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Gruppo VIII                        /329.99.11

OGGETTO: Avviso di pagamento per omessa registrazione di decreto ingiuntivo i n danno dell'Amministrazione regionale. Soggetto tenuto al pagamento. Quesito.

   
   
                                              PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                               - Ufficio del cerimoniale -
                                               S E D E

   1.            Con la nota cui si risponde codesto Ufficio - nel trasmettere copia del decreto ingiuntivo n.4957/96 notificato il 23.10.1996 a codesta Presidenza ad istanza della S.P.I., nonchè copia dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa al predetto D.I. notificata alla Presidenza della Regione il 15.10.1999 - chiede allo scrivente Ufficio se la tassa di registrazione e relativi tributi siano a carico dell'Amministrazione regionale, considerato che sono state già pagate le spese legali indicate nel decreto ingiuntivo e che l'avviso succitato è cointestato alla S.P.I. e a codesto Ufficio Cerimoniale.
   
   2.            La disciplina dell'applicazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari è stata sostanzialmente modificata per effetto del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
                 L'art.54, 3° e 5° comma, del T.U. n.131/1986, ha previsto per taluni atti giudiziari, tra i quali il decreto ingiuntivo, una procedura di applicazione e riscossione dell'imposta analoga a quella stabilita per gli atti soggetti a registrazione d'ufficio.
                 Anche in tal caso l'Ufficio del Registro, che provvede alla registrazione dell'atto giudiziario, deve notificare un apposito avviso di liquidazione ai soggetti che risultino debitori del tributo, invitandoli a procedere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, al pagamento dell'imposta. Soltanto ove il pagamento non venga effettuato entro tale termine si renderà applicabile la sopratassa per ritardato pagamento di cui all'art.70 del citato T.U.
                 L'obbligo di richiedere la registrazione incombe sul cancelliere nel momento in cui il decreto ingiuntivo si rende esecutivo (per mancanza di opposizione nei termini dalla notifica), ma soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono le "parti in causa", cioè tutti i soggetti del rapporto processuale che sono destinatari degli effetti, positivi o negativi, del processo.
                 L'onere dell'imposta di registro finisce normalmente per essere sopportato dalla parte interessata a porre in essere la pronuncia a sè favorevole, ferma restando la solidarietà prevista dalla legge in fase di riscossione del tributo di registro.
                 L'onere dell'anticipazione delle spese è bilanciato però dalla previsione della condanna alle spese del soccombente, secondo le regole di cui all'art.91 c.p.c., ponendosi in tal modo il costo della pubblica funzione di amministrazione della giustizia sulla parte che con il proprio comportamento antigiuridico ha imposto l'intervento del giudice.
                 Nella giurisprudenza, l'individuazione delle spese ripetibili dal vincitore nei confronti del soccombente è da tempo fondata, sulla scia di una corrente dottrinaria prevalente, sul c.d. "principio di causalità", nel senso che oggetto della condanna devono ritenersi tutte le spese cui ha dato causa il comportamento del soccombente e che siano state sopportate dal vincitore per realizzare nella sede giurisdizionale il suo diritto.
                 Deve pertanto ritenersi spesa giudiziale, e come tale oggetto di ripetizione, l'imposta di registro corrisposta per effetto della necessaria registrazione del provvedimento giurisdizionale, anche se sostenuta in un momento successivo rispetto la pronuncia di condanna alle spese, trattandosi di un obbligo che discende direttamente dalla legge e, come tale, implicito nella condanna (Fantozzi-Tinelli "Il regime tributario del processo civile" UTET 1994; pag. 226 e segg.).
                 Si ritiene, conclusivamente, che codesto Ufficio dovrà procedere al pagamento dell'imposta liquidata (informandone preventivamente la S.P.I., per evitare un doppio pagamento), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso per non incorrere nella sanzione nello stesso indicata, considerato che, qualora vi provvedesse la S.P.I., quest'ultima agirebbe per il conseguente recupero nei confronti dell'Amministrazione regionale con ulteriore aggravio di spese a suo carico.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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