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Gruppo XV                              373-99-11

OGGETTO: Donazione di beni culturali. Stipulazione dell'atto.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO


1. Con nota n. 6499/Gruppo VI B.C. del 17 dicembre 1999, codesto Assessorato ha, in buona sostanza, chiesto allo Scrivente se la donazione all'Amministrazione stessa di un bene mobile di rilevante valore artistico e culturale possa essere stipulata dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione, come previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, ovvero se debba esser rogata da un notaio, come indicato dall'Avvocatura dello Stato di Palermo con un suo parere del 17 agosto 1981.


2. In ordine alla richiesta di consultazione di codesta Amministrazione, si osserva quanto segue.

Dalla lettura dell'art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 512, risulta che gli atti di donazione a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali relativi a beni culturali "possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria".

Appare autoevidente che di tale norma (dell'agosto 1982) non possa aver tenuto conto l'Avvocatura dello Stato nel proprio parere reso nell'agosto del 1981, che, nell'evidenziare il corretto principio secondo cui la competenza dei funzionari roganti, avendo carattere eccezionale, č limitata agli atti espressamente elencati dal legislatore, aveva riguardo alla situazione normativa allora vigente: ed infatti, alla data del predetto parere, la norma oggi richiamata non esisteva.

Nelle superiori considerazioni č il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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