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Gruppo     VI                      /333/99/11

OGGETTO: Sicurezza dei locali e degli edifici destinati a sedi di pubblici uffici - Art. 4, comma 12, D. L.vo 626/1994.

   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE DEI
                                              BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                                              E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                                         PALERMO
   
   
             1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla portata della disposizione contenuta all'art. 4, comma 12, del D. Leg.vo 626/1994, così come modificato dal D. Leg.vo 242/1996, in relazione all'oggetto.
                 Nel rappresentare che i problemi connessi all'impossibilità di provvedere all'effettivo adeguamento degli edifici nascono talvolta dalla scarsità delle risorse disponibili a tal fine, vien chiesto in particolare di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine all'individuazione di "criteri certi per identificare il soggetto su cui incombe l'onere di provvedere e l'eventuale obbligo di procedere al pagamento delle sanzioni irrogate", conseguenti al mancato adeguamento.
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che è il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, il destinatario primario delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute enunciate dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, che ha recepito nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva quadro 12 giugno 1989 n. 391/88/Cee e le prime sette direttive particolari.
                 Questa complessa disciplina, nel porre le basi della nuova organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha individuato infatti, da un lato, l'elemento dal quale discende l'applicazione delle norme protettive nell'esistenza di una prestazione lavorativa svolta in regime di subordinazione e, dall'altro, il datore di lavoro medesimo quale soggetto al quale far risalire la responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in "un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (cfr. Circolare del Ministero del lavoro 7 agosto 1995, n. 102/95).
                 Tutte le attività di produzione di beni e servizi, svolte da soggetti privati e pubblici, rientrano nella richiamata normativa ed è il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, che ha l'onere di organizzare all'interno dell'impresa, o comunque dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti sono espletati anche da una o più persone (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, laddove sia previsto il controllo sanitario, il medico competente).
                 Il datore di lavoro, tra l'altro, è soggetto a precisi adempimenti nei confronti degli organi di vigilanza, all'obbligo dell'informazione e della formazione adeguata nei confronti di ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza e, infine, a responsabilità penali per la redazione del piano di sicurezza, ovvero per la eventuale omissione di cautele prevenzionali.
   
                 3. Ciò premesso, se è indubitabile che essere imprenditori significa essere datori di lavoro rispetto a coloro che effettuano prestazioni di lavoro rientranti nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, i problemi di individuazione delle esatte responsabilità non possono che riguardare, appunto, come nella fattispecie, il campo del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
                 A tal riguardo va osservato che ai problemi interpretativi creati dall'originaria versione del decreto legislativo 626/1994 ha cercato di supplire l'art. 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, che ha precisato, nel fornire una prima definizione di "datore di lavoro" delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che questi vada individuato non in un organo politico, ma "nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione", ovvero "nel funzionario non avente qualifica dirigenziale", se preposto a un ufficio avente autonomia gestionale.
                 In proposito, una Circolare del Ministero dell'Interno (17 dicembre 1996, n. 3/96), nel fornire indicazioni ed opportuni chiarimenti agli enti locali in ordine all'individuazione del dipendente a cui spetta la qualifica di datore di lavoro nel senso suesposto, ha precisato come la norma lasci ampio spazio all'autonomia di ogni singolo ente locale, rimandando l'individuazione di tale dipendente "responsabile", per i comuni, al relativo statuto e regolamento organico del personale.
                 Spetta, dunque, al singolo ente locale, nell'esercizio della propria autonomia, individuare il dipendente cui ricollegare, in relazione alle specifiche professionalità possedute, le responsabilità connesse al procedimento in materia di sicurezza sul lavoro, nonchè l'affidamento della dotazione finanziaria necessaria secondo l'articolo 11 del D. lgs. 77/1995; e non potrà il "datore di lavoro" che essere un dipendente, essendogli attribuiti poteri, prerogative e responsabilità, che non possono non rientrare nell'ampia nozione di "poteri di gestione", cioè nei compiti attivi e gestionali che l'art. 6 della legge 127/1997 attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla qualifica posseduta.
                 Conseguentemente il dipendente pubblico individuato dall'Amministrazione sarà responsabile nella materia in oggetto solo se gli sia affidata la dotazione finanziaria necessaria ex art. 11 D. Lgs. 77/1995 nel senso suesposto.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
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             Si ricorda che, come da Circolare presidenziale 8 settembre 1998, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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