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Gruppo    III                          /292.99.11

OGGETTO: Modalità applicativa dell'affidamento di mansioni superiori di cui all'art. 56 D.Leg.vo n. 29/93 come modificato dall'art. 25 D.Leg.vo n. 80/1998.

   
   
   
                             Assessorato regionale
                             dell'Industria
                             P A L E R M O

   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, facendo seguito ad una precedente richiesta di parere posta dal Consorzio ASI di XXXX e relativa alla possibilità di indire procedura selettiva (interna) per la copertura di posti vacanti in organico, ha chiesto un approfondimento sulle modalità applicative dell'affidamento di mansioni superiori di cui all'art. 56 del D.Leg.vo n. 29/93, come modificato dall'art. 25 del D.Leg.vo n..80/98. In sintesi, chiede codesto Assessorato se il limite temporale (6-12 mesi) posto dal citato articolo 56, sia da ritenersi "soggettivo" per il lavoratore o se nell'interesse della funzionalità dell'Ufficio, sia superabile con motivazione di anzianità, professionalità ed esperienza.
                 Conseguentemente, e tenendo conto del blocco delle procedure concorsuali, ad avviso di codesto Assessorato, possono prospettarsi tre ipotesi: proroga delle mansioni, rotazioni dell'incarico, scorrimento della graduatoria.
   
   
                 2. Come è noto a codesto Assessorato, il 2° comma dell'art. 56 D.Leg.vo 29/93 e successive modifiche e integrazioni, dispone, per la parte che qui interessa, che il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti in organico.
                 Il quarto comma del medesimo articolo, poi, ribadisce che "qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente e comunque nel termine massimo di 90 giorni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".
                 Rispetto alla originaria stesura, l'articolo in argomento prevede il raddoppio della durata dell'incarico di svolgimento di mansioni proprie della qualifica superiore (da tre a sei mesi prorogabili a 12 mesi), controbilanciato però dalla mancata riproduzione della norma relativa alla rotazione degli incaricati (va sottolineato che la norma originaria per rotazione non intende il temporaneo trasferimento di un soggetto presso altra amministrazione, come sembra intendere codesto Assessorato nella nota che si riscontra, bensì l'attribuzione dell'incarico ad altri dipendenti, ossia quel che codesto Assessorato definisce "slittamento" della graduatoria).
                 Attesa la chiara disposizione legislativa è del tutto privo di logica porsi il problema della soggettività o meno del termine, poichè in realtà dovendo l'Amministrazione procedere ad avviare le procedure concorsuali entro il termine normativamente previsto non appare ammissibile nè la proroga, nè la rotazione dell'incarico, nè lo scorrimento della graduatoria.
                 La situazione creatasi nell'ambito della Regione Siciliana a seguito del blocco dei concorsi fino al 31.12.99 (art. 41 L.r. 10/99) costringe a scelte di emergenza il meno penalizzante possibile e per i dipendenti e per l'Amministrazione interessata, ma pur sempre non in linea con la norma statale.
                 Premesso, quindi, che l'unica soluzione ottimale sarebbe quella di una modifica legislativa della norma che impone il blocco, sì da consentire deroghe per situazioni particolari come quella dei Distretti minerari e dei Consorzi, nelle more e dovendo in qualche modo provvedersi per la funzionalità dell'Amministrazione, lo scrivente ha suggerito al Consorzio di XXXX di valutare la possibilità del ricorso alla mobilità. Ma il Consorzio citato ha prospettato come situazione quella di un solo funzionario cui potere attribuire le mansioni superiori; diversa, invece sembra essere la situazione dei Distretti minerari dove sembrano sussistere (oltre ai tre dirigenti con maggiore anzianità e quindi esperienza cui fino ad ora sono state attribuite le mansioni superiori) altri dirigenti, sia pure con minore anzianità.
                 In tale situazione e sempre tenendo conto che nessuna delle soluzioni prospettate è in linea con la normativa statale, ritiene lo scrivente che sia compito di codesto Assessorato valutare la scelta più opportuna per l'amministrazione in termini di efficienza, professionalità ed esperienza.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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