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OGGETTO: Cooperativa edilizia XXXX- Ammissibilità al contributo ex l.r. 79/1975.- Requisito di iscrizione al registro prefettizio.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Prima Direzione
(Rif. nota n. 9641/Gr. VII del 30.11.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in ordine all'ammissibilità della Società cooperativa edilizia XXXX, con sede in YYYY, ai benefici finanziari di cui alla l.r. 20 dicembre 1975, n. 79.
La citata Cooperativa, a seguito del bando di concorso di cui al D.A. 20 giugno 1991, ed alla susseguente presentazione di istanza di ammissione, veniva inserita tra i beneficiari delle disponibilità finanziarie in argomento; verificato, in seguito, che la Prefettura di YYYY ne aveva disposto, con decreto del 14 settembre 1990, la cancellazione dal registro prefettizio - poi revocata con successivo decreto prefettizio del 26 novembre 1998, a seguito della presentazione della documentazione di rito - e considerato che tale iscrizione costituisce requisito richiesto alle cooperative istanti, codesto Assessorato, sulla base del disposto del bando di cui agli articoli 6 e 11 del bando, ritiene di doverne disporre l'esclusione dalle agevolazioni richieste.
Contestando la Cooperativa medesima, in primo luogo, la legittimità del provvedimento prefettizio di cancellazione dal registro della cooperative, e ritenendo comunque, in secondo luogo, il successivo provvedimento di revoca avente efficacia "ex tunc", si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione da porre in essere da parte di codesto Assessorato.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva preliminarmente che l'iscrizione al registro prefettizio in argomento è richiesta dalla legge (cfr.: D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché R.D. 12 febbraio 1911, n. 278) per le società cooperative già costituite - e dunque, quali persone giuridiche, pienamente capaci di esercitare l'attività prevista nell'atto costitutivo - al solo fine di poter godere delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura previste dalla legge, per cui la mancata iscrizione in tale registro preclude l'accesso alle suddette agevolazioni (cfr. art. 16, D. Lgs. n. 1577/1947).
Per quanto poi concerne la cancellazione dal registro prefettizio, dalla citata normativa di riferimento si ricava come la stessa possa essere disposta dal Prefetto medesimo, o dall'autorità competente a vigilare sulle cooperative, nei casi in cui vengano accertate gravi irregolarità o quando, quelle sanabili, non vengano regolarizzate entro il termine fissato in un preventivo atto di diffida; e tra gli effetti conseguenti alla cancellazione - considerata la funzione di accertamento del carattere mutualistico attribuita all'iscrizione nel registro in questione - indubbiamente rientra la decadenza, per la cooperativa sanzionata, da ogni beneficio economico ad essa attribuito per effetto di qualsiasi previsione normativa.
Ciò premesso, con riguardo alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi come il bando di concorso finalizzato all'individuazione dei beneficiari degli interventi di cui alla l.r. 79/1975, richieda (art. 1, nonché art. 2, comma 1, lett. c)), tra i requisiti al cui possesso è subordinata la partecipazione, e dunque, la concessione delle agevolazioni - e la cui assenza è peraltro sanzionata (artt. 6 e 11 del medesimo bando) con l'esclusione - l'iscrizione, alla data di presentazione della domanda, nell'apposita sezione dei registri prefettizi.
E dunque la cancellazione della Cooperativa XXXX, disposta dalla Prefettura di YYYY con decreto 20642 del 14 settembre 1990, costituirebbe il presupposto giuridico che rende necessaria, oltreché legittima, l'adozione da parte dell'Amministrazione richiedente del provvedimento di esclusione della Cooperativa dalle agevolazioni in argomento; detta esclusione, peraltro, avrebbe natura accertativa, esulando, in sede di sua emanazione, ogni apprezzamento discrezionale, e presupponendo tale atto soltanto una verifica relativa all'assenza, alla data di presentazione della domanda, del richiesto requisito di iscrizione.

3.- Premesso ed accertato in via generale quanto sopra, occorre però considerare l'incidenza nella fattispecie in esame, e cioè in ordine all'ammissibilità o meno della cooperativa edilizia XXXX alle agevolazioni di cui alla l.r. 20 dicembre 1975, n. 79, dell'ulteriore provvedimento prefettizio n. 9824091/1.10B.1 Div.1 del 26 novembre 1998, con il quale, nel presupposto che siano stati sanati i motivi che hanno comportato l'emanazione del precedente decreto prefettizio n. 20642 del 14 settembre 1990 - con il quale si disponeva la cancellazione della Società Cooperativa a r.l. "XXXX", con sede in YYYY, dal registro prefettizio delle cooperative - si dispone la revoca del citato decreto prefettizio e la reiscrizione della cooperativa in questione nel registro prefettizio delle cooperative.
