Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                            /307.99.11

OGGETTO: L.r.10/93, art.59. Ingegnere Capo. Nomina libero professionista per eccessivo carico di lavoro del responsabile dell'Ufficio tecnico.

   
   
                                              Assessorato regionale
                                               dei Lavori Pubblici
                                               Gruppo 18°/amm.vo
                                               P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente in ordine alla legittimità del conferimento dell'incarico di ingegnere capo dei lavori a tecnici laureati esterni laddove, pur essendo l'Ufficio tecnico dello stesso Ente retto da ingegnere o architetto, non sia possibile procedere alla nomina di quest'ultimo a causa di un eccessivo carico di lavoro dello stesso o perchè questi sia già stato nominato quale responsabile del procedimento.
                 Codesto Assessorato evidenzia, inoltre, come gli Enti che procedono alla nomina di tecnici esterni nelle sopra descritte ipotesi non forniscano, tuttavia, di norma notizie in ordine all'esistenza, nell'organico dell'Ente medesimo, di eventuali altre figure professionali che rivestano la qualifica di tecnici laureati. Si chiede pertanto di conoscere se "può essere correttamente imputata la spesa occorrente alla liquidazione del professionista esterno alle relative competenze per il quale la nomina di Ingegnere Capo discenda da problematiche di Organico dell'Ente attuatore e in caso affermativo se è necessario richiedere eventuali ulteriori garanzie o attestazioni all'Ente attuatore anche in ordine all'esistenza in organico di altri tecnici laureati".
   
   2.            Sulla questione si osserva che i commi 2 e 2 bis che - ai sensi dell'art.59, primo comma della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10 - hanno sostituito l'originario secondo comma dell'art.22 della l.r. 29 aprile 1985, n.21, prevedono che qualora si debba procedere alla nomina dell'ingegnere capo (e cioè "solo per le opere di importo superiore a 1 milione di ECU") la funzione è affidata " di norma" al Capo dell'Ufficio tecnico dell'ente, se ingegnere o architetto. Difettando tali qualifiche nel soggetto posto a capo dell'Ufficio tecnico, "ovvero in caso di comprovata necessità la funzione potrà essere affidata ad un tecnico libero professionista con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale a meno che il progettista incaricato del progetto esecutivo sia anch'egli un privato professionista.
                 In questo caso la norma prevede che l'ingegnere capo debba essere scelto tra i "dipendenti dell'amministrazione committente" o, se questa ne è sprovvista, potrà essere nominato un professionista esterno o un dipendente di altra amministrazione.
                 Nel caso in cui il progettista sia dipendente dell'amministrazione committente, l'ingegnere capo non potrà essere, invece, nominato tra i dipendenti della stessa amministrazione.
                 Dal tenore letterale delle disposizioni citate si ricava innanzitutto che l'ingegnere capo non deve essere necessariamente il capo dell'Ufficio tecnico, potendosi nominare comunque "tra i dipendenti dell'amministrazione committente" (art.22, comma 2 bis), che presentino ovviamente la richiesta professionalità.
                 In secondo luogo il principio immediatamente desumibile dalla normativa vigente nel territorio regionale (R.D. 25 maggio 1895, n.350 e art. 22, l.r. 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dalla l.r. 10/93) è  quello secondo il quale soltanto nel caso in cui la stazione appaltante non fosse in grado di reperire nel proprio ambito l'ingegnere capo, le relative funzioni possono essere attribuite ad un professionista esterno, che abbia comunque un notevole grado di esperienza nel settore.
                 Ciò comporta, da un lato, per l'Amministrazione l'obbligo di impiegare in via prioritaria le proprie strutture e il proprio personale con possibilità soltanto in via gradata di ricorso a professionisti esterni e, dall'altro l'impossibilità per il dipendente di sottrarsi all'incarico o di subordinarlo ad un adeguato compenso (tali principi erano già stati messi in luce dallo Scrivente nei pareri prot. nn.24000, 24001 e 24002 del 23/12/97, 23803 del 19/12/97, 1752 del 27/1/98, noti a codesto Assessorato in quanto resi su richiesta dello stesso ovvero perchè trasmessi per conoscenza).
                 Alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi che l'Ente committente sia obbligato a verificare in primis se nell'ambito della propria organizzazione esista un funzionario idoneo, per esperienza e per capacità, a svolgere i compiti di ingegnere capo dei lavori e solo nell'ipotesi di risultato negativo di tale accertamento, sarà quindi possibile (e perciò legittimo) il ricorso a libero professionista e corretta la imputazione della spesa occorrente per la liquidazione delle relative competenze.
   * * *

             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane