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Gruppo    II                          /293.99.11

OGGETTO: Componenti commissione paritetica. Trattamento di missione.

   
   
   
   
                                                           Direzione Regionale del
                                                           Personale e dei SS.GG.
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesta Direzione regionale, chiede se, in base all'art. 6 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 e all'art. 10 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, ai componenti della commissione paritetica (di nomina regionale) competa o meno il trattamento di missione per la partecipazione ai lavori della Commissione.
                 Codesto Ufficio propende per la non spettanza di tale trattamento, avuto riguardo al tenore letterale del citato art. 10 l.r. 19/1997, non suscettibile di interpretazione estensiva ed al precedente parere dello Scrivente 28 luglio 1995, n. 192/95.11, sulla non erogabilità del trattamento di missione ai componenti esterni di organi collegiali.
   
                 2. Il D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, riguardante la determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di legge, prevede all'art. 6, ultima parte, che ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione regionale, componenti dei suddetti organi collegiali va corrisposto, ove dovuto, il trattamento economico e giuridico di missione riconosciuto, secondo le disposizioni vigenti, al direttore regionale.
                 E' appena il caso di rilevare, però, che "dei suddetti organi collegiali" suddivisi in tre classi secondo la tabella A, allegata al predetto decreto, non fa parte l'organo collegiale di cui trattasi.
                 Invece il regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali, emanato con D.P.Reg. 29 giugno 1998, n. 28, all'art. 1, lettera A, include fra gli organi collegiali ivi indicati la commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, senza nulla disporre in tema di trattamento economico dei componenti degli organi collegiali estranei all'Amministrazione regionale.
                 Da ciò sembrerebbe discendere l'applicabilità alla fattispecie dell'ultima parte dell'art. 6 del predetto D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82.              Senonchè a tale conclusione sembra ostare il tenore letterale dell'art. 10, co.1, della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, che, nel disciplinare il trattamento economico complessivo spettante a ciascun componente di nomina regionale della Commissione paritetica, prevede "una indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali", da corrispondersi "in aggiunta al (solo) rimborso spese", senza fare riferimento all'indennità di missione.
                 Conseguentemente non sembra applicabile la disposizione dell'art. 6, del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82 sopra riportata. Ciò in quanto la specialità della norma primaria (di cui al citato art. 10, co. 1, l.r. 19/97) non lascia spazio all'applicazione di quanto disposto da un precedente provvedimento amministrativo.
                 Ne consegue che ai componenti di nomina regionale della commissione paritetica va corrisposta, oltre all'indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali il solo rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione.
             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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