la diminuzione patrimoniale subita dal professionista va calcolata facendo riferimento ai costi della prestazione, senza alcuna maggiorazione per utili.
   
   3.            Anche nella seconda ipotesi (Darsena di S.) il mancato affidamento della direzione lavori ai progettisti non comporta la corresponsione a questi ultimi della maggiorazione prevista dall'art.18 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (l. 143/1949).
                 Invero l'art.8 del disciplinare stipulato tra l'Amministrazione comunale di S. e i professionisti, approvato con delibera della giunta municipale n.13 del 4 febbraio 1989, che ricalca l'art.9 del disciplinare tipo, approvato con D.A. 16 dicembre 1987, omette significativamente proprio la previsione contenuta nel comma 6 di quest'ultimo che testualmente dispone: "Ove per particolari esigenze venga conferito l'incarico di sola progettazione, le competenze saranno commisurate all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato con la maggiorazione prevista dall'art.18 della tariffa professionale".
                 In proposito giova ricordare che ai sensi dell'art.2233 cod. civ. il compenso per prestazioni professionali va determinato attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti e poi, in ordine successivo e solo in mancanza di convenzione, alle tariffe e agli usi e infine, ove anche questi manchino, alla determinazione del giudice.
                 La norma in esame sancisce, dunque, la prevalenza delle determinazioni negoziali e la più ampia libertà contrattuale in applicazione del principio dell'autonomia privata. L'unico limite al valore primario dell'accordo tra le parti è, per alcune categorie, l'esistenza di tariffe professionali, i cui minimi sono dichiarati per legge inderogabili. La violazione di tale precetto, tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. SS.UU. 16.1.1986, n.224) non importa nullità del patto in deroga in quanto trattasi di precetto non riferibile ad un interesse generale, cioè, dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. Il patto, quindi, ancorchè contrario ai minimi tariffari, resta prevalente rispetto agli stessi (Cass. Sez. II 15.5.1990, n.4087).
                 Neppure il giudice ha il potere di modificare il compenso liberamente fissato d'accordo tra professionista e cliente al fine di adeguarlo alla importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione (Cass. 18 luglio 1986, n.1944).
                 Va altresì osservato che l'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti opera soltanto nei rapporti intercorrenti tra privati ai sensi dell'interpretazione autentica operata dall'art.6 della l. 1-7-1977, n.404 dell'articolo unico della l. 5-5-76, n.304 (Cass., I, 30.8.1985, n.9155; Cass. I, 28.4.1992, n.5061; T.A.R.S., CT, II, 12.4.1999, n.521).
                 Anche per quanto riguarda i compensi da corrispondere ai dottori agronomi da parte di una pubblica amministrazione il C.G.A. (par. 15.8.1994, n.44/94) ha affermato che nulla vieta che, ai sensi dell'art.1 del D.M. 14 maggio 1991, n.232, siano stipulate apposite convenzioni che prevedano compensi forfettari in deroga ai minimi delle tariffe professionali.
                 Sembra pertanto allo scrivente che in ossequio alle disposizioni contrattuali sopraindicate non compete ai professionisti la maggiorazione prevista dall'art. 18 delle tariffe professionali nel caso di conferimento all'Ufficio del Genio civile opere marittime dell'incarico della direzione lavori.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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