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Gruppo    V                          /309.99.11

OGGETTO: Progetto artistico "Officina d'arte '98". Liquidazione somma impegnata in favore dell'associazione "XXXX".

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Turismo, Comunicazioni
                                                           e Trasporti
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera sopra indicata, integrata con successiva nota 15 novembre 1999, n. 649/XI TUR, codesto Assessorato rappresenta che, con D.A. (Turismo) 30 luglio 1998, n. 976/XI TUR, è stato approvato il progetto "Sicilia - Officina d'arte 1998" e sono stati impegnati i contributi da erogare - ai sensi della l.r. 12 aprile 1967, n. 46 e successive integrazioni e modifiche - per ciascuna manifestazione artistica ivi prevista.
                 Ciò premesso, vien chiesto se sia legittimo liquidare la somma come sopra impegnata in favore dell'Associazione "XXXX" per la messa in scena (effettuata in Balestrate il 26 settembre 1998), della commedia "La locandiera", sebbene la stessa associazione non abbia sottoscritto l'apposito "contratto tipo - convenzione di prestazione artistica".
   
                 2. Ai sensi dell'art. 3, primo comma del citato D.A. n. 976/1998
   "all'esecuzione delle iniziative del predetto progetto si provvederà mediante sottoscrizione di singoli contratti, da approvare con appositi singoli provvedimenti, regolanti i rapporti tra questa Amministrazione e i soggetti interessati con fissazione, in quella sede, delle date degli spettacoli rispetto ai siti individuati".
                 Emerge chiaramente dalla disposizione testè riferita che l'unica fonte destinata a disciplinare i rapporti fra l'amministrazione regionale e gli operatori interessati - ed in particolare gli obblighi assunti da questi ultimi - è il contratto-tipo menzionato dal citato decreto assessoriale; contratto del quale è infatti prevista la successiva approvazione a mezzo di ulteriore autonomo provvedimento.
                 A prescindere poi dalla evidenziata rilevanza dei contenuti sostanziali del predetto contratto-tipo, va altresì rilevato che lo stesso, anche dal punto di vista formale, costituisce la precondizione dell'erogazione del finanziamento de quo e si pone quindi come fase essenziale del relativo iter procedimentale.
                 Non potendosi pertanto nella fattispecie neanche stabilire a quali condizioni in concreto avrebbe dovuto essere sottoposto il contributo in esame, non sembra che possa procedersi alla liquidazione dello stesso.
                 Altro problema è se l'avvenuta messa in scena dell'opera in questione possa configurare una ipotesi di indebito arricchimento dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2041 del codice civile; ipotesi questa che non si ritiene al momento di approfondire mancandone i relativi presupposti (istanza o azione legale dell'interessato).
                 Al riguardo può solo ricordarsi, in questa sede, che secondo un costante indirizzo della Corte di cassazione: "colui che promuove azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione deve provare sia il fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o della prestazione nei confronti dell'ente pubblico, sia il riconoscimento che può essere compiuto sia esplicitamente, con un atto formale, sia implicitamente, attraverso l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente pubblico" (cfr., per tutte: Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 1999, n. 4125). Va da se, in questa ipotesi, che il compenso o indennizzo è dovuto "soltanto nei limiti del vantaggio conseguito dall'Amministrazionee la relativa valutazione compete unicamente alla stessa" amministrazione interessata (cfr.: Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 1986, n. 6981).
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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