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Gruppo II                            /331.99.11

OGGETTO: Competenze dei direttori regionali ex art. 49 l.r. 10/99.

   
   
   
   
                                      Assessorato regionale dei
                                       beni culturali ed ambientali
                                       e della pubblica istruzione
                                       P A L E R M O

   
   
                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha posto allo scrivente un quesito circa l'ambito della competenza spettante ai direttori regionali ai sensi dell'art. 16 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6 come novellato dall'art. 49, c. 14 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10.
                 In particolare viene chiesto se competa al vertice burocratico approvare oltre ai progetti e alle perizie di variante anche le perizie suppletive ed altresì nominare i progettisti per il progetto esecutivo, qualora nel programma approvato dall'Assessore siano ricompresi progetti di massima, nonchè i collaudatori.
   
                 2. La L.r. 6 del 1997 nel disciplinare all'art. 16 la programmazione e gestione dei fondi extraregionali ha innovato profondamente la ripartizione di competenze allora esistente e che in buona sostanza riservava al Capo dell'Amministrazione l'adozione degli atti finali nella maggior parte delle materie, intestando ai direttori regionali una competenza propria di grande rilievo. Infatti il criterio in base al quale distinguere se un determinato potere che le leggi vigenti attribuiscono ad un ramo dell'Amministrazione regionale debba oggi essere esercitato dal direttore regionale non si rinviene nè nel valore dell'atto nè nella materia nella quale incide, sibbene nel costituire attuazione di un programma o di una iniziativa comunitaria. Ciò fa sì che le competenze del direttore si estendano trasversalmente, ovviamente riguardo alle materie che fanno capo alla Direzione alla quale è preposto, a tutte le attività che importano gestione di fondi comunitari. L'ampiezza e la portata di tale innovazione, finalizzata alla accelerazione dell'azione amministrativa regionale riguardante programmi ed iniziative comunitarie è stata meglio precisata dall'art. 49, c. 14 della l.r. 10/99. Detta disposizione specifica infatti che i Direttori regionali per l'attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie esercitano i compiti e i poteri che, ex art. 16 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, nella generalità delle pubbliche amministrazioni, sono proprie dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
                 Alla luce di tale ricostruzione del sistema complessivo quest'Ufficio nel parere trasmesso con nota n. 21667 del 12 novembre 1999 all'Assessorato regionale del turismo, delle telecomunicazioni e dei trasporti ha già espresso il proprio orientamento circa gli spostamenti di competenza prodottisi nella materia dei lavori pubblici a seguito delle modifiche legislative come sopra descritte. In tale occasione si è ritenuto che spetti al Direttore regionale l'affidamento delle mansioni di ingegnere capo e di collaudatore di opere pubbliche ammesse a finanziamento nell'ambito di una misura del P.O.P. Sicilia 1994/99.
                 Riguardo alle restanti ipotesi alle quali codesto Assessorato fa riferimento, approvazione di perizie di variante e di perizie suppletive nonchè affidamento di incarico per redazione di progetto esecutivo, la risposta non può che essere di eguale tenore quando anch'esse rientrino in una procedura di esecuzione di lavori pubblici che costituisce attuazione di un programma (o di una sua misura o sottoprogramma) o di altra iniziativa comunitaria. Conclusivamente va sottolineato, soprattutto al fine di trarne indicazioni per la soluzione di eventuali dubbi che circa l'autorità competente possano in futuro manifestarsi, come con riferimento all'attività finalizzata all'utilizzazione di risorse provenienti dalla Comunità europea, sia stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento regionale il principio di separazione tra politica ed amministrazione, poichè agli organi di governo sono assegnate le funzioni di programmazione e ai direttori regionali quelle di attuazione (cfr. art. 16 L.r. 6/97 cit.) così, ricalcando l'impostazione del D.L.vo 29 del 1993, al quale come visto il legislatore regionale ha fatto rinvio. Onde la ricomprensibilità di un atto, di un adempimento o di una procedura nei poteri del direttore può desumersi a contrario, ossia dal non costituire quella da porre in essere un'attività programmatoria.
                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".   


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