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Ad avviso di codesta Amministrazione, inoltre, la problematica posta andrebbe esaminata anche ai sensi dell'art. 31 della l.r. 6/1997, il quale dispone che il trattamento giuridico ed economico del personale di enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'amministrazione regionale e che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione appositamente adottate. |
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