Si ritiene necessario puntualizzare a tal proposito, e premettere alle ulteriori considerazioni dello scrivente, che non si intende in alcun modo procedere a valutazioni in ordine alla ipotizzata (dalla Cooperativa XXXX) illegittimità degli indicati provvedimenti prefettizi di sospensione e di cancellazione, e ciò non soltanto poiché non verte su tale problematica la richiesta di parere che si riscontra e poiché, in ogni caso, tale esame esulerebbe in via assoluta dalle funzioni ascritte allo scrivente, ma anche perché ogni considerazione in argomento sarebbe assolutamente ultronea ed irrilevante posto che gli atti in discorso - divenuti inoppugnabili per il decorso del termine perentorio entro il quale gli interessati, ritenendoli lesivi della propria sfera giuridica, avrebbero potuto proporre ricorso - si sono consolidati, e la eventuale invalidità dei medesimi non potrebbe più essere fatta valere in giudizio.
Fermo restando tale dovuto chiarimento, appare invece indispensabile, ai fini della soluzione della specifica problematica proposta, individuare, ed accertare, la portata e la valenza del provvedimento prefettizio di reiscrizione.
Ritiene a tal proposito lo scrivente che detto decreto non determini una nuova iscrizione della cooperativa in questione, ma, eliminando il precedente atto di annullamento, si risolva, in concreto, nell'eliminazione dei suoi effetti sin dall'origine. Ed invero va considerato, prescindendo dalla autoqualificazione dell'atto come revoca - autoqualificazione che, come è noto, non vincola l'interprete nella ricerca ed individuazione, sul piano giuridico, degli elementi costitutivi dell'atto, e nella conseguente determinazione dell'intento perseguito e degli effetti prodotti - che presupposto del decreto di reiscrizione appare, formalmente e sostanzialmente, il positivo riscontro posto in essere dalla Prefettura in ordine ai bilanci della società cooperativa la cui mancata presentazione aveva determinato la cancellazione.
Ed invero l'esplicito riferimento, contenuto nelle premesse del decreto, ad una sanatoria dei motivi che costituivano l'indefettibile presupposto del provvedimento di cancellazione, dà puntuale riscontro alla prospettata interpretazione.
Se, viceversa, si fosse voluto procedere ad una nuova iscrizione, assolutamente irrilevante sarebbe stata l'acquisizione degli atti in questione, poiché tra gli allegati prescritti per ottenere l'iscrizione (cfr.: art. 14, D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577) non figurano i bilanci dell'ente istante, mentre la presentazione degli stessi è di contro richiesta (cfr.: art. 33 R.D. 12 febbraio 1911, n. 278) in costanza di iscrizione nel registro.
La recata interpretazione appare inoltre confermata dalla considerazione che, avendo il provvedimento di cancellazione carattere sanzionatorio, la revoca del medesimo consiste in realtà nella revoca della sanzione a suo tempo irrogata, con la preclusione quindi per la stessa di produzione di effetti penalizzanti per la cooperativa destinataria.
E peraltro, anche l'esame degli ulteriori atti prefettizi (nota Div. 1 - N. 3410/1.10B.1 del 12 luglio 1999 e certificato n. 0003410/0 rilasciato il 15 settembre 1999) non smentisce assolutamente tale interpretazione.
Ed invero, la Prefettura, nella nota citata, pur respingendo integralmente le osservazioni e le giustificazioni emerse dall'esposto della cooperativa XXXX, e rilevanti sostanzialmente soltanto in ordine alla presunta illegittimità dei precedenti decreti prefettizi, ribadisce che il formale decreto di reiscrizione è stato emesso a seguito della produzione degli "atti richiesti a sanatoria degli emessi provvedimenti sanzionatori" tra i quali appunto - come emerge dalla stessa nota - la cooperativa aveva presentato i bilanci relativi agli anni 1983-1996, la cui acquisizione ed il cui esame sarebbe stato, come già rilevato, assolutamente superfluo ritenendo non retroattivo l'effetto del provvedimento di reiscrizione.
Ed ancora dal certificato rilasciato risulta che la società cooperativa XXXX "è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative alla sezione EDILIZIA ABITAZIONI giusta decreto Nr. 020642 del 20-04-1983", non dando esplicitamente conto di soluzione di continuità nel periodo di iscrizione, con ciò implicitamente non attribuendo alcuna rilevanza alla allora disposta cancellazione, i cui presupposti appunto si intendono essere stati sanati. Né, a contrario avviso, può portare l'esame del successivo certificato storico, laddove pur dandosi ovviamente evidenza alle risultanze storiche, si ribadisce l'avvenuta sanatoria costituente presupposto di un continuum temporale che retroagisce alla data di originaria iscrizione.

In forza della proposta interpretazione - ferma restando, ovviamente, la possibilità che la stessa venga confermata, o meno, dalla competente autorità statale emanante l'atto di reiscrizione di cui è discorso - che presuppone l'eliminazione degli effetti del provvedimento sanzionatorio sin dal suo sorgere, consegue che la Cooperativa XXXX, con sede in YYYY, possa, qualora in presenza di tutti gli altri requisiti, essere ammessa alle agevolazioni richieste ex l.r.19/1975.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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