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Gruppo VI                            /326.99.11

OGGETTO: Consiglio di amministrazione Conservatorio di musica "XXXX" di JJJJ. Revoca di designazione di un componente e sua sostituzione su nuova designazione del Presidente della Provincia neo-eletto.

   
   
   
                                  Assessorato regionale dei
                                         beni culturali ed ambientali
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                                         P A L E R M O

   
                 Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità o meno della determinazione presidenziale n. 36 del 10 marzo 1999, con la quale il neo eletto Presidente della Provincia regionale di YYYY ha revocato la designazione del prof. D. quale rappresentante della Provincia regionale di YYYY in seno al Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica "XXXX" di JJJJ e, nel contempo ha designato in sua sostituzione il prof. V. G.
                 Codesta Amministrazione rappresenta di non aver dato seguito alla determinazione n. 36 suindicata sulla base del precedente parere n. 5902/20.11.99 reso dallo scrivente il 22 marzo 1999 per altra fattispecie, ritenuta analoga alla presente.
                 Di conseguenza la richiesta di parere trae origine dalla esplicita contestazione da ente interessato del diniego a procedere  alla sostituzione de qua e nell'ulteriore invito a procedere per quanto di competenza. Invito nel quale viene, altresì, evidenziata la perfetta rispondenza e conformità della suindicata determinazione n. 36 alle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, all'art. 24 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26 e all'art. 4 della l.r. 20 agosto 1994, n. 32.
   
                 2. Sulla questione sottoposta all'esame dello scrivente si osserva preliminarmente che con il parere n. 5902/20.11.99 del 22 marzo 1999, reso in risposta ad una richiesta generica e comunque non riguardante nomine effettuate da Presidenti di Province, si fornivano i criteri generali ai quali far ricorso in ordine al potere di revoca delle designazioni precedentemente effettuate da "enti pubblici e/o organismi privati" che designano i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione di enti cui codesta Amministrazione concede, a vario titolo, sussidi e contributi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
                 Fattispecie del tutto diversa, oltrecchè peculiare, è invece quella inerente le designazioni effettuate dai Presidenti delle Province regionali.
                 Invero, in tema di nomine e designazioni dei rappresentanti provinciali presso enti, l'art. 24 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla l.r. 26 agosto 1992, n. 7", attribuisce espressamente al presidente della provincia regionale neo-eletto il potere discrezionale di revocare e di sostituire i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.
                 Prescrive, infatti, l'art. 26, secondo comma, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, esteso al presidente della provincia in virtù del richiamo operato con l'art. 24 citato dalla l.r. n. 26/93 che "In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico".
                 Non può, dunque, dubitarsi del potere di revoca nella fattispecie dell'incarico precedentemente conferito, stante la chiara formulazione della disposizione sopra riportata.
                 Di conseguenza sembra allo scrivente che la determinazione 10.3.1999, n. 36, del neo-eletto presidente della Provincia regionale di YYYY sia da considerare legittima in quanto la sua emanazione è avvenuta nell'esercizio di uno specifico potere discrezionale attribuito al Presidente stesso da una norma di legge, che trova peraltro la sua ratio nella rinnovata configurazione (scaturente dalla recente legislazione in materia) della carica di Presidente della Provincia, per l'esercizio della quale il rapporto fiduciario, che deve intercorrere tra il presidente e i suoi collaboratori rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni, assume un rilievo fondamentale.
                 L'Ufficio d'altra parte si è già in precedenti occasioni pronunciato (parere prot. 2801 del 12.2.1998, reso all'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca) nel senso della legittimità della revoca disposta dal Presidente neo eletto della Provincia di Palermo, di rappresentanti della Provincia stessa in seno ad organismi analoghi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 l.r. 7/92 e 24 l.r. 26/93.
                 In base alle superiori considerazioni, fermo restando quanto ritenuto in via generale dal precedente parere dell'Ufficio n. 5902 del 22 marzo 1999, ed a quanto precedentemente già ritenuto dallo stesso Ufficio in  ordine a questione realmente analoga a quella in oggetto, non resta che precisare come le richiamate disposizioni (artt. 26 l.r. 7/92 e 24 l.r. 26/93) abbiano carattere speciale e quindi derogano alle norme generali cui ha riguardo il richiamato parere n. 5902.
                 Si ritiene, dunque, legittima la richiesta del Presidente della Provincia regionale di Trapani in relazione alla determinazione n. 36 del 10 marzo 1999.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
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                 Si ricorda che, trascorsi 90 giorni dalla ricezione del presente parere senza che sia stata comunicata un'eventuale esigenza di riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS" (Circ. presid. prot. 16586/66.98.12 dell'8.9.99).

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