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Gruppo IV                            /320.99.11

OGGETTO: Commissione assegnazione alloggi popolari. Art.3 D.P. Reg. 24/3/95. Possibilità di recuperare sedute non tenute.

   
   
                              ASSESSORATO REGIONALE
                               DEI LAVORI PUBBLICI
                               P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota cui si risponde viene sottoposto allo scrivente il quesito sollevato dalla 1Õ Commissione assegnazione alloggi popolari dell'I.A.C.P. di XXXX (nota n.307 del 20/9/99) concernente la possibilità di recuperare, entro l'anno, le sedute non tenute durante il mese di Agosto.
                 In proposito codesto Assessorato rappresenta che, in attuazione dell'art.3 del D.P. 24/3/95, con nota assessoriale n.82/11 del 10/1/99, la predetta 1Õ Commissione è stata autorizzata ad un aumento delle sedute mensili da tre a cinque per l'anno 1999.
   
   2.            L'art.3 del D.P. Reg. 24 marzo 1995 - emanato in attuazione dell'art.1 della L.R. 11 maggio 1993, n.15 - dispone che "Il numero delle sedute mensili retribuibili per gli organi collegiali" di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi (cfr. art.1, comma 3, L.R. 15/93) "è fissato in un massimo di tre, aumentabile fino a cinque in caso di documentata necessità e per periodi determinati...". L'art. 3 del  D.P.Reg. 14 agosto 1996 demanda agli assessori competenti per materia "la possibilità di elevare il numero delle sedute mensili retribuibili... fino a cinque... autorizzandone la relativa spesa...".
                 La ratio delle norme citate è quella di delimitare, con cadenza mensile, il numero delle riunioni per le quali i componenti degli organi collegiali de quibus possono percepire una retribuzione a titolo di gettone di presenza (art.1, D.P. Reg. 24 marzo 1995).
                 Ne consegue che eventuali sedute eccedenti la terza o la quinta (alle condizioni succitate) potranno essere tenute dagli organi collegiali ma i componenti non avranno diritto ad alcun compenso.
                 Nella fattispecie, pertanto, la 1Õ Commissione assegnazione alloggi dell'I.A.C.P. di XXXX (rientrante nell'ambito di applicazione del D.P. Reg. 24 marzo 1995, in quanto inclusa nella classe B della tabella A allegata alla L.R. 15/93) potrà recuperare le sedute non tenute nel mese di Agosto in un mese successivo senza diritto a retribuzione qualora il numero delle stesse superi quello massimo mensile di cui all'art.3 D.P. Reg. 24 marzo 1995 citato.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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