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Gruppo XV                                325.11.99

OGGETTO: Enti parco. Immobili acquisiti da comuni in dipendenza di programmi d'intervento di prima applicazione della l.r. 98/1981. Quesiti vari.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

PALERMO




1. Con nota 19696/Gr. XIX del 26 ottobre 1999, codesto Assessorato, rappresentando che molti dei programmi di intervento di cui all'art. 24 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e succ. modif., formulati dall'Assessorato medesimo in prima applicazione della medesima legge -nelle more dell'istituzione degli enti parco- sono stati attuati dopo l'istituzione degli enti parco medesimi, ha posto allo Scrivente una serie di quesiti relativi alla titolarità ed all'utilizzazione degli immobili acquisiti in dipendenza dei programmi d'intervento in questione, considerato che gli enti attuatori dei programmi in discorso sono stati individuati nei comuni ricadenti, in tutto o in parte, nei territori destinati a parco.


In sintesi, codesto Assessorato formula i seguenti i quesiti:

a) se gli enti parco abbiano titolo a disporre in ordine all'utilizzazione dei beni immobili realizzati dai comuni con i finanziamenti dei programmi d'intervento;

b) se la disposizione di cui al nono comma dell'art. 21 della l.r. 98/1981 e succ. modif., secondo cui "gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di pre-parco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'ente parco", riguardi gli immobili in questione, anche a prescindere da un preesistente "vincolo" di destinazione;

c) se, in tal caso, sussista un obbligo a carico dei comuni a trasferire all'ente parco gli immobili realizzati con i finanziamenti dei programmi d'intervento, nella considerazione che nei decreti di concessione dei finanziamenti in questione non è prevista alcuna previsione particolare;

d) con riferimento a specifiche fattispecie relative ad immobili oggetto di espropriazione il cui procedimento è ancora in itinere: se l'ente parco dell'Etna possa in un caso delegare il comune interessato ad effettuare, per conto ed in nome dell'Ente parco stesso, le procedure espropriative; nell'altro caso, se il decreto definitivo di esproprio possa prevedere il passaggio dell'immobile direttamente al patrimonio dell'Ente parco. In entrambi i casi i comuni in questione, titolari del finanziamento del programma d'intervento, hanno manifestato la volontà di trasferire all'Ente parco gli immobili medesimi, peraltro già individuati in sede dell'istituzione del parco con specifica destinazione alle finalità del parco, ed in relazione ai quali l'Ente parco ha ottenuto ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi.

In ordine alle problematiche in questione, codesto Assessorato rappresenta di condividere la posizione assunta dall'Ente parco del XXXX, che ritiene che la previsione del nono comma dell'art. 21 della l.r. 98/1981 e succ. modif., riportata al precedente punto b), con riguardo alle specifiche finalità delle opere finanziate, dovrebbe determinare l'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'Ente parco.

Inoltre, codesto Assessorato corrobora le ragioni di tale orientamento anche muovendo dalla considerazione che i programmi d'intervento, ed i correlati finanziamenti a favore dei comuni -in attesa dell'istituzione degli enti parco- sono stati formulati e determinati per preservare e valorizzare le risorse ed i beni inerenti il parco, in vista del suo definitivo assetto.

Codesto Assessorato evidenzia il carattere di urgenza delle questioni sottoposte.


2. Sulle suesposte questioni si osserva quanto segue.

La legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e le successive modifiche ed integrazioni, hanno previsto l'adozione di programmi di intervento nei parchi (art. 24) che, sino all'istituzione dei relativi enti, venivano formulati da codesto Assessorato (art. 24, 2° comma).

Tali programmi prevedono diverse tipologie d'intervento, tra le quali l'acquisizione di immobili finalizzati alla fruizione e valorizzazione del parco (art. 24, comma 6°, lett. a).

Sembra corretto, pertanto, ritenere che la formulazione dei programmi in questione, effettuata in prima applicazione da codesto Assessorato, doveva ritenersi finalizzata all'acquisizione anche di immobili strumentali al parco medesimo.

Tuttavia, l'insorgere stesso della problematica sottoposta fa ritenere che le proposte di intervento formulate dai comuni interessati, trasfuse poi nei programmi d'intervento, hanno previsto l'acquisizione degli immobili in questione direttamente da parte dei comuni medesimi, e, peraltro, senza prevederne il successivo trasferimento all'Ente parco.

Ciò posto, anzitutto la stessa circostanza che i programmi d'intervento abbiano previsto l'acquisizione degli immobili in questione presuppone (e le relative approvazioni sanciscono) la destinazione degli immobili stessi alle finalità di valorizzazione e fruizione del parco, dal momento che è tale circostanza che deve aver determinato la previsione acquisitiva nei programmi d'intervento (v. art. 24, 6° comma, lett. a) e art. 24 bis, commi 5° e 6°).


