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Gruppo II                        /316.99.11

OGGETTO: Personale utilizzato dai comuni ex art. 2, l.r. 46/95. Onere per lavoro straordinario.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELL'INDUSTRIA
                                                                         P A L E R M O
   
                                         e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                           PERSONALE E DEI SS.GG.
                                                                         S E D E
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato, con riferimento alla richiesta "di conoscere il limite individuale" di prestazioni di lavoro straordinario, "autorizzabile ai sensi del 20/1/1995 n. 11/95", avanzata da una dipendente utilizzata dal Comune di B. ex art. 2 l.r. n. 5/1995, chiede se il relativo onere gravi o meno sulla Regione al pari di quello delle competenze fondamentali e delle missioni.
                 Alla richiesta di parere in discorso è allegata copia della nota della Direzione regionale per il personale e SS.GG. di questa Presidenza 2 marzo 1995, n. 29874 nella quale si esprimeva l'avviso che, nel caso di dipendente comandato a svolgere il proprio servizio presso Amministrazione o Ente diverso da quello che provvede al pagamento delle competenze fondamentali, l'onere per le eventuali prestazioni di lavoro straordinario debba essere sopportato dall'Amministrazione che si avvale della prestazione accessoria.
                 Viene precisato, in fine, che il capitolo 24003 (FES-Assessorato Industria) fa riferimento al solo personale in servizio presso l'Assessorato industria e la relativa normativa di riferimento non comprende il 4° comma dell'art. 2 della l.r. 46/95.
   
                 2. E' noto che ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, il limite individuale delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzabile in un anno è stato fissato in 200 ore.
                 Ciò premesso, ad una prima lettura del quarto comma dell'art.2 l.r. 25 maggio 1995, n.46, secondo cui restano a carico dell'Amministrazione regionale gli "oneri relativi al trattamento economico, ivi incluso quello di missione", sembrerebbe che il legislatore regionale abbia voluto far gravare sulla Regione la spesa relativa ai compensi corrisposti al personale de quo per qualsiasi prestazione lavorativa effettuata a vantaggio degli enti utilizzatori e quindi anche quella per il compenso del lavoro straordinario.
                 L'interpretazione della norma in esame tuttavia non può prescindere da una approfondita analisi degli elementi a cui la stessa si riferisce a partire dal concetto di "trattamento economico". Orbene, va detto in generale che nel rapporto di impiego si intende per tale "l'insieme dei diritti patrimoniali di natura economica che spettano all'impiegato durante lo svolgimento del servizio attivo" (cfr. P. Virga: Il pubblico impiego - Milano 1991, pag. 240 ed il Pubblico impiego dopo la privatizzazione - Milano 1993, pag. 97; Falcone - Pozzi: Il pubblico impiego nella giurisprudenza - Milano 1990, pag. 346. C.d.S. Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 18): quindi, nella locuzione "trattamento economico" dovrebbero ritenersi inclusi, oltre allo stipendio base, gli assegni ed indennità accessori previsti dalla legge come per esempio, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, il compenso per il lavoro straordinario, l'indennità di missione.
                 Ora, la circostanza che il comma 4 dell'art. 2 l.r. 25 maggio 1995, n. 46 indichi specificamente quest'ultima indennità, nonostante la stessa s'intenda naturalmente compresa nel trattamento economico complessivo del dipendente, induce a ritenere, anche attraverso un'interpretazione sistematica della norma, relativa a personale assegnato agli enti locali, che sia questa la sola prestazione accessoria che il legislatore regionale ha voluto porre a carico della Regione in aggiunta al trattamento economico fondamentale.
                 In altri termini, se il legislatore regionale avesse voluto dare alla locuzione "Trattamento economico", adoperata all'art. 2, comma 4 della l.r. 46/95, il significato comune attribuitole nella dottrina e nella giurisprudenza, non avrebbe subito dopo aggiunto la specificazione "ivi incluso quello di missione", dal momento che l'indennità di missione normalmente fa parte del "Trattamento economico" sopra illustrato.
                 Secondo una siffatta interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi si ritiene, pertanto, che gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario, in mancanza di espressa previsione analoga a quella relativa all'indennità di missione, debbano gravare sugli enti che utilizzano il personale de quo.
                 Le considerazioni di cui sopra assorbono l'esame relativo all'aspetto finanziario della questione.
                 L'Ufficio è disposto a tornare sull'argomento qualora la Direzione regionale del personale e dei servizi generali, che legge per conoscenza, dovesse fornire, in virtù della propria generale competenza in subiecta materia, utili elementi di valutazione.
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                               

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