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Gruppo     II                      /344.99.11

OGGETTO: Quesito in ordine al raddoppio dell'indennità di carica per componente del CO.RE.CO., libero professionista e pubblico dipendente.

   
   
   
                                                           
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEGLI ENTI LOCALI
                                                                         P A L E R M O
   
   
   
   
                 1. Con la suindicata nota di pari oggetto, codesto Assessorato, dopo aver ricordato che la giurisprudenza riconosce ai pensionati amministratori locali il raddoppio dell'indennità di carica se svolgevano attività di lavoro autonomo, ha chiesto se lo stesso beneficio spetti ai soggetti che nel contempo siano anche lavoratori dipendenti. Viene chiesto altresì se spetti o meno il raddoppio dell'indennità di carica nella ricorrenza della doppia veste di lavoratori anche a soggetti non pensionati. Codesto Assessorato infine desidera conoscere se l'intera normativa sul raddoppio sia estensibile a componenti del CO.RE.CO.
                 Con lettera n. 386/VII del 2 febbraio c.a. sono state inviate a quest'Ufficio le copie dei pareri del Ministero dell'Interno 31 maggio 1999, n. 15900/bis/18/6 e 23 maggio 1999, n. 15900/10/B1/A non allegate alla richiesta di parere.

                 2. L'istituto sul quale vertono i quesiti proposti -raddoppio dell'indennità di carica prevista dagli artt. 3,5,6,7 e 9 della l. 27 dicembre 1985 n. 816- costituendo un beneficio economico non può essere esteso a soggetti diversi da coloro che si trovano nella fattispecie espressamente prevista dalle norme di cui trattasi. Ne è riprova l'art. 18 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8 disposizione resasi necessaria per ampliare l'ambito dei destinatari del beneficio ora esteso ai presidenti di enti sub-regionali.
                 I requisiti soggettivi richiesti da tali disposizioni sono lo svolgimento di attività lavorativa autonoma da parte dell'Amministratore o, se lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa non retribuita per il disimpegno delle attività connesse alla carica rivestita. Si ritiene pertanto che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato consenta il raddoppio dell'indennità solo nell'ipotesi di collocamento in aspettativa non retribuita e ciò anche qualora l'interessato svolga pure un'attività lavorativa autonoma e senza che a tal fine possa assumere rilevanza, per una diversa soluzione del problema, il possesso altresì dello status di pensionato.
                 Poichè comunque quanto sin qui osservato riguarda l'interpretazione di norme prodotte in ambito statale, sarebbe opportuno acquisire sullo specifico caso presso il Ministero dell'Interno notizie circa l'orientamento assunto al riguardo prima del recente mutamento di disciplina recato dalla l. 3 agosto 1999, n. 265 (sulla limitata applicabilità della quale codesto Assessorato ha da poco diramato la circolare 3 marzo 2000 n. 2).
                 Quanto all'ultimo quesito riguardante specificamente i componenti del CO.RE.CO., deve rilevarsi che ex art. 2 della l.r. 3 dicembre 1991 n. 44, l'indennità di carica dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti, sia della sezione centrale che di quelle provinciali, è determinata in riferimento percentuale alla misura dell'indennità massima per il presidente della provincia regionale e, ove maggiore, per il sindaco del comune capoluogo nel quale l'organo di controllo ha sede.
                 Ciò implica, ed in tal senso si è pronunciato il C.G.A. (parere 302/86 del 28 gennaio 1987 riguardante la norma di eguale tenore che disciplinava l'indennità di carica dei presidenti e dei componenti delle soppresse commissioni provinciali di controllo), che, per tutti i componenti del CO.RE.CO., l'indennità "a parte la diversa entità, è soggetta alle medesime regole stabilite per i succitati Presidente della Provincia Sindaco, ivi compreso il raddoppio ove si trovino nelle condizioni soggettive nelle quali tale beneficio è dovuto per gli anzidetti amministratori locali.
                 Del resto tale soluzione è stata fatta propria da codesto Assessorato nella circolare diramata alle sezioni del CO.RE.CO. con nota n. 963/gr. XVIII del 21 settembre 1993. Tale direttiva è stata acquisita agli atti di una precedente consultazione dallo Scrivente richiesta con nota 1957/GAB del 15 maggio 1995, allorchè la Procura generale della Corte dei Conti instaurò un'istruttoria (della quale non si conosce l'esito) per la verifica di presunta sussistenza di danno erariale relativamente alla corresponsione dei compensi a componenti del CO.RE.CO. derivanti proprio dall'applicazione della citata nota circolare, limitatamente però (secondo quanto risulta dagli atti in possesso dello Scrivente) all'estensione ai componenti del CO.RE.CO dell'aggiornamento delle indennità introdotto per sindaco e presidente della provincia regionale dall'art. 52 della l.r. 1 settembre 1993 n. 26.
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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