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OGGETTO: Agricoltura.- Agevolazioni creditizie e finanziarie. L.185/1992, art. 3, comma 5.- Maggiorazione benefici su crediti di soccorso.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. Nota n. 3206/Gr. V del 20.9.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stata posta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente, in via generale, l'esercizio di potestà regionali in ordine alla fissazione dei tassi minimi di interesse, da residuare in ogni caso a carico dei beneficiari, nelle ipotesi di concessione di agevolazioni creditizie.
La problematica proposta concerne, in particolare, l'applicazione dell'art. 3, comma 5, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 - il quale dispone, in presenza di determinati presupposti, l'ulteriore abbattimento di un punto del tasso di interesse agevolato posto a carico del beneficiario nell'ipotesi di credito di soccorso concesso per favorire la ripresa dell'attività produttiva di aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche - che, attesa la recente riduzione dei tassi d'interesse da parte degli istituti di credito provocherebbe l'azzeramento di ogni onere a carico del soggetto beneficiario.
La questione trae origine dalla nota n. 100.181 del 4 febbraio 1999 del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, con la quale, dopo aver rilevato che la maggiorazione, disposta dall'art. 3, comma 5, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, del beneficio previsto "può trovare applicazione quando, nel perfezionamento delle operazioni di credito, nonostante l'agevolazione ordinaria, l'onere a carico del beneficiario è molto elevato", e considerato che alla luce dell'"abbassamento dei tassi di interesse agevolati a carico del beneficiario, a volte anche inferiori all'1%, non trova alcuna giustificazione l'applicazione dell'ulteriore riduzione di un punto dei tassi stessi, che snaturerebbe la finalità e la funzione del credito agevolato, con possibili sanzioni da parte dell'U.E.", si afferma che "sarebbe opportuno che le Regioni, competenti alla gestione del credito per i prestiti e mutui agevolati, fissassero i tassi minimi che comunque devono restare a carico dei beneficiari."
L'Assessorato in indirizzo, nell'esprimere innanzitutto le proprie perplessità sul come si possa non applicare, ricorrendone i presupposti, la specifica disposizione agevolativa, rileva che dalla nota ministeriale non è dato individuare "quale provvedimento di questa Regione autonoma (legislativo, decretativo o altro) possa limitare la misura dell'agevolazione così come computata dalla norma de qua", e chiede - rappresentando, per le vie brevi, l'urgenza di un immediato riscontro -l'avviso dello scrivente sull'intera questione, nonché specificatamente su quale tipo di provvedimento debba adottarsi al fine in discorso.

