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OGGETTO:  Dipendenti Camera di Commercio - Applicabilità dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. 30 settembre 1922, n. 1290.


   
   
   
                       Assessorato regionale della cooperazione,
                      del commercio, dell'artigianato e
                      della pesca
                       P A L E R M O

   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, rivolge allo scrivente Ufficio un quesito posto dalla Camera di commercio di XXXX e relativo al riconoscimento, a due dipendenti camerali, dei benefici di cui agli artt. 43 e 44 R.D. 30.9.1922, n. 1290, in quanto invalidi per servizio militare; invalidità ascrivibili alla 7Õ e 8Õ categoria giusta certificazione del Ministero della difesa.
                 Si chiede, inoltre, di conoscere le eventuali modalità di attribuzione dei suddetti benefici considerato che la vigente normativa non prevede più gli scatti di anzianità.
   
                 2. L'art. 1 della legge 15 luglio 1950 n. 539 dispone: "i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio".
                 L'art. 3 della legge appena citata, poi, precisa: "... si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla Tabella A, annessa alla legge...".
                 Sia la Commissione speciale pubblico impiego (6 maggio 1996 n.361), sia la giurisprudenza del C.S. (ad. gen. 17 maggio 1993 n. 46) e del C.G.A. (sez. riun. 774/92 del 16 febbraio 1993) sono concordi nel sostenere la piena applicabilità dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 R.D. 30.9.1922 n. 1290 anche ai mutilati ed invalidi per servizio, in base all'equiparazione degli stessi, ai mutilati ed invalidi di guerra ai sensi della legge n. 539/1950 prima citata.
                 Al riconoscimento dei benefici in questione, consistente nella abbreviazione di un anno di anzianità convenzionale (per gli ascritti alle categorie 7Õ e 8Õ ) al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio, non sembra essere d'ostacolo l'intervenuto passaggio dal regime di progressione economica per classi e scatti di anzianità al nuovo sistema fondato sul salario individuale di anzianità.
                 Come asserito dal C.S. (ad. gen. par. n. 46/93 del 17.5.93) la rinunzia ad utilizzare lo scatto di stipendio come strumento di determinazione dell'incremento retributivo conseguente alla mera anzianità di servizio, non implica l'impossibilità di continuare ad utilizzarlo come misura del particolare beneficio che il legislatore ha inteso accordare a determinate categorie di pubblici dipendenti; nè sussistono difficoltà di ordine operativo, trattandosi di calcolare l'aumento stipendiale sulla retribuzione individuale di anzianità, cioè sulla parte del trattamento stipendiale complessivo costituita dal complesso delle classi e degli scatti  che ciascun soggetto ha maturato e che serve a differenziare, nell'ambito dell'unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascun dipendente a seconda dell'anzianità di servizio posseduta.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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