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Gruppo VI                            /313.99.11

OGGETTO: Personale non vedente assunto dall'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.- Benefici ex art. 5 L.R. 70/76 - Sig. S. V.

   
   
   
                                            Assessorato regionale dei
                                             beni culturali ed ambientali
                                             e della pubblica istruzione
                                             P A L E R M O

   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'applicabilitā o meno dei benefici previsti all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, estesi a tutto il personale non vedente con l'art. 2 della L.R. 9 agosto 1980, n. 79, al Sig. S. V., il quale č stato assunto come invalido civile in data 7.11.1984 con la qualifica di operaio comune nel ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
                 Il nominato in oggetto ha chiesto in data 12.11.1997 di fruire dei benefici di cui all'art. 5 della legge regionale n. 60/1976, precisando che la propria invaliditā accertata fin dall'origine dipende appunto da una minorazione fisica visiva qualificata dalla Commissione sanitaria provinciale per i ciechi civili come "degenerazione topeto-retinica pigmentaria con sub atrofia ottica".
                 L'interessato, dopo aver ricevuto dall'Amministrazione la risposta alla predetta istanza, nella quale tra l'altro si precisava che il beneficio in questione č fruibile dal personale non vedente dopo 15 anni di servizio effettivo presso la Regione siciliana, ha presentato in data 30.9.1999 le proprie dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 15.1.2000.
                 Codesta Amministrazione, nel richiamare un precedente parere reso dallo scrivente, ritiene che non sia necessaria nella fattispecie un'ulteriore visita per accertare la menomazione, dal momento che la stessa č stata giā accertata al tempo dell'assunzione da un apposito Collegio medico e pertanto i quindici anni di servizio con tale menomazione devono considerarsi decorrenti da quella data.
   
                 2. Sul quesito prospettato si osserva che sia l'art. 5 della legge regionale n. 60 del 1976, che dispone il beneficio del pensionamento anticipato per i centralinisti ciechi, sia l'art. 2 della legge regionale n. 79 del 1980 che estende il predetto beneficio a tutto il personale non vedente, sia infine la legge regionale n. 130/1980 che lo estende in particolare ai massofisioterapisti ciechi, hanno lo scopo del collocamento a vario titolo dei cittadini non vedenti, nonchč dell'attribuzione agli stessi di benefici connessi a tale particolare status, che tra l'altro ne consente la assunzione agevolata.
                 Un siffatto sistema di benefici e agevolazioni, previsto proprio per i cittadini non vedenti, sembra certamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in considerazione della circostanza che il dipendente in questione sembra sia stato assunto come invalido per tale particolare tipo di menomazione.
                 Sussistendo, dunque, fin dall'inizio del rapporto di lavoro la particolare condizione di "non vedente" tutelata dalle norme surichiamate ed    accertata da un apposito collegio medico, si ritiene di poter condividere l'orientamento di Codesta Amministrazione nel senso di far decorrere i 15 anni richiesti dalla legge per la fruizione del beneficio dalla data di assunzione, come richiesto dall'interessato.
                 Nelle superiori considerazioni č il parere dello scrivente.
   
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                 Si ricorda che il presente parere, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla sua riservatezza da comunicare entro 90 giorni, sarā inserito nella banca dati "FONS".

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