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Gruppo                                /328.11.99

OGGETTO: Applicabilità ai congiunti di vittime della mafia dell'art.1 l.336/70.

   
   
                                                           Direzione regionale del
                                                           personale e dei servizi
                                                           generali
                                                           S E D E
   

   1.            Con la suindicata nota codesta Direzione regionale chiede se possono trovare accoglimento le istanze di alcuni familiari di vittime della mafia di attribuzione del beneficio recato dall'art.1 della l.24 maggio 1970, n.336.
                 Al riguardo vengono richiamate due disposizioni, (art.9 l.20 ottobre 1990, n.302 e art.3, c.1 l.23 novembre 1998 n.407) che estendono alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari le disposizioni dettate per gli invalidi civili di guerra e le loro famiglie.
   
   2.            Come già evidenziato nella richiesta di parere l'equiparazione agli invalidi civili di guerra e alle famiglie dei caduti civili di guerra introdotta dal primo comma dell'art.9 della l.302 del 1990, nel testo oggi vigente, riguarda espressamente solo gli invalidi civili e i caduti a causa di terrorismo nonchè le famiglie di questi ultimi.
                 Di conseguenza di fronte alla chiara formulazione della norma contenuta peraltro in una legge che altrove, e persino nel secondo comma del medesimo articolo, indica invece come destinatari anche le vittime di delitti commessi dalla criminalità organizzata e i loro familiari, si ritiene non possano applicarsi ai soggetti da ultimo indicati le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra atteso che le norme che attribuiscono benefici vanno intepretate stricto iure.
                 Ne' l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire un trattamento in ogni caso identico alle vittime del terrorismo e a quelle della mafia è suffragato dal titolo della legge (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dalla rubrica dell'art.9 (Applicazione dei benefici di guerra). Tali elementi privi di valore normativo e nel caso di specie estremamente tenui non possono servire per capovolgere un risultato univocamente desumibile dal dato testuale (rubrica legis non est lex).
   
                 Si conclude pertanto per il rigetto dell'istanza de qua.
                 Vertendo il presente parere sull'interpretazione di norme statali che richiedono uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale si suggerisce comunque di acquisire sulla problematica notizie circa l'orientamento assunto in sede applicativa dai competenti organi statali.
   
   * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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