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Gruppo    II                            /312.11.99

OGGETTO: Competenze Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

   
   
   
   
                                                           Direzione regionale servizi
                                                           di quiescenza, previdenza ed
                                                           assistenza per il personale
   
                                 e, p.c.            Direzione regionale del
                                                           personale e dei SS.GG.
                                                           LORO SEDI
   
   

                 Codesta Direzione, premesso che opera una serie di trattenute sulle pensioni dei dipendenti regionali in quiescenza per l'appartenenza degli stessi ad organizzazioni sindacali, dopolavoristiche, patronati vari, nutre delle perplessità sullo svolgimento di tali compiti anche perché "si sono verificati alcuni episodi che sì, hanno riguardato i rapporti fra i pensionati e le associazioni di appartenenza, ma che hanno finito per coinvolgere anche la stessa Direzione (diffide - ricorsi .......) con ulteriori perdite di tempo incidendo negativamente sulla già precaria situazione operativa in cui versa la stessa".
   
   2.            Prendendo in esame il prospetto allegato alla nota in riferimento, riguardante circa trenta casi di trattenute sulle pensioni, per polizze assicurative, contributi sindacali, rate di riscatto servizi ai fini di quiescenza, rate di interessi su mutui edilizi e recuperi vari ecc., sembra allo Scrivente che, al fine di potere dare una risposta alla problematica di cui trattasi, occorra verificare se i "compiti" che ne discendono siano conciliabili con le finalità istituzionali dell'Amministrazione.
                 Le perplessità evidenziate da codesta Direzione regionale invero, trovano fondamento tutte le volte che le trattenute riguardino rapporti obbligatori tra i pensionati regionali ed altri soggetti, come compagnie di assicurazione, istituti di credito, associazioni sindacali ecc. ai quali l'Amministrazione rimanga estranea.
                 Infatti qualsiasi dipendente in servizio o in quiescenza, come qualsiasi cittadino, può stipulare contratti o associarsi a qualsiasi associazione ovvero iscriversi a patronati vari perseguendo delle scelte e finalità strettamente personali e private che non possono coinvolgere l'Amministrazione competente ad erogare il trattamento economico di attività o di quiescenza né sotto l'aspetto contabile né sotto quello organizzativo.
                 Si ritiene quindi che l'Amministrazione non sia tenuta a svolgere l'attività in discorso a meno che sulle trattenute di cui discute vi sia stata una preventiva autorizzazione, oppure un atto di assenso da parte dell'Amministrazione stessa.
                 Ciò vale anche per quanto riguarda la trattenuta sindacale operata nei confronti dei pensionati regionali poiché in atto non esiste nè una norma, nè un accordo che possa impegnare l'Amministrazione regionale.
                 Solo per il personale, in servizio, dello Stato e degli altri enti pubblici destinatari del d.l.vo n.29/1993, invero, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'inserimento nei relativi contratti collettivi di disposizioni concernenti il versamento dei contributi sindacali, pur dopo il referendum dell'11 giugno 1995, abrogativo dell'art.26, cc.2 e.3, della l.20 maggio 1970, n.300 e dell'art.594 del d.l.vo 16 aprile 1994, n.297, in quanto in tale quadro di completa delegificazione della materia, non ancora attuato in Sicilia, la sfera di autonomia attribuita alla contrattazione collettiva non si configura come esplicazione di una potestà espressamente limitata dalla legge, ma come manifestazione di principi sanciti dall'art.39 Cost. (Corte dei conti, Sez. controllo Stato 31 gennaio 1996, n.20).
                 Pertanto sembra poter concludere che tutti i "compiti" di cui al prospetto allegato alla nota in riferimento che non traggono origine da specifiche disposizioni di legge (es. art.45, co.4 l.r. 10/1999), ma da rapporti liberamente instaurati con altri soggetti dai pensionati regionali senza adesione espressa da parte dell'Amministrazione non siano vincolanti per quest'ultima e quindi possano essere disattesi per il futuro previa comunicazione agli interessati.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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