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Gruppo VI                            /299.99.11

OGGETTO: Proroga funzioni Commissario straordinario Conservatorio "XXXX" di YYYY dopo la scadenza.

   
   
          Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della                                    pubblica istruzione
                             Direzione pubblica istruzione
                             P A L E R M O

   
   1.            Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità o meno, di applicare al Commissario straordinario del Conservatorio di musica "YYYY" di XXXX - la cui nomina per la durata di tre mesi, nelle more della ricostituzione del relativo Consiglio di amministrazione, è scaduta il 10.9.99 - le disposizioni di cui all'art.1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale".
                 Sulla questione sottoposta all'esame dello scrivente si osserva quanto segue.
   
   2.            L'art.1 della l.r. n.22/1995 ha sostanzialmente recepito le disposizioni del D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n.444, che ha introdotto una disciplina generale della proroga degli organi amministrativi.
                 Tale normativa prevede che gli organi non ricostituiti nel termine di durata per ciascuno di essi previsto sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo e che, nel periodo di prorogatio, gli organi stessi possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonchè gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Prevede altresì espressamente la decadenza degli organi non ricostituiti entro il termine massimo di proroga, con conseguente sanzione di nullità degli atti adottati dagli organi decaduti.
                 Ora, per espressa statuizione dell'art.1 cit. della l.r. n.22/95 le disposizioni suindicate si applicano "agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonchè degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza ....".
                 Di conseguenza, sembra allo scrivente che nella formulazione in ordine agli organi interessati alla disciplina generale sulla proroga, così come disciplinata dalla l.r. n.22/95, non siano contemplati gli organi di gestione straordinaria degli enti pubblici, ma solamente gli organi di gestione ordinaria.
                 Invero, ben diversa è la gestione commissariale di un ente pubblico dalla gestione ordinaria atteso che la stessa è caratterizzata dalla eccezionalità e dalla temporaneità e come tale può essere disposta solo nel caso in cui gli organi di amministrazione ordinaria non siano in grado di compiere gli atti di gestione.
                 Il silenzio delle citate disposizioni sulle gestioni commissariali non implica, tuttavia, un divieto di ricorrere alla prorogatio dei commissari dopo la loro scadenza.
                 Invero la prorogatio dei poteri è un istituto di diritto pubblico di portata generale ammesso all'ordinamento come rimedio eccezionale e di breve durata, diretto a garantire la funzionalità degli organi amministrativi senza soluzione di continuità tutte le volte in cui non si sia potuto tempestivamente procedere alla rinnovazione degli organi stessi.
                 Ora, per quanto riguarda specificatamente la gestione commissariale di un ente pubblico sembra utile evidenziare che un orientamento giurisprudenziale la ritiene non soggetta a prorogatio (cfr. C. Cass., Sez. lav., 11 dicembre 1979, n.6454; Corte dei conti, Sez. Controllo, 16 luglio 1991, n.45 e 11 maggio 1998, n.31/Rel.), un altro orientamento giurisprudenziale si è pronunciato, invece, per la non perentorietà del termine di scadenza dell'incarico e, quindi, ha ritenuto ammissibile anche alla gestione straordinaria il regime di prorogatio anche se in presenza di adeguate motivazioni e giustificazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 1979, n.751; T.A.R. Sicilia - Catania - Sez. II, 25 maggio 1987, n.428; Corte dei conti, Sez. controllo, 24 gennaio 1995, n.4).
                 Ciò premesso, con riguardo alla specifica fattispecie sottoposta al parere dello scrivente, dal momento che il trimestre di validità della nomina del Commissario è spirato il 10 settembre 1999, si osserva che da tale circostanza sembrano discendere due conseguenze: a) l'illegittimità (salva ratifica) degli eventuali provvedimenti commissariali successivi al 10 settembre 1999, in quanto adottati in carenza di potere; b) la improrogabilità dell'incarico commissariale, in obbedienza al principio generale che vieta la proroga di un termine dopo la sua scadenza.
                 La cessazione dalla carica del Commissario straordinario in oggetto non preclude, tuttavia, la possibilità di "continuare ad avvalersi della gestione commissariale straordinaria", laddove (come nella specie) perduri l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Conservatorio "XXXX" di YYYY. Onde potrà essere emesso un nuovo decreto, non di proroga del precedente, ma di conferimento di nuovo incarico (o di conferma del precedente), purchè collegato all'avvio delle procedure    per la costituzione dell'organo ordinario, cui dovrebbe ovviamente provvedersi in tempi brevi.
                 Tale decreto, oltre a dare contezza nella motivazione dello stato della predetta procedura, dovrà infatti contenere a pena di illegittimità un congruo limite temporale alla gestione commissariale (Corte dei Conti, Sez. controllo enti, 29 aprile 1985, n.1231).
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
   * * *


                 Si ricorda infine che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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