REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2003 - N. 55
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 novembre 2003.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Isola delle Femmine.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 6874 del 14 maggio 2003, pervenuto a questo Assessorato il 15 maggio 2003 ed assunto al protocollo generale in pari data con il n. 30157, con il quale il comune di Isola delle Femmine, nel trasmettere la documentazione relativa, ha contestualmente richiesto la variante al piano regolatore generale vigente relativa alla modifica della destinazione urbanistica, da "zona territoriale omogenea E, verde agricolo" a "zona territoriale omogenea D, industriale artigianale", di un'area per l'ampliamento dello stabilimento "Prefabbricati Nord s.r.l.", nonché, la deroga all'indice di densità territoriale di cui all'art. 15, lett. c), della legge regionale n. 78/76 relativamente alla stessa area;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 9773/cc del 7 agosto 2003, pervenuto a questo Assessorato l'11 agosto 2003 ed assunto al protocollo generale il 19 agosto 2003 con il n. 47941, con il quale il comune di Isola delle Femmine ha riscontrato la richiesta di integrazione atti formulata da questo Assessorato con la nota prot. n. 39763 dell'1 luglio 2003;
Vista la delibera n. 5 del 12 febbraio 2003 con la quale il consiglio comunale di Isola delle Femmine ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale vigente finalizzata all'ampliamento dello stabilimento "Prefabbricati Nord s.r.l." nonché ha avanzato, ai sensi dell'art.16 della legge regionale n. 78/76, come modificato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione dello stesso intervento;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione datata 14 maggio 2003, a firma del segretario comunale di Isola delle Femmine, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 26030 del 22 gennaio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 372 del 25 settembre 2003, con la quale il servizio III/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 46 del 25 settembre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'area ricade nei pressi dello svincolo autostradale di Capaci sull'autostrada Palermo-Trapani, fra la stessa autostrada e la ferrovia Palermo-Trapani.
Il lotto di terreno, esteso complessivamente mq. 20.062, ricade in parte (mq. 13.375) in zona D industriale artigianale e in parte (mq. 6.705) in zona E di verde agricolo. L'area è attualmente impegnata all'attività della "Prefabbricati Nord s.r.l.": nell'attuale zona D sono situati edifici per complessivi mq. 4.750 coperti e nella zona E sono attualmente allocati basamenti per la lavorazione dei manufatti, delle zone di accantonamento degli inerti e dei silos. L'utilizzo dell'area è pertanto già industriale, così come la zona circostante. La richiesta di variante nasce dall'esigenza della ditta di realizzare ulteriori fabbricati nell'area attualmente destinata a verde agricolo, con un incremento occupazionale di circa 30 unità.
Il progetto consiste dunque nella demolizione di un piccolo locale adibito a spogliatoi e nell'edificazione di tre nuovi corpi di fabbrica per una superficie coperta pari a mq. 10.686 e un volume complessivo pari a mc. 111.358.
L'ampliamento, così come previsto in progetto, risponde ai seguenti parametri:

-  superficie del lotto  mq. 20.062; 
-  aree da cedere  mq. 2.041; 
-  superficie residua  mq. 18.021. 
Superficie coperta: ;
-  corpo A  mq. 4.555; 
-  corpo B  mq. 1.328; 
-  corpo C  mq. 2.015; 
-  corpo D  mq. 2.697; 
Totale mq. 10.686. 

