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Gruppo II                                /369.99.11

OGGETTO: Permessi portatori di handicap - C.6 art.33 l.104/92.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale del
                                                           bilancio e delle finanze
   
                           e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           personale e dei servizi
                                                           generali
                                                           S E D E
   

                 1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente un parere in ordine ai permessi introdotti dall'art.33 della l. 5 febbraio 1992, n.104, ponendo diversi quesiti che per comodità espositiva si riportano nel modo seguente;
   a) se il lavoratore handicappato possa fruire cumulativamente, anzichè alternativamente, dei permessi giornalieri e di quelli orari secondo il nuovo orientamento manifestato dal dipartimento della Funzione pubblica nella nota alla Corte dei Conti del 5 giugno 1998 n.5030/1;
   b) se i permessi giornalieri possano essere fruiti frazionatamente in mezze giornate lavorative prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro di fatto osservato in tal modo conformandosi a quanto indicato nella circolare INPS 31 ottobre 1996 n.211;
   c) con riferimento ai benefici spettanti per l'assistenza ai figli portatori di handicap grave se il lavoratore ne abbia diritto pur in presenza di altro genitore non lavoratore ove ricorrano particolari motivi che impediscono a quest'ultimo di assistere il figlio, quali quelli stabiliti nella circolare INPS del 18 febbraio 1999 n.37.
   d) Con riferimento ai permessi ex comma 3, infine, se il beneficio di tre giorni di permesso mensile spetti per ciascun familiare portatore di handicap grave e si possa perciò moltiplicarlo per il numero di disabili assistiti dal dipendente.
   
                 2. Riguardo al primo quesito va preliminarmente chiarito come il parere della seconda sezione del Consiglio di Stato n.1611/92 17 novembre 1993, contrariamente a quanto riportato nell'istanza a cui codesto Assessorato accenna, non sembra riconoscere il diritto del lavoratore handicappato maggiorenne di poter cumulare nello stesso mese i permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.33 cit. L'organo consultivo infatti, nell'esaminare la questione riguardante la titolarità del diritto alla retribuzione dei permessi (orari) di cui al secondo comma, si limita ad evidenziare come l'handicappato maggiorenne, se lavoratore, "ha diritto di suo sia al permesso giornaliero retribuito sia al permesso mensile di tre giorni" ma nulla specifica circa le modalità del loro godimento da parte del dipendente disabile. In mancanza di indicazioni ricavabili dal tenore letterale dell'art.33, e di pronunce giurisprudenziali al riguardo l'Amministrazione deve seguire l'orientamento più favorevole ove ritenga di aderire all'interpretazione che lo supporta, tenuto conto anche dell'apparato burocratico che l'ha elaborato - Dipartimento della funzione pubblica - e della contestuale inversione di tendenza, in senso però opposto, che si registra nelle circolari INPS.
                 Quanto al quesito sub b) si ritiene di poter trasferire in ambito regionale la soluzione elaborata dall'INPS.
                 Ciò in quanto pur se la durata della prestazione giornaliera dei dipendenti in regime di flessibilità dell'orario non è obbligatoriamente definita pur tuttavia è astrattamente predeterminata ad esempio per il calcolo dei giorni di assenza. Resta fermo comunque che ogni assenza per l'intera giornata consumi un solo giorno di permesso.
                 Relativamente alla problematica descritta sub c) lo scrivente ha già reso un parere, trasmesso con nota n.17143 dell'8 settembre 1999 all'Assessorato dei lavori pubblici ed esteso alla Direzione regionale del Personale e dei SS.GG. nel quale, valutata corretta la soluzione elaborata dall'INPS, si concludeva per la concessione dei permessi mensili, per la presenza nel nucleo familiare di più di tre figli minorenni, ad un dipendente il cui coniuge non lavora. Com'è noto il parere del Consiglio di Stato n.370 del 1996 ci si rifà la circolare INPS menziona solo i permessi mensili mentre non tratta le ipotesi del prolungamento dell'astensione facoltativa e dei permessi orari in ordine ai quali peraltro non si è rinvenuta alcuna pronuncia giurisprudenziale ne determinazioni amministrative. Lo scrivente ritiene tuttavia non irragionevole l'estensione anche a tali benefici della soluzione cui l'organo consultivo è pervenuto in ordine ai permessi mensili, assicurando così l'effettiva assistenza al bimbo disabile anche quando ha meno di tre anni di età.
                 All'ultimo quesito può darsi risposta positiva. Il Consiglio di Stato sez. I con parere n.784/95 del 15 giugno 1995 ha infatti chiarito che quando le persone con handicap grave parenti o affini entro il terzo grado e convivente "siano più debbano essere riconosciuti pure allo stesso lavoratore una pluralità di permessi" Ciò anche perchè il rischio di una eccessiva compressione della prestazione lavorativa è bilanciato dalla non riconoscibilità del cumulo quando altre persone possano fornire l'assistenza o quando per la natura dell'handicap lo stesso lavoratore possa prestare contemporaneamente l'assistenza.
                 Lo scrivente è disponibile a tornare sulle questioni trattate nel presente parere ove la Direzione regionale che legge per conoscenza competente in via generale nella materia del personale introduca altri elementi di valutazione.
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                 A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   

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