Pos. 1 | Prot. N. 206.04.11 |
P A L E R M O |
Per le su esposte ragioni si conferma che il compenso dovuto ai dipendenti pubblici incaricati dei "collaudi" dei "cantieri di lavoro" in argomento è quello indicato dall'art. 28, co.5, della legge n. 109/1994 come coordinato con la legge regionale di recepimento n. 7/2002 |