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Gruppo    II                            /296.99.11

OGGETTO: Elezioni amministrative. Turno di ballottaggio nel comune di M..

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           degli enti locali
                                                           Gr.IX
                                                           PALERMO
   

   1.            Con nota del 30 settembre u.s. codesto Assessorato poneva allo scrivente il problema della determinazione della data di svolgimento del ballottaggio tra i candidati a sindaco del comune di M., già dichiarati a parità di voti con sentenza del T.A.R. del 15 ottobre 1998, nelle more del deposito della sentenza d'appello del Consiglio di Giustizia amministrativa adito da entrambi i candidati.
                 Con successiva nota n.2666 del 18 ottobre s., nel comunicare il superamento del predetto problema a seguito del deposito, entro i termini per l'indizione dei comizi elettorali, della decisione di secondo grado di rigetto della impugnativa in parola, codesto Assessorato, al fine di impartire le direttive del caso al comune interessato, pone allo scrivente una serie di quesiti connessi alle peculiarità della competizione elettorale di che trattasi.
                 In particolare i quesiti posti hanno riguardo:
   a) alla modulistica relativa al turno di ballottaggio, trattandosi di comune a sistema maggioritario;    
   b) alla presentazione delle liste elettorali ed alle liste di candidati, trattandosi di ballottaggio effettuato in base ad una sentenza ed a distanza di due anni dal primo turno di votazione nonché alla composizione degli uffici elettorali;
   c) ai manifesti con i candidati e le schede di votazione nonché alla propaganda elettorale, essendo uno dei candidati deceduto.
   
   2.            Codesto Assessorato sul punto a) non si pronunzia (e peraltro, attenendo la problematica ad aspetti di ordine organizzativo e non giuridico, lo Scrivente ritiene che la stessa esuli dalla propria competenza); circa il quesito sub b) ritiene senz'altro applicabile al caso prospettato l'art.56 del T.U. approvato con D.P. Reg. 3/60; in ordine al quesito sub.c)., propende per l'applicazione dell'art.9 della l.r. 26 agosto 1992, n.7, sia pure con qualche perplessità sulla compatibilità di tale disposizione con il nuovo sistema elettorale con unica votazione per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale, introdotto dalla l.r. n.35 del 1997;
   
   3.            Il quesito più complesso è quello sub b), relativo all'applicabilità alla fattispecie dell'art.56 T.U n.3/1960, che disciplina la rinnovazione delle operazioni elettorali conseguente ad annullamento totale (esteso a tutte le sezioni) o parziale (limitato ad alcune sezioni) delle elezioni e regola altresì la nuova consultazione, differenziando i casi in cui, come nella specie, siano chiamate tutte le sezioni del comune da quelli in cui siano interessate parte di esse.
                 La rigida applicazione alla fattispecie di tale disciplina infatti comporterebbe, da un lato, la decorrenza del mandato dalla data delle elezioni, dall'altro l'adeguamento del corpo elettorale. Ma la prima conseguenza confliggerebbe con la situazione di fatto (non illustrata nella  richiesta di parere ed appresa solo in via breve) di parziale svolgimento del mandato sindacale (pare per 1 anno), mentre la seconda urterebbe contro il disposto dell'art.10, co.3, l.r. 26 agosto 1992, n.7 sub art.13 l.r. 15 settembre 1997, n.35, secondo cui, in caso di ballottaggio, gli elettori ammessi al secondo turno sono gli stessi ammessi al primo turno (anche se nella specie risalente due anni fa).
                 L'antinomia di cui sopra sembra tuttavia superabile interpretando analogicamente il citato art.56 del T.U. approvato con D.P. Reg. n.3 del 1960 (riproducente l'art.53 l.r. 5 aprile 1952, n.11), tenuto conto della imprevedibilità da parte del legislatore del 1952 di altre ipotesi di elezioni parziali oltre quella della consultazione (susseguente ad una pronunzia di annullamento) limitata ad alcune sezioni. L'introduzione del nuovo sistema di elezione diretta del sindaco (e del presidente della Provincia) apre nuove prospettive al concetto di annullamento parziale della consultazione elettorale (anche se in dottrina continua a farsi riferimento a quello tradizionale: v. ed es. Virga, L'Amministrazione locale in Sicilia, Milano 1998) consentendo di rinvenire nel caso non previsto (e non prevedibile ante l.r. 26 agosto 1992, n.7) di annullamento in sede giurisdizionale della (sola) elezione diretta del sindaco quella eadem ratio che permette di applicare al caso di specie non solo la disposizione relativa alla cristallizzazione del corpo elettorale (peraltro imposta, in caso di ballottaggio, dal citato art.13 l.r. 35/1997), ma anche quella sulla durata residuale della carica.
                 Più scontata appare la risposta al quesito relativo alla ricostituibilità o meno degli uffici che hanno svolto le operazioni elettorali del primo turno. Attesa infatti l'inderogabilità dei nuovi parametri per la suddivisione in sezioni introdotti dall'art.55, co.6,    
   L.449/1997, non sembra vi siano alternative alla costituzione ex novo degli uffici elettorali.
                 Il quesito relativo alla lista collegata al candidato deceduto ed in particolare allo svolgimento della propaganda elettorale ed alla presenza di rappresentanti in seno ai seggi e presso l'adunanza dei presidenti è di scarsa rilevanza pratica, se (come appreso in via breve) il consiglio comunale si è insediato.
                 Comunque in linea di massima sembra allo scrivente che le vigenti disposizioni non impediscano ai rappresentanti delle liste che hanno partecipato al primo turno di assistere anche alle operazioni elettorali attinenti al ballottaggio (cfr. art.10, co.1, l.r. 7/92 e succ. mod.; art.51, co.4, D.P. Reg. 3/60) sia pure in assenza di candidato all'elezione collegato alla lista rappresentata.
   Considerazioni analoghe valgono per la propaganda elettorale il cui esercizio non sembra limitato dalle disposizioni regolanti la materia (legge 212/56 e succ. mod. ed int.) ai candidati che partecipano alla competizione elettorale.
                 Per il resto si concorda con l'orientamento di codesto Assessorato, non emergendo particolari problemi di ordine pubblico.
   
   * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale    dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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