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OGGETTO: Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania - Trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato ex art. 2 della l. 18 aprile 1962 n. 230.

   
   
                                                           Segreteria Generale
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesta Segreteria generale ha qui trasmesso la nota 9 novembre 1999, n. 5780, con la quale il Sovrintendente dell'Ente in oggetto pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se sia o meno applicabile all'Ente stesso l'art. 2, secondo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 (come modificato dall'art. 12 della l. 24 giugno 1997 n. 196) nella parte in cui prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, disponendo in particolare che: "Quando si tratti di due assunzioni successive a termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto". Con la stessa nota viene altresì chiesto se in caso di soluzione positiva del predetto quesito debbano essere revocati i bandi di concorso per le categorie interessate.
                 Sulla questione l'Ente richiedente, in base all'esame della normativa interessata, appare orientato in senso negativo; di opposto avviso è invece la UIL Segreteria provinciale di Catania.
   
                 2. L'orientamento espresso nella richiesta d'avviso appare da condividere alla stregua delle seguenti considerazioni, ciascuna delle quali, anche autonomamente, induce ad una soluzione negativa del quesito posto.
                 La l.r. 16 aprile 1986 n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania..." all'art. 13, primo comma dispone: "Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per pubblico concorso per titoli ed esami"; il che già di per sé porta ad escludere che possa trovare attuazione nell'ordinamento del predetto Ente, avente personalità giuridica di diritto pubblico (cfr. art. 1 l.r. n. 19/1986), una norma (art. 2, 1. n. 230/1962) - attinente alla disciplina del rapporto di lavoro privato - che consentirebbe, in palese contrasto con il sopra citato art. 13 della l.r. n. 19/1986, un diverso meccanismo per l'assunzione del personale.
                 Tale conclusione è fondata su un indirizzo giurisprudenziale, che può dirsi consolidato, secondo il quale "il rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni pubbliche dotate di propria disciplina ha carattere tipico e si instaura attraverso le ordinarie procedure concorsuali di assunzione, con la conseguenza che è inapplicabile in tale ambito il principio enucleabile dall'art. 2 della l. n. 230/1962, di conversione automatica del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato (Cfr. Cons. Stato,: Ad. pl. 29 febbraio 1992, n. 1 e 2; Sez. VI, 18 marzo 1998, n. 313; Sez. VI, 30 ottobre 1993, n. 789; Sez. V, 7 agosto 1991, n. 1084; C.G.A., 15 novembre 1996, n. 406).
                 Inoltre, in virtù del secondo comma dell'art. 13 della citata l.r. n. 19/1986 il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico ed amministrativo dell'Ente in oggetto è disciplinato dal "contratto collettivo nazionale di lavoro", individuato nei successivi atti organizzativi del medesimo Ente in quello degli enti lirici e sinfonici istituiti e finanziati dallo Stato (art. 6 l. 14 agosto 1967 n. 800).
                 L'espresso rinvio alla normativa nazionale del settore, indicata come fonte privilegiata per la regolamentazione del rapporto di lavoro dell'Ente de quo autorizza a ritenere estensibile a quest'ultimo anche la norma statale (art. 9, quarto comma della legge 23 dicembre 1992, n. 498) che, nel presumibile intento di assicurare una disciplina uniforme al personale assunto a tempo determinato negli enti lirici, ha esplicitamente sottratto questi ultimi alle disposizioni della legge n. 230/1962; ribadendo, tra l'altro, un indirizzo normativo volto a regolare in modo specifico ed autonomo nei menzionati enti pubblici il contratto a termine. Tanto è vero che la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dopo la terza rinnovazione, prevista nel contratto collettivo del personale addetto agli enti lirici stipulato nel 1971, era già stata abolita - a seguito della legge 22 luglio 1977, n. 426 (art. 3) che aveva sostanzialmente vietato ai medesimi enti la stabilizzazione dei rapporti a termine - con una espressa disposizione recepita fin dal 1979 nei successivi contratti nazionali riguardanti il predetto personale.
                 Il Consiglio di Stato, argomentando dalla specifica disciplina vigente nel settore degli enti lirici anche per le assunzioni a termine, ha costantemente escluso che negli ordinamenti degli stessi possa trovare applicazione la normativa generale contenuta nella legge n. 230/1962 in materia di contratto a termine, ed in particolare quella dell'art. 2 della medesima legge che prevede la conversione automatica di tale tipo di contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (cfr. fra le numerose decisioni, Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 1998 n. 352)
                 Infine, non appare inutile segnalare che anche la recente legislazione che ha portato a compimento la trasformazione degli enti statali operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, pur estendendo ai dipendenti delle nuove fondazioni le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ha tuttavia precisato che al medesimo personale non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della l. n. 230/1962 (cfr. art. 22 del D. lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e D. lgs. 23 aprile 1998 n. 134).
                 La soluzione accolta esime ovviamente lo scrivente dall'esame del secondo quesito.
             A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
                 Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tale senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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