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OGGETTO: Rinnovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi "Florio e Salamone" di Palermo - Applicabilità L. R. n. 19 del 1997.

   
   
   
                                             ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
                                             CULTURALI ED AMBIENTALI E
                                             DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilità o meno della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, al fine di procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'istituto in oggetto.
                 Il problema si pone anche in relazione ad un esposto inviato a codesto Assessorato da un'organizzazione sindacale (trasmesso in allegato alla nota cui si risponde), nel quale sono state evidenziate perplessità e manifestati dubbi circa la legittimità di alcune designazioni ritenute non aderenti a quanto disposto dalla legge regionale 20/6/97, n. 19, con particolare riguardo all'art. 3 della stessa, che individua i requisiti necessari per le nomine di competenza regionale.
                 L'Amministrazione richiedente manifesta un orientamento negativo al riguardo non ritenendo rientranti nell'ambito della L.R. 19/97 le nomine da effettuarsi ai sensi della L.R. 16/95 articolo 2.
                 Vien chiesto, dunque, di conoscere se la citata L.R. 19/1997 trovi applicazione anche nei confronti dei designati a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in oggetto e, più in generale, dei soggetti designati da organi diversi dall'Amministrazione regionale.
   
                 2. Per la soluzione del quesito prospettato ed in relazione all'orientamento espresso da codesta Amministrazione, sembra utile richiamare preliminarmente quanto disposto al riguardo dall'art. 2 della L.R. n. 16 del 1995, laddove si prevede (primo comma) che "il Consiglio di amministrazione dell'Istituto dei ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo... è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione... secondo le seguenti modalità:
   - n. 4 rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, designati dal Consiglio regionale della stessa;
   - n. 1 rappresentante degli utenti dell'Istituto e/o rappresentante legale degli stessi, eletto dalla loro assemblea regolarmente convocata dalla Direzione dell'ente;
   - n. 1 rappresentante della Provincia regionale di Palermo;
   - n. 1 rappresentante del Comune di Palermo;
   - n. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa;
   - n. 1 esperto in materia tiflopsicopedagogica, designato dall'Università degli studi di Palermo".
                 Il successivo quarto comma del medesimo articolo 2 prevede, altresì, che "ai fini del controllo amministrativo contabile dell'Istituto, viene istituito un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e due dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze".
                 In relazione al tenore della norma riportata non sembra potersi affermare, come sostiene codesta Amministrazione, che "la normativa di cui all'art. 2 della L.R. 16/95 non prevede alcuna nomina o designazione facente capo all'Assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I. o, in via generale, all'Amministrazione regionale" affermazione da cui si farebbe discendere l'inapplicabilità della L.R. 19/1997.
                 Sembra invece vero il contrario, poichè la suddetta norma espressamente prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto in oggetto "è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione". Nè in proposito sembra possa indurre a diverso avviso l'argomentazione che l'Amministrazione regionale si limiterebbe nella fattispecie alla sola adozione del provvedimento costitutivo dell'organo de quo, poichè le designazioni promanerebbero da organismi diversi acquistando il carattere di designazioni vincolate.
                 Anche rispetto a tale affermazione va, invero, ricordato che la designazione è l'atto con il quale un organo dello Stato o di un ente pubblico -e talora anche un soggetto privato- nell'ambito di un procedimento amministrativo concorre alla scelta di un soggetto da preporre ad un pubblico ufficio.
                 Trattasi di un atto di carattere strumentale, privo di autonomia funzionale, e perciò interno al procedimento destinato a concludersi con l'atto finale di nomina.
                 Tale rilievo consente di distinguere la designazione da quelle ipotesi -spesso qualificate impropriamente negli stessi testi legislativi come casi di designazione- nelle quali l'indicazione del soggetto da preporre all'ufficio non è destinata ad essere seguita da ulteriori provvedimenti amministrativi. Si è, in questo caso, di fronte non già ad un atto strumentale, ma ad un atto finale del procedimento amministrativo (una nomina vera e propria).
                 Ora non sembra che possa in alcun modo farsi rientrare in tale ipotesi la fattispecie in questione, dal momento che la stessa norma speciale sopra esaminata (art. 2 della L.R. 16/1995) impone uno specifico successivo provvedimento assessoriale di nomina, che si configura, appunto, come l'atto finale del procedimento.
                 Va altresì ricordato in proposito che l'autorità amministrativa preposta alla nomina, nella specie l'Assessore regionale per i BB.CC.AA. e P.I., ha il potere-dovere di provvedere al controllo di legittimità della designazione, non solo sotto il profilo della verifica della competenza alla designazione medesima da parte degli enti indicati nell'art. 2 della L.R. 16/1995, ma anche "sotto il profilo della verifica che i singoli designati non si trovino in situazioni soggettive tali che ostacolerebbero, per motivi di legittimità, la loro nomina", come ha avuto occasione di affermare il Consiglio di Stato in un caso analogo (cfr. C. Stato, Sez. IV, 28/9/1982, n. 628).
                 In base alle superiori considerazioni, inoltre, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che i nominandi siano designati da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale.
                 Con più specifico riguardo, poi, all'applicabilità della L.R. n. 19 del 1997, anche all'organismo in oggetto, il quale, come si è detto, è disciplinato anche dalla normativa speciale più sopra esaminata, si osserva che la L.R. 19/1997 ha completato il quadro normativo di razionalizzazione delle nomine e designazioni di competenza regionale delineato con le precedenti leggi 28 marzo 1995, n. 22 e 10 agosto 1995, n. 57.
                 Il campo di applicazione della legge è definito dall'art. 1 attraverso il rinvio all'art. 1 della citata L.R. 22/1995, il quale, al primo comma, ha riguardo "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonchè degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale".
                 Non v'è dubbio che nel campo di applicazione della disposizione testè richiamata rientri la nomina del Consiglio di amministrazione dell'istituto in parola il quale è sottoposto a tutela controllo e vigilanza della Regione e per il quale la nomina del relativo Consiglio di amministrazione risulta essere di competenza della Regione.
                 Sembra, pertanto, allo Scrivente che l'estrema latitudine della norma e la tassativa indicazione delle eccezioni alla stessa depongono per la sua  prevalenza su tutte le altre discipline particolari concernenti singoli organi, le quali, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/1997, devono ritenersi concorrenti rispetto alle disposizioni della medesima relative ai requisiti delle "persone da nominare".
                 In tal senso l'Ufficio ha già espresso parere con nota n. 20285/1332.97.11 del 29 ottobre 1997 diretta alla Segreteria generale.
                 Nei termini il parere dello Scrivente.
                                                       .
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             Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8.9.98, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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