Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    III                          /323.99.11

OGGETTO: Programma di interventi a favore dell'artigianato. Criteri per la formulazione della graduatoria.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale della
                                                           Cooperazione, del Commercio,
                                                           dell'Artigianato e della
                                                           Pesca
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in relazione ai criteri da adottare per la formulazione della graduatoria relativa al programma di interventi per l'artigianato di cui agli articoli 37 e 38 L.r. 1 settembre 1993, n.25.
                 Riferisce codesto Assessorato che per i programmi relativi agli anni precedenti il 1997 sono stati osservati ed attribuiti i criteri-punteggi previsti dall'art.12 del regolamento emanato con D.P. Reg. 28 luglio 1995 n.73; ma a seguito dell'entrata in vigore dell'art.26 L.r. 18 maggio 1996, n.33 che testualmente dispone l'istruzione delle domande di finanziamento "entro sessanta giorni dalla loro presentazione in ordine cronologico", si è proceduto ad inserire gli interventi ammissibili ai benefici in questione esclusivamente secondo l'ordine strettamente cronologico di presentazione delle relative istanze, ciò in quanto la disposizione di cui all'art.26 L.r. 33/96 è stata intesa "quale precisa volontà, da parte del legislatore di integrare la norma primaria con sostanziali indicazioni circa le modalità da seguire per la concessione dei benefici in questione che superano quelle in precedenza determinate con la normativa di secondo grado costituita dal richiamato D.P. 73/95 ed in particolare dell'art.12 dello stesso".
                 Sulla questione prospettata, essendo sorte delle perplessità anche a seguito di talune considerazioni enunciate dalla Corte dei Conti sul provvedimento de quo, pur se dichiarato non soggetto al controllo preventivo di legittimità, si chiede il parere dello scrivente Ufficio.
   
   2.            Sulla esatta interpretazione dell'art.26 della L.r. 33/1996 lo
   scrivente non può che condividere l'orientamento manifestato da codesto Assessorato nella nota che si riscontra. Invero, come asserito da codesto Assessorato, una diversa interpretazione renderebbe la norma in questione del tutto "inutiliter" perchè di nessuna portata innovativa, tenuto conto che, non solo la trattazione degli affari secondo l'ordine cronologico di acquisizione costituisce un principio generale cui la P.A. deve sempre attenrsi, ma è stato esplicitamente ribadito e sancito con l'art.4, comma 3 L.r. n.10/1991.
                 Se, quindi, il legislatore regionale ha ritenuto necessario disporre che le domande di finanziamento per gli interventi di cui agli artt.37 e 38 della L.r. 25/93 debbono essere istruite entro 60 giorni dalla loro presentazione in ordine cronologico, e ciò dopo la emanazione di un regolamento che dettava criteri e punteggi e di cui non poteva sconoscere l'esistenza, sembra potersi affermare che con tale esplicita previsione si  intenda superare qualsiasi comparazione tra i progetti, nonchè l'attribuzione di punteggi e, conseguentemente, qualsiasi procedura "concorsuale", che, di fatto, travolgerebbe l'ordine cronologico delle istanze.
                 La dispozione normativa sembra volere disporre che una volta istruita la pratica ed ottenuti i pareri favorevoli resi dagli Uffici competenti (entro il termine perentorio di cui al 2° comma), l'istanza ha concluso il suo iter e nessun ulteriore adempimemti debba essere espletato.
                 Lo scrivente Ufficio non può esimersi dal rilevare come la presente disposizione sia non in linea con quella contenuta nell'art.13 della L.r. 10/91 che per tutte le ipotesi di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc. dispone la predeterminazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi.
                 Tuttavia, poichè nè in sede di relazione alla legge (33/96), nè nei lavori parlamentari è dato riscontrare un diverso intendimento del legislatore regionale, non sembra che alla norma in esame possa essere attribuito un significato diverso.
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane