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Gruppo XIV                    341.99.11

OGGETTO: Credito e risparmio.- Proroga passività agrarie.- L.r. 28 settembre 1999, n. 22.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 3931/Gr. V del 15.11.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata l'Assessorato in indirizzo, rappresentando talune problematiche connesse all'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22, recante "Interventi urgenti per il settore agricolo", ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio - rappresentando l'urgenza dell'acquisizione del medesimo - in ordine alla portata normativa della disposizione in questione.

2.- L'articolo in relazione al quale l'Ufficio è chiamato a fornire la propria consulenza, rubricato "Proroga cambiali agrarie", così testualmente dispone:
"1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole siciliane, gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2000 le passività di carattere agricolo la cui scadenza ricorre negli anni 1998 e 1999, nonché, limitatamente alle aziende ad indirizzo agrumicolo, quelle in scadenza entro il 31 maggio 2000, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico dei beneficiari ogni onere relativo."
Premesso che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica vada interpretata innanzi tutto dal punto di vista letterale, non potendosi ad essa "attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", si rileva che l'utilizzo della forma verbale "prorogano", per individuare l'attività da porre in essere da parte delle banche al fine di rendere operativa la prescrizione di legge, non chiarisce univocamente e con certezza se si sia inteso disporre una proroga automatica, ex-lege, delle riguardate passività, ovvero si sia semplicemente inteso promuovere una parziale novazione dei sottostanti contratti di mutuo, incentivando, in particolare, il differimento del termine di pagamento.
A fronte della possibile e teorica duplicità di interpretazione, occorre però considerare gli ulteriori elementi caratterizzanti la disposizione di che trattasi.
Con essa invero, a fronte della prevista proroga - peraltro non finalizzata e propedeutica ad ulteriori interventi pubblici, quali la concessione di finanziamenti atti a consentire il consolidamento delle passività in essere - non si pone a carico della Amministrazione regionale alcun onere (ad esempio, un contributo sugli interessi), né tantomeno si garantiscono (in ipotesi, attraverso una fidejussione, ancorché sussidiaria) gli istituti creditizi dai rischi sugli stessi incombenti in forza della riguardata dilazione di pagamento. Testualmente, di contro, si precisa che resta a carico dei beneficiari (e cioè dei debitori) ogni onere relativo alle operazioni di proroga, e si statuisce che alle stesse si applica il tasso di riferimento vigente alla data di originaria scadenza.

Va, a tal punto considerato che l'autonomia e libertà delle scelte imprenditoriali, riconosciuta e garantita dall'art. 40 della Costituzione e dall'intero ordinamento in ragione del rischio gestionale connesso all'attività esercitata, così come pure l'autonomia contrattuale - avente, tra le parti, forza di legge, secondo la significativa espressione utilizzata dall'art. 1372 del codice civile - che trova la sua estrinsecazione non soltanto nella definizione dell'oggetto e del contenuto del contratto, ma anche nella possibilità di novarlo integralmente o parzialmente, costituiscono principi giuridici fondamentali del nostro ordinamento che non possono essere violati o disattesi.
In particolare, inoltre, si osserva che, in forza del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ed in armonia ed in conformità con la relativa disciplina comunitaria, le banche possono essere soggette, mediante l'imposizione di prescrizioni o di direttive, ad obblighi relativi all'esercizio della propria attività di impresa, soltanto nell'esercizio di una funzione di vigilanza diretta a garantire la stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario e la sana e prudente gestione del credito. Pertanto, in via generale, spetta esclusivamente alle stesse ogni valutazione in ordine alle operazioni da intraprendere ed al merito creditizio dei soggetti che con le medesime intrattengono o si propongano di intrattenere rapporti finanziari, e ciò, ovviamente, perché si tratta in realtà di decisioni destinate ad incidere sul rischio d'impresa.
Va ancora tenuto in debito conto che il debitore medesimo, sul quale, come rilevato, gravano integralmente i costi dell'operazione di proroga, potrebbe non volere usufruire della previsione normativa, poiché essa, in realtà - come rilevato peraltro da codesta Amministrazione, con riferimento all'ipotesi di aziende danneggiate da avversità atmosferiche che potrebbero consentire l'accesso ad agevolazioni di più lunga durata e di minor peso economico - non determina con certezza un vantaggio economico, ma potrebbe anzi ostare alla concessione di più ampi benefici.

Interpretare la disposizione in esame quale recante una proroga legale, automatica, delle riguardate passività di carattere agricolo, potrebbe dunque reputarsi incostituzionale in quanto ne risulterebbero lesi i superiori, cennati, principi fondamentali dell'ordinamento; ne consegue - in conformità ai principi espressi da una costante giurisprudenza (cfr., per tutte, Cassazione 22 giugno 1983, n. 4272) - che il dubbio interpretativo risulta soltanto apparente, e va superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione.

Conclusivamente pertanto è avviso dello scrivente Ufficio che la norma in esame non abbia carattere precettivo, bensì sia propulsiva, costituisca un invito a porre in essere la prevista proroga, al fine della realizzazione di un pubblico interesse sottostante, ma nel rispetto delle previsioni codicistiche che la vincolano ad una espressa e conforme volontà delle parti.

3. A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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