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Gruppo IV                            /347.99.11

OGGETTO: L.R. 36/91, art.27, comma 4 - Contributi in conto interessi per mutui agevolati per copertura costi di espropriazione risultanti da sentenza passata in giudicato. Quesito.

   
   
                                      ASSESSORATO REGIONALE
                                       COOPERAZIONE, COMMERCIO,
                                       ARTIGIANATO E PESCA
                                       Prima Direzione
                                       P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di applicazione del disposto di cui all'art.27, comma 4°, della l.r. 36/91 anche alle somme dovute da una cooperativa edilizia a seguito di sentenza definitiva di condanna, a titolo di interessi e spese di giudizio per maggior prezzo di esproprio, decurtate comunque "delle somme già erogate alla cooperativa in fase di concessione di primo decreto per acquisizione dell'area".
                 Rappresenta in particolare codesto Assessorato che la cooperativa edilizia "XXXX" con sede in YYYY, ha chiesto "il riconoscimento del contributo di L. 1.040.127.705 in conto interessi" in quanto condannata a pagare in solido con il Comune di YYYY, con sentenza della Corte di Appello di Palermo n.10/98.
                 Detto Comune, avendo già provveduto al pagamento, ne chiede la restituzione in via di rivalsa.
                 Poichè tale somma è comprensiva sia di quanto liquidato per sorte sia degli interessi legali e delle spese di giudizio e "trattandosi di prima applicazione della norma in oggetto" codesta amministrazione ritiene di manifestare perplessità sull'applicazione della disposizione normativa di cui trattasi ritenendo che "i costi dell'intervento regionale per maggior prezzo di esproprio, di cui al citato comma, siano da attribuire a quelli sorti in stretta dipendenza del prezzo indicato dal giudice per la determinazione dell'onere di espropriazione e di occupazione temporanea e non anche gli interessi legali che la cooperativa è chiamata a pagare".
   
   2.            L'art.27, comma 4, della l.r. 23 maggio 1991, n.36, recita: "Sugli stanziamenti previsti per le finalità degli artt. 1 e 4 della l.r. 30 maggio 1984 n.37 e successive modifiche ed integrazioni, gli Assessorati regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi in conto interessi per mutui agevolati per la copertura dei costi intervenuti o che potranno intervenire per maggior prezzo di esproprio del terreno risultanti da sentenza passata in giudicato".
                 Dall'esame del testo sopra riportato sembra potersi argomentare che, al fine di potere azionare la norma de qua, è necessario che l'istante, destinatario della sentenza passata in giudicato, per fare fronte ai maggiori costi di esproprio accenda un mutuo a ciò finalizzato sul quale l'Assessorato competente calcolerà la contribuzione "in conto interessi". Trattasi dunque, come esplicitamente affermato, di mutui agevolati sui quali detta contribuzione, com'è noto, concerne la sola misura degli interessi che gravano percentualmente sull'ente finanziatore.
                 Se del caso potrà venire in considerazione l'ammontare del mutuo da contrarre al fine di non duplicare interventi agevolativi.
                 Nella fattispecie l'istanza della Cooperativa "XXXX" con sede in YYYY non sembra fare riferimento ad alcun mutuo acceso nei termini di cui sopra nè si evince, dalla documentazione prodotta, alcun cenno in tal senso, bensì il mero riferimento ad ipoteche già esistenti.
                 Va poi altresì osservato che il mutuo deve riguardare la copertura dei costi conseguenti al pagamento del "maggior prezzo di esproprio del terreno risultante da sentenza passata in giudicato". Invero la ratio della norma è quella di ammettere a contributo anche la differenza di prezzo (in più ovviamente) tra la determinazione amministrativa dell'indennità e quella giudiziale intervenuta a seguito dell'opposizione alla stima amministrativa.
                 Nella fattispecie, invece, il maggior credito dell'espropriato, come si desume dalla sentenza succitata, "a differenza che nell'opposizione alla stima, nasce da un atto negoziale sottoscritto dalla cooperativa" (pag. 7).
                 In ultimo è appena il caso di accennare che, ad avviso dello scrivente, tenuto conto dei principi civilistici vigenti in materia e quindi della natura "accessoria" dell'obbligazione per interessi, non sembra potersi negare che l'espressione "costi intervenuti o che potranno intervenire per maggior prezzo di esproprio" sia comprensiva anche degli interessi maturati dal creditore e riconosciuti in sentenza.
   * * *

             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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