2.- Ai fini della soluzione della problematica in oggetto, preliminarmente, ed in via generale, appare da rilevare che la competenza in materia di determinazione di tassi minimi di interessi agevolati a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di credito agrario risulta assegnata allo Stato.
Ed invero già l'articolo 109, rubricato "Agevolazioni di credito" del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al comma 3, statuiva che "la determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.", e cioè nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento.
E la Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 275, adottata nel giudizio per la risoluzione del conflitto di attribuzione, proposto con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, sorto a seguito del D.P.C.M. 2 aprile 1982 - con il quale sono stati determinati i tassi minimi agevolati da praticare sulle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione - rilevato che per espressa previsione del decreto impugnato le disposizioni del medesimo si applicano, pur nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, ha ritenuto che tale precisazione "deve essere interpretata con riferimento ed in coerenza alla funzione di indirizzo e coordinamento, di cui le disposizioni stesse si atteggiano come esercizio richiamando espressamente, per le Regioni ordinarie, l'art. 109 comma 3 D.P.R. n. 616 del 1977 (e quindi per relationem, l'art. 3 l. n. 382 del 1975) ed ha chiarito che "la lamentata invasività di esse non sussiste".
A tal proposito la Corte, premesso che "l'operatività delle funzioni di indirizzo e coordinamento è stata affermata per qualsiasi tipo e grado di autonomia", e rilevato che nella fattispecie non possa ritenersi "che manchi un interesse unitario, cioè territorialmente non frazionabile, idoneo a giustificare l'esercizio della detta funzione per la determinazione dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari per le operazioni di credito agrario, in quanto, anche se l'agevolazione del credito agrario è attratta nell'orbita della competenza in tema di agricoltura, la determinazione in parola, per la sua idoneità ad influire su scelte attinenti agli investimenti, tocca un interesse che trascende l'ambito regionale", ha affermato "che spetta allo Stato determinare ... i tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari relativamente alle operazioni di credito agrario."
La pronuncia della Corte, anche se adottata con riguardo alla sola Regione Friuli-Venezia Giulia, ha ovviamente, per le motivazioni che la suffragano, ed in particolare per la considerazione addotta a supporto secondo cui il relativo potere è esercitato "in via di indirizzo e coordinamento",una valenza di carattere generale che coinvolge dunque tutte le Regioni, ivi comprese le rimanenti a statuto speciale.
Va ancora considerato che le modifiche normative nelle more intervenute - e cioè l'avvenuta abrogazione dell'art. 3, L. 22 luglio 1975, n. 382, ad opera dell'art. 8, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, che consegue alla nuova disciplina dettata dai precedenti commi dello stesso articolo 8 in tema di atti di indirizzo e coordinamento, e la riformulazione delle norme in materia in tema di agevolazioni di credito disposta con l'art. 49 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che sostanzialmente riproduce pressoché integralmente la disciplina recata dall'art. 109, D.P.R. 616/1977- non alterano affatto le conclusioni riportate in ordine all'individuazione nello Stato del soggetto competente alla determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari.
Va, per completezza, specificato che nella fattispecie appare peraltro rispettato il principio di legalità sostanziale - affermato costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, ed in ultimo richiamato nella sentenza della Corte n. 408 del 1998 - che impone di porre a fondamento di ciascun atto di indirizzo norme specifiche di legge che fondino e delimitino l'esercizio della funzione, indicando l'oggetto degli atti di indirizzo. Ed invero, nell'ipotesi in esame, la norma legislativa fondante si rinviene nel citato art. 49, terzo comma, del D.Lgs. 112 del 1998, che assegna appunto allo Stato la specifica competenza in tema di determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari.
E pertanto - posto peraltro che lo Stato ha provveduto con D.P.C.M. 29 novembre 1985, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982, a (ri)determinare i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito agrario, differenziando l'aliquota percentuale stabilita, in misura variabile secondo la tipologia delle operazioni riguardate ed il territorio, in relazione al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro - nessuna competenza in tal senso appare residuare alla Regione.
Qualora dovesse ritenersi necessario fissare un ulteriore limite minimo determinato in misura fissa - e non soltanto dunque in relazione ad una individuata percentuale collegata al tasso di riferimento - sarà compito dello Stato procedere in tal senso, nel rispetto delle procedure che impongono che l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento faccia capo all'organo collegiale di Governo, essendo espressione del potere, demandato in concreto dalla legge al Governo nazionale, di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 408 del 1998).

Avendo pertanto escluso, anche se in contrasto con quanto ritenuto nella nota ministeriale al riguardo, il legittimo esercizio di qualsivoglia potestà regionale in materia, pena l'invasione della sfera di attribuzioni riservate allo Stato, ne consegue che è da ritenersi superata ogni indagine circa la tipologia di provvedimento, legislativo od amministrativo, da porre in essere allo scopo.

3.- Premesse le superiori considerazioni, per quanto concerne la concreta, legittima, applicabilità della disposizione agevolativa di che trattasi, si osserva quanto segue.
E' innanzitutto da escludere l'esistenza di un contrasto intrinseco tra la disposizione recata dall'art. 3 della legge 185 del 1992 e le limitazioni poste in via generale dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.
Ed invero, soltanto contingenti situazioni di fatto determinanti tassi di interesse particolarmente ridotti, e l'individuazione di un tasso agevolato ab origine estremamente basso, possono comportare che l'applicazione della ulteriore riduzione di un punto del tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui riguardati prestiti e mutui agevolati, disposta dall'art. 3, comma 5, della L. 14 febbraio 1992, n. 185, provochi l'azzeramento di ogni onere a carico del beneficiario o comunque un sforamento verso il basso dei limiti posti dal D.P.C.M. in materia.
In tale residuale, ma pur sempre astrattamente possibile ipotesi, non può che ritenersi che detta ulteriore agevolazione sia destinata a rimanere inattiva.
Ciò sia nel rispetto del condiviso principio enunciato dal Ministero per le politiche agricole, secondo cui una parte del costo per accedere al credito (nella specie, di soccorso, ma, in generale, per qualsiasi finalità esso venga concesso) deve in ogni caso gravare sul beneficiario, pena lo snaturamento della finalità e della funzione del credito agevolato, sia - ed a scopo anche cautelativo, atteso che trattasi di norma statale destinata a trovare uniforme applicazione nell'intero territorio nazionale, e di utilizzo di risorse parimenti statali - in considerazione dell'avviso in tal senso sostanzialmente espresso dallo stesso Ministero, a cui non può negarsi la competenza a sovraintendere alle attività relative al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della L. 15 ottobre 1981, n. 590, ridisciplinato dalla L. 14 febbraio 1992, n. 185, e della cui gestione concretamente si tratta.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





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