Per altro verso, l'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione e gli enti parco possano acquisire terreni e manufatti, ricadenti nelle aree, rispettivamente, di riserva o pre-riserva e di parco o pre-parco, per le finalità della legge medesima (primo e secondo comma nel testo attualmente vigente), o per volontaria cessione o vendita ovvero mediante espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Va ricordato, peraltro, che la formulazione originaria dell'articolo, sostanzialmente modificato dalla l.r. 14/1988, attribuiva la facoltà di acquisizione alla Regione anche per le aree ricadenti in zone comprese in parchi.

Il nono comma del medesimo art. 21 (nella vigente formulazione) prevede che gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o pre-parco, siano destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente parco.

L'ambito operativo del disposto del nono comma dell'art. 21 della l.r. 98/1981 e successive modif. ed integr., non sembra estensibile a qualunque acquisto immobiliare finanziato dalla Regione e collegato con le finalità di tutela e protezione delle zone parco, ma riferito soltanto a quelle acquisizioni, anche a seguito di procedura espropriativa, effettuate dalla Regione o dall'Ente parco.

Quindi, se nei programmi d'intervento in questione non sono stati previsti -nei rapporti con i comuni finanziati- l'acquisizione o il trasferimento degli immobili al patrimonio dell'Ente parco, non appare possibile configurare, in via generale, uno strumento coercitivo che possa costringere i comuni a trasferire gli immobili all'Ente parco stesso.

Tuttavia, nei singoli casi, in dipendenza delle previsioni e delle formulazioni dei singoli interventi e delle relative proposte, può esser possibile rinvenire elementi che, caso per caso, consentano di ritenere una prefigurazione del detto trasferimento e, quindi, consentire nei casi specifici la richiesta di acquisizione agli enti parco degli immobili riguardati.

Comunque, ciò non impedisce che i comuni consenzienti possano trasferire agli enti parco gli immobili acquisiti, dal momento che a tali enti, una volta istituiti, è stata attribuita la competenza alla tutela, alla conservazione e alla migliore fruizione delle aree protette.

Diversa questione dalla titolarità formale degli immobili in parola, è, invece la possibilità della loro utilizzazione secondo le direttive e disposizioni degli enti parco.

I commi 12° e 13° dell'art. 21 della l.r. 98/1981, infatti, attribuiscono all'ente parco il potere di disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico e ricadenti nelle aree protette, pur restandone la titolarità agli enti pubblici intestatari; e quindi restano ricompresi anche gli immobili di cui è questione non acquisiti al patrimonio dell'Ente.

Appare appena il caso di rilevare che tale disposizione trova applicazione soltanto per quegli immobili ricadenti nelle aree del parco, restandone esclusi quegli altri di cui all'ultimo comma dell'art. 25 bis realizzati in dipendenza di programmi d'intervento ma fuori dal perimetro dei parchi.


3. Con riferimento al primo dei quesiti sopra riassunti sub d), e cioè se un Ente parco possa delegare il comune interessato ad effettuare, per conto ed in nome dell'Ente parco stesso, procedure espropriative, si rileva, in generale, che un tal tipo di delega non sembra trovar riscontro in una previsione normativa che autorizzi la possibilità di un tale spostamento di competenze.

In relazione alla fattispecie concreta, tuttavia, non sembra trattarsi di una espropriazione di per sé promossa dall'Ente parco, bensì dal comune interessato, peraltro titolare del finanziamento regionale.

Di conseguenza, non sembra corretto, in tale ipotesi, invocare l'istituto della delegazione (intersoggettiva, che presuppone una previsione normativa che tale delega autorizzi) per tendere, in realtà, al risultato dell'acquisizione delle opere in questione al patrimonio dell'Ente parco, peraltro con il consenso del comune interessato.

Pare più corretto, in ipotesi, ricorrere all'indicazione, nel decreto di esproprio, dell'Ente parco quale beneficiario finale del trasferimento coattivo.

Tale indicazione appare corretta e legittima sol che si consideri che, in effetti, come sopra detto, è nell'Ente parco che si incentrano la tutela, la conservazione e la fruizione delle aree protette; e che allo stesso risultato si sarebbe pervenuti laddove il programma d'intervento fosse stato formulato dall'Ente parco ed in proprio favore, ovvero se l'attuazione del programma in questione, originariamente intestata -nella prima formulazione- al comune fosse stata trasferita all'Ente parco, successivamente alla sua costituzione.

Con quanto testè riferito si risponde, quindi, al secondo dei quesiti formulati sub d).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.









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