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Gruppo                                /365/99.11

OGGETTO: Consiglio di giustizia amministrativa. Esposti del sig. D.S.

   
   
   
                                                           Segreteria Generale
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con lettera presidenziale n. 3090/VII del 14 dicembre s., di pari oggetto si chiede l'avviso dello Scrivente sugli esposti sopra indicati del sig. D.S., pervenuti a codesta Segreteria generale il primo il 6 maggio 1999, il secondo il 22 luglio dello stesso anno.
                 Con i due esposti, di contenuto pressochè identico, il D.S. (che nel secondo atto si qualifica come "padre della Dott.ssa D.F.") segnala all'On.le Presidente della Regione un presunto caso di incompatibilità di un membro laico del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, per avere accettato alcuni incarichi professionali conferitigli dall'azienda unità sanitaria locale n. X di YYYY.
   
                 2. Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di parere risulta che il predetto componente laico del C.g.a. ha ricevuto dall'A.U.S.L. X i seguenti incarichi:
   1) rappresentanza e difesa dell'Azienda nella causa relativa al ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. proposto dalla ditta M. (delibere 17 giugno 1997, n. 3416 e 16 luglio 1997, n. 4084);
   2) consulenza legale in materia di pianificazione dei servizi sanitari sovvenzionabili coi fondi di cui all'art. 38 l.r. n. 30/1997 (delibera 7 ottobre 1997, n. 5975);
   3) opposizione a decreto ingiuntivo n.534/97 del Tribunale di YYYY n. 534/97 relativo a credito della JJJJ S.r.l. (delibera 30 gennaio 1998, n. 214°;
   4) opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 24/98 e 25/98 del Tribunale di YYYY relativi a crediti della stessa ditta (delibera 17 febbraio 1998, n. 466);
                 Le altre delibere (156/1998; 5610/1998 e 5611/1998) concernono la liquidazione degli onorari e competenze per gli incarichi di cui sopra svolti dal predetto legale.
                 Orbene nessuno di tali incarichi sembra contrastare con il divieto posto dall'art. 2, co. 5, del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654, che interdice ai membri non togati del C.g.a. in S.g. solo "l'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni amministrative": il secondo, infatti, è un incarico extra giudiziale, mentre gli altri sono incarichi di rappresentanza e difesa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (Corte di cassazione e Tribunale di YYYY); onde gli stessi sono espressione dell'attività libera professionale dei componenti laici del predetto organo giurisdizionale, che non può essere compressa oltre i limiti posti dalla norma sopra citata, mirante ad evitare situazioni di conflitto d'interesse con la carica rivestita. Del resto è proprio in considerazione del carattere non esclusivo della prestazione di tali soggetti che il legislatore regionale ha attribuito ai membri del C.g.a. nominati su designazione della Giunta regionale una indennità mensile pari alla metà dello stipendio iniziale netto dei Consiglieri di Stato, (art. 1 d. l.vo P. Reg. 31 maggio 1952, n. 8, ratificato con l.r. 13 marzo 1953, n. 9) benchè essi esercitino le stesse funzioni di questi ultimi.
                 Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che nella fattispecie in esame non siano riscontrabili estremi di incompatibilità con la carica ricoperta dal predetto consigliere non togato del C.g.a. e che quindi in ordine agli esposti di cui trattasi - peraltro formulati in forma dubitativa - non vi sia alcuna determinazione da adottare.
   
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Segreteria generale al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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