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1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente la problematica in oggetto indicata. |
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La richiesta di consultazione prende le mosse dall'invio da parte di altro dipartimento all'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari del decreto che dispone il giudizio penale a carico di un dirigente tecnico. |
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Per le consequenziali attività da porre in essere codesto Dipartimento ha dovuto innanzitutto rilevare la perdurante assenza per il personale dirigenziale della relativa normativa contrattuale. |
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Conseguentemente, per consentire all'Amministrazione di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei dirigenti, ritiene si debbano continuare ad applicare le norme di cui al T.U.imp.civ.St. assicurando l'operatività del sistema previgente anche con riferimento alle funzioni della Commissione di disciplina di cui all'art.32 della l.r. 41 del 1985. |
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Tale soluzione confermerebbe del resto quella già adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n.345 del 25 settembre 2001 successiva all'entrata in vigore del D.P. 10 del 2001, che, ai sensi dell'art.20,c.2, della l.r.10 del 2000, ha reso inapplicabili gli art.da 100 a 123 del citato Testo unico. |
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Al riguardo codesto Dipartimento ribadisce come permanga per il personale con qualifica dirigenziale la lacuna normativa alla quale la Giunta intese ovviare "fino a quando non sarà operativo l'Ufficio unico dei procedimenti disciplinari di cui al D.Lgs.3 febbraio 1993,n.29 e succ.modif". |
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Sulla correttezza di tale ricostruzione viene chiesto il parere dello Scrivente. |
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2-Nell'affrontare la presente problematica non si può prescindere ovviamente dal dato normativo. |
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La legge regionale 15 maggio 2000 n.10, che ha riformato l'impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e degli enti soggetti a controllo e vigilanza della stessa, ha profondamente innovato anche il potere disciplinare configurabile oggi come potere gestionale del datore di lavoro, di tipo privatistico. |
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La suddetta legge ha infatti richiamato espressamente, tra gli altri, l'art.59 del D.L.vo 29 del 1993 e successive modificazioni, oggi art.55 del D.L.vo 165 del 2001. Tale disposizione dopo avere, nel primo comma, affermato che per le altre responsabilità del dipendente resta in vigore la previgente disciplina pubblicistica prevede una specifica regolamentazione della materia disciplinare che ricalcando le regole proprie del lavoro privato richiama alcune norme civilistiche e rimette alla contrattazione collettiva il profilo centrale dell'istituto disciplinare. |
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Conseguentemente l'art.20 della l.r.10 del 2000, nel secondo comma dispone l'inapplicabilità, a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, delle norme di fonte pubblicistica.Al riguardo è da evidenziare che tale effetto è collegato al mero accadimento, della stipulazione del contratto collettivo, a prescindere dalla circostanza che la fonte pattizia regolamenti effettivamente la materia disciplinare. |
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Dalla lettura delle norme risulta quindi evidente che, per stabilire se al personale dirigenziale possano o meno applicarsi gli articoli da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e le disposizioni collegate, debba prima accertarsi se il CCRL Area della dirigenza , recepito dal D.P.10 del 2001, costituisca effettivamente quell'atto di autonomia collettiva al quale la legge ha attribuito la materia disciplinare ricollegando al suo intervento l'effetto sostanzialmente abrogativo della pregressa disciplina. Tale carattere risulta sussistente. |
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Vero è infatti che il CCRL in argomento non è stato posto in essere con la nuova procedura di cui alla l.r.10 ma il vecchio iter è stato seguito in ottemperanza al disposto dell'art.59 della l.r.6 del 2001 che così recita: |
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Del resto se non dovesse riconoscersi al Contratto collettivo della dirigenza la natura e l'efficacia della fonte pattizia di cui alla l.r.10 se ne dovrebbe evincere la sua incompetenza a regolare,come invece fa, aspetti dell'impiego ulteriori rispetto a quelli già rimessi alla contrattazione collettiva nel sistema previgente. |
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Deve pertanto concludersi che il CCRL Area della dirigenza recepito dal D.P.10 del 2001 è il primo contratto collettivo indicato dall'art.20 c.2 della lr.10 del 2000 e quindi ai suoi destinatari non sono applicabili le norme che in precedenza regolavano il procedimento disciplinare. |
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Altro punto fermo è costituito dalla previsione nel nuovo sistema di un regime di responsabilità disciplinare per i dirigenti (come si evince dall'art.10 della legge 10/2000 che nell'introdurre la nuova forma di responsabilità denominata appunto dirigenziale esordisce "ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare"), la cui disciplina è devoluta alla fonte pattizia. |
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Il CCRL Area della dirigenza, allineato in ciò ai contratti dei comparti nazionali delle precedenti tornate, non prevede specifiche ipotesi di responsabilità limitandosi a richiamare le fattispecie generali di recesso dell'Amministrazione peraltro già operanti in base alla legge . |
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A questo punto e dopo aver sottolineato che le considerazioni sin qui svolte sono frutto dell'interpretazione letterale delle norme della l.r.10 più volte citata, si può passare a ragionare sull'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità disciplinare del dirigente in generale. |
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Nel settore privato secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr.Sez.Un.,29 maggio 1995 n.6041 ) il rapporto dirigenziale, essendo di tipo fiduciario, è per sua natura privo di rapporto disciplinare, poiché al venir meno della fiducia può conseguire soltanto il recesso del datore di lavoro, con esclusione delle sanzioni conservative. |