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Gruppo     V                        /345.99.11

OGGETTO: Medico libero professionista operante in una casa di cura privata accreditata con il S.S.N. - Instaurazione di analogo rapporto con altra casa di cura.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           SANITA'
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Con la nota sopra indicata viene riferito che una casa di cura privata accreditata con il S.S.N. presso cui opera, come responsabile del servizio di chirurgia generale e laparoscopica, un medico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ha chiesto se il predetto professionista possa essere autorizzato ad instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con un'altra struttura privata accreditata.
                 Non avendo riscontrato nella normativa vigente alcun riferimento nel senso dell'incompatibilità dei predetti rapporti, con la citata nota codesto Assessorato ha sottoposto all'ufficio la questione.
   
                 2. La richiesta in esame, non implicando problemi relativi all'interpretazione di norme di legge o statutarie, esulerebbe dall'attività di consulenza dello scrivente (ex art. 7 T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale), riguardando piuttosto funzioni proprie dell'Amministrazione attiva, quale in particolare la valutazione di fattispecie concrete al fine dell'individuazione delle norme ad esse applicabili.
                 Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, non ci si esime dall'esprimere alcune considerazioni di carattere generale, fermo restando che ogni apprezzamento in ordine alle modalità organizzative delle case di cura e al rispetto degli obblighi scaturenti dai singoli provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento compete a codesto Assessorato.
                 
                 3. Come rilevato nella nota cui si risponde, non si riscontrano nella legislazione vigente disposizioni che espressamente limitino la facoltà di un medico, che non sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il S.S.N., di esercitare la propria attività professionale in più strutture private a prescindere dalla circostanza che esse siano o non siano accreditate.
                 La normativa applicabile alle case di cura private in regime di accreditamento provvisorio, per quanto riguarda la dotazione del personale medico, si limita a stabilire che il relativo organico deve essere rapportato al numero dei posti letto e alla qualità e quantità delle prestazioni da erogare, in modo da assicurare una adeguata assistenza ai malati; a definire i requisiti richiesti per le diverse qualifiche professionali -tra cui anche quella di medico responsabile- lasciando peraltro alla casa di cura la facoltà di avvalersi di personale assunto con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'unica disposizione che pone limiti all'esercizio di attività professionale in più di una casa di cura riguarda in atto la funzione di direttore sanitario (cfr. l.r. 8 novembre 1988, n. 39 - Allegato punto 6; D.P.C.M. 27 giugno 1986).
                 Nessun altro esplicito divieto riferibile ai medici operanti nel settore privato sembra, infatti, potersi desumere dalla successiva legislazione riguardante la materia (D. lg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modifiche ed integrazioni e D.P.R. 14 gennaio 1997).
                 Dal punto di vista delle fonti che disciplinano la prestazione di lavoro dei professionisti operanti nel settore privato, appare utile ricordare che l'attività libero professionale che i medici prestano a favore di strutture sanitarie private convenzionate o accreditate, concretantesi in ,una forma di collaborazione continuativa e coordinata, è stata regolamentatata nell'accordo collettivo nazionale stipulato il 16 maggio 1997 fra AIOP e ANAAO-Assoned.
                 Nelle premesse del citato testo si legge, fra l'altro, che "il medico a rapporto libero professionale coordinato e continuativo ha ampia facoltà a conservare ed incremenatare la propria attività libero professionale istituendo, mantenendo o ampliando la propria organizzazione professionale, studio o ambulatorio" (cfr. premesse, lett. c); ed ancora che "la casa di cura potrà favorire, nel suo interno, l'attività ambulatoriale dei medici che già vi esercitano la loro attività libero-professionale" (cfr. art. 9 dell'accordo).
                 Nessun esplicito accenno viene fatto nel medesimo testo in ordine alla facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, in altre strutture sanitarie.
                 Ora, sebbene le richiamate previsioni sembrino volte a consentire esclusivamente le attività ivi precisate, questa considerazione non appare da sola sufficiente, nel silenzio del testo in esame, ad escludere o ammettere in astratto la possibilità di instaurare rapporti professionali con altre strutture sanitarie. Tanto più che sul punto è invece esplicito il recente contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante i medici dipendenti da case di cura private, stipulato tra AIOP e CIMOP il 14 luglio 1999.
                 In tale documento infatti, nel contesto di una dettagliata disciplina dell'attività professionale della categoria interessata, la facoltà di operare in altre strutture è espressamente vietata ai medici a tempo pieno ed assoggettata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della casa di cura di appartenenza per i medici a tempo definito (art. 14).
                 Si è pertanto dell'avviso che la casa di cura di cui trattasi possa valutare, ai fini in questione, la compatibilità dell'ulteriore rapporto di lavoro che il professionista interessato intende intraprendere con gli obblighi connessi all'incarico in atto rivestito dallo stesso, con gli orari e gli obiettivi consensualmente concordati in funzione delle necessità organizzative della struttura e del rispetto degli standard necessari per il mantenimento dell'accreditamento.
   

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