Cubatura totale realizzata mc. 111.358;
Rapporto di copertura:
-  59% se calcolato sulla superficie residua;
-  53% se calcolato sulla superficie totale densità edilizia fondiaria 6,17 mc./mq.
Densità territoriale: 5,55 mc./mq.
L'area è sottoposta a vincolo sismico di 2ª categoria ex legge n. 64/74, a vincolo paesaggistico legge n. 1497/39, a vincolo di rispetto autostradale e inoltre ricade nella fascia compresa tra i 500 e i 1.000 metri dalla battigia.
Sulla variante urbanistica il Genio civile di Palermo con prot. n. 26030 del 22 gennaio 2002 ha reso parere di compatibilità ex art. 13, legge n. 64/74.
Sul vincolo paesaggistico la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, a cui il comune di Isola delle Femmine ha trasmesso istanza con prot. n. 15665 del 18 dicembre 2001 di richiesta parere, non si è espressa; con nota prot. n. 4447/N del 13 giugno 2003, pervenuta a questo ufficio per conoscenza, la Soprintendenza ha chiesto al comune di Isola di notiziare sullo stato delle procedure di approvazione della variante; con nota prot. n. 11562 del 7 agosto 2003 il comune ha esitato la suddetta richiesta.
Relativamente al vincolo di rispetto autostradale non sembra essere stato richiesto alcun parere.
Infine relativamente alla fascia compresa tra i 500 e i 1.000 metri dalla battigia, di cui all'art. 15, lett. c), legge regionale n. 78/76, il comune ha ritenuto di dover intraprendere la procedura di deroga all'indice di densità territoriale di 1,5 mc./mq. consentito dalla citata legge portandolo a 5,55 mc./mq. al fine della realizzazione dell'ampliamento dell'attività industriale in oggetto, e pertanto contestualmente alla variante urbanistica ha avanzato istanza in tal senso.
Dagli elaborati grafici allegati all'istanza si evince che, tolte le aree da cedere al comune, i fabbricati previsti andrebbero a saturare tutto il lotto in questione a meno di una fascia di mt. 5 dai confini su cui è prevista la viabilità interna dei mezzi leggeri e pesanti che non appare adeguatamente studiata.
Il lotto limitrofo peraltro risulta occupato da un fabbricato posto al confine, per cui il corpo di fabbrica C e l'edificio del lotto limitrofo risulterebbero a soli 5 mt. di distacco.
Inoltre, dal raffronto tra lo stralcio aerofotogrammetrico con l'individuazione delle fasce di rispetto trasmessa dal comune con prot. n. 9773/cc del 7 agosto 2003 e la planimetria di progetto (tav. 6) si evince che il corpo di fabbrica D invade la fascia di rispetto autostradale.
Tutto ciò considerato questo servizio III è del parere che la variante urbanistica del lotto da zona E a zona D sia condivisibile.
Viceversa, atteso che l'ampliamento dell'attività richiede una superficie maggiore di quella attuale, e atteso inoltre che dalla rappresentazione cartografica allegata al progetto le aree limitrofe di verde agricolo risultano libere, si ritiene che la deroga richiesta non sia sufficientemente motivata in relazione alla cubatura proposta riferita alla superficie del lotto interessato e pertanto questo servizio III è del parere che la deroga ai parametri previsti dall'art. 15, lett. c), legge regionale n. 78/76 nei termini richiesti non sia concedibile".
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 244 del 23 ottobre 2003, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentito il relatore che ha illustrato la proposta dell'ufficio, limitatamente favorevole al solo cambiamento di destinazione d'uso, da verde agricolo a zona territoriale omogenea D, e rigetto della richiesta di deroga all'art. 15 lett. c) della legge regionale n. 78/76;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio e, relativamente all'indice di D.T., confermare quello di cui all'art. 15, lett. c), della legge regionale n. 78/76 e, pertanto, di disattendere la richiesta di deroga.
Per quanto sopra il Consiglio è dell'avviso di esprimersi favorevolmente sotto il profilo della compatibilità urbanistica conformemente al parere dell'ufficio (che fa parte integrante del presente pronunciamento), confermando l'indice di D.T. previsto dall'art. 15, lett. c), della legge regionale n. 78/76";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 244 del 23 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 244 del 30 ottobre 2003 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica e con le prescrizioni rese dal Genio civile con la nota in premessa citata, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, adottata dal comune di Isola delle Femmine con delibera consiliare n. 5 del 12 febbraio 2003, relativa alla modifica della destinazione urbanistica, da "zona territoriale omogenea E, verde agricolo" a "zona territoriale omogenea D, industriale artigianale", dell'area per l'ampliamento dello stabilimento "Prefabbricati Nord s.r.l.".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 46 del 25 settembre 2003, resa dal servizio III/D.R.U.;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 244 del 30 ottobre 2003;
3)  delibera del consiglio comunale n. 5 del 12 febbraio 2003;
4)  elab. 1  -  relazione tecnica; 
5)  elab. 2  -  norme tecniche; 
6)  elab. 3  -  dati metrici; 
7)  elab. 4  -  stralci cartografici; 
8)  elab. 5  -  rilievo del lotto, planimetria con destinazione di piano regolatore generale, planimetria in variante al piano regolatore generale con aree da cedere al comune; 
9)  elab. 6  -  planimetria dello stato di fatto e di progetto; 
10)  elab. 7  -  profili longitudinali e sezioni; 
11)  elab. 8  -  documentazione fotografica; 

12)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Isola delle Femmine resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 novembre 2003.
  SCIMEMI 

(2003.48.2